28.6.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 163/1 |
REGOLAMENTO (UE) 2018/915 DEL CONSIGLIO
del 25 giugno 2018
che modifica il regolamento (UE) 2018/120 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) 2018/120 del Consiglio (1) stabilisce le possibilità di pesca per il 2018 per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione. |
(2) |
In occasione della 12a sessione della conferenza delle parti della convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica è stato inserito nell'appendice I di tale convenzione lo squalo balena (Rhincodon typus). Tale specie dovrebbe essere, pertanto, inclusa negli elenchi delle specie vietate. |
(3) |
Poiché il parere del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) indica che i lepidorombi nella sottozona CIEM 7 e nelle divisioni CIEM 8a, 8b, 8d e 8e sono i medesimi stock biologici, è pertanto opportuno introdurre una flessibilità interzonale del 25 % dalla sottozona CIEM 7 alle divisioni CIEM 8a, 8b, 8d e 8e per gli Stati membri che dispongono di un contingente per tali specie in entrambe le zone. |
(4) |
Il 26 marzo 2018 il CIEM ha formulato il proprio parere sulle catture di gamberello boreale (Pandalus borealis) nelle divisioni CIEM 3a e 4a est (Skagerrak, Kattegat e Mare del Nord settentrionale nella fossa norvegese). Sulla base di tale parere e a seguito di consultazioni con la Norvegia, è opportuno fissare a 3 327 tonnellate la quota di gamberello boreale spettante all'Unione nello Skagerrak. |
(5) |
In base al parere del CIEM del 12 aprile 2018, le catture di spratto (Sprattus sprattus) nel Mare del Nord non dovrebbero superare 177 545 tonnellate nel periodo dal 1o luglio 2018 al 30 giugno 2019. È opportuno fissare di conseguenza le possibilità di pesca per lo spratto. |
(6) |
L'11 aprile 2018 il CIEM ha emesso un parere riveduto per la busbana norvegese per il periodo dal 1o novembre 2017 al 31 ottobre 2018. È opportuno pertanto modificare di conseguenza le possibilità di pesca per la busbana norvegese. |
(7) |
Il parere del CIEM indica che se non è possibile realizzare un'indagine con riprese video subacquee si può procedere a una pesca ricognitiva per raccogliere dati relativi alle catture per unità di sforzo per lo scampo nell'unità funzionale 25 della divisione CIEM 8c. È opportuno modificare le possibilità di pesca per permettere tale pesca ricognitiva. |
(8) |
Nella sesta riunione annuale del 2018, l'Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale (SPRFMO) ha fissato un totale ammissibile di catture (TAC) per il sugarello cileno. È opportuno attuare tale misura nel diritto dell'Unione. |
(9) |
Nella riunione annuale del 2017, la Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT) ha adottato la raccomandazione 17-07, che modifica la raccomandazione 14-04 sulla ricostituzione del tonno rosso. Rilevando che aumenti annui del 20 % del TAC su tre anni corrisponderebbero a un modesto e graduale aumento del livello delle catture secondo la stima più precauzionale del rendimento massimo sostenibile (MSY) fornita dall'SCRS, la raccomandazione 17-07 fissa i TAC per l'Atlantico orientale e il Mediterraneo assegnati alle parti contraenti e alle parti, entità o entità di pesca non contraenti cooperanti per il 2018, 2019 e 2020. |
(10) |
L'Unione, con lettera indirizzata al segretariato dell'ICCAT del 15 febbraio 2018, ha presentato il piano di pesca, di capacità e di ispezione dell'Unione, che è stato approvato dall'ICCAT nella riunione del gruppo di esperti 2 (Madrid, 5-7 marzo 2018) e tale approvazione è stata comunicata dal segretariato dell'ICCAT il 3 aprile 2018. Pertanto, a fini di coerenza, è opportuno modificare le cifre di cui all'allegato IV.4, tabella A, del regolamento (UE) 2018/120. |
(11) |
I limiti di cattura previsti dal regolamento (UE) 2018/120 si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2018. È pertanto opportuno che anche le disposizioni del presente regolamento relative ai limiti di cattura si applichino a decorrere dalla stessa data. Tale applicazione retroattiva non pregiudica i principi della certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento, in quanto le possibilità di pesca in questione non sono state ancora esaurite. |
(12) |
È quindi opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2018/120, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifiche al regolamento (UE) 2018/120
Il regolamento (UE) 2018/120 è così modificato:
1) |
all'articolo 13, paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente:
|
2) |
all'articolo 45, paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente:
|
3) |
gli allegati IA, IJ e IV sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento. |
Articolo 2
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2018, ad eccezione dell'articolo 1, paragrafi 1 e 2, che si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, il 25 giugno 2018
Per il Consiglio
Il presidente
N. DIMOV
(1) Regolamento (UE) 2018/120 del Consiglio, del 23 gennaio 2018, che stabilisce, per il 2018, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione e che modifica il regolamento (UE) 2017/127 (GU L 27 del 31.1.2018, pag. 1).
ALLEGATO
1.
L'allegato IA del regolamento (UE) 2018/120 è così modificato:
a) |
la tabella relativa alle possibilità di pesca per i lepidorombi nella zona 7 è sostituita dalla seguente:
|
b) |
la tabella relativa alle possibilità di pesca per il gamberello boreale nella zona 3a è sostituita dalla seguente:
|
c) |
la tabella relativa alle possibilità di pesca per lo spratto e le catture accessorie connesse nelle acque dell'Unione delle zone 2a e 4 è sostituita dalla seguente:
|
d) |
nella tabella relativa alle possibilità di pesca per l'aringa nelle acque dell'Unione delle zone 7 g, 7 h, 7 j e 7k, il riferimento «Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento» è soppresso; |
e) |
la tabella relativa alle possibilità di pesca per la busbana norvegese e le catture accessorie connesse nella zona 3a e nelle acque dell'Unione delle zone 2a e 4 è sostituita dalla seguente:
|
f) |
la tabella relativa alle possibilità di pesca per lo scampo nella zona 8c è sostituita dalla seguente:
|
2.
Nell'allegato IJ del regolamento (UE) 2018/120, la tabella relativa alle possibilità di pesca del sugarello cileno nella zona della convenzione SPRFMO è sostituita dalla seguente:
«Specie: |
Sugarello cileno Trachurus murphyi |
Zona: |
Zona della convenzione SPRFMO (CJM/SPRFMO) |
|
Germania |
8 849,28 |
|
|
|
Paesi Bassi |
9 591,70 |
|
|
|
Lituania |
6 157,56 |
|
|
|
Polonia |
10 587,46 |
|
|
|
Unione |
35 186 |
|
|
|
TAC |
Non pertinente |
|
TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.». |
3.
Nell'allegato IV, Sezione 4, la tabella A è sostituita dalla seguente:
«Numero di pescherecci (13) |
|||||||
|
Cipro (14) |
Grecia (15) |
Croazia |
Italia |
Francia |
Spagna |
Malta (16) |
Pescherecci con reti da circuizione |
1 |
1 |
16 |
15 |
20 |
6 |
1 |
Pescherecci con palangari |
20 (17) |
0 |
0 |
35 |
8 |
54 |
54 |
Pescherecci con lenze e canne |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 |
60 |
0 |
Pescherecci con lenze a mano |
0 |
0 |
12 |
0 |
33 (18) |
2 |
0 |
Pescherecci da traino |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 |
0 |
0 |
Altri pescherecci artigianali (19) |
0 |
52 |
0 |
0 |
118 |
545 |
0 |
(1) Il 5 % di questo contingente può essere utilizzato nelle zone 8a, 8b, 8d e 8e (LEZ/*8ABDE) per le catture accessorie nella pesca diretta della sogliola.
(2) Il 25 % di questo contingente può essere pescato nelle zone 8a, 8b, 8d e 8e (LEZ/*8ABDE).»;
(3) Il contingente può essere pescato soltanto dal 1o luglio 2018 al 30 giugno 2019.
(4) Fino al 2 % del contingente può essere costituito da catture accessorie di merlano (OTH/*2AC4C). Le catture accessorie di merlano imputate al contingente ai sensi della presente disposizione e le catture accessorie di specie imputate al contingente a norma dell'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non superano complessivamente il 9 % del contingente.
(5) Inclusi i cicerelli.
(6) Può contenere fino al 4 % di catture accessorie di aringhe.»;
(7) Fino al 5 % del contingente può essere costituito da catture accessorie di eglefino e merlano (OT2/*2A3A4). Le catture accessorie di eglefino e merlano imputate al contingente ai sensi della presente disposizione e le catture accessorie di specie imputate al contingente a norma dell'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non superano complessivamente il 9 % del contingente.
(8) Contingente da prelevare solo nelle acque dell'Unione delle zone CIEM 2a, 3a e 4.
(9) Il contingente dell'Unione può essere pescato soltanto dal 1o novembre 2017 al 31 ottobre 2018.
(10) Deve essere utilizzata una rete con una porta di uscita.
(11) Deve essere utilizzata una rete con una porta di uscita. Comprende un massimo del 15 % delle catture accessorie inevitabili (NOP/*2A3A4), da imputare a questo contingente.»;
(12) Esclusivamente per le catture prelevate nell'ambito di una pesca ricognitiva per la raccolta di dati sulle catture per unità di sforzo (CPUE) nell'unità funzionale 25, praticata nei mesi di agosto e settembre (cinque bordate al mese) da navi aventi a bordo osservatori.».
(13) I numeri riportati nella presente tabella possono essere aumentati, purché siano adempiuti gli obblighi internazionali dell'Unione.
(14) È possibile sostituire un peschereccio di medie dimensioni con reti da circuizione con al massimo 10 pescherecci con palangari o con un peschereccio di piccole dimensioni con reti da circuizione e al massimo tre pescherecci con palangari.
(15) È possibile sostituire un peschereccio di medie dimensioni con reti da circuizione con al massimo 10 pescherecci con palangari o con un peschereccio di piccole dimensioni con reti da circuizione e altri tre pescherecci per la pesca artigianale.
(16) È possibile sostituire un peschereccio di medie dimensioni con reti da circuizione con al massimo 10 pescherecci con palangari.
(17) Navi polivalenti, che utilizzano più attrezzi.
(18) Pescherecci per lenze che operano nell'Atlantico.
(19) Navi polivalenti, che utilizzano più attrezzi (palangari, lenza a mano, lenza al traino).».