27.6.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 162/3


REGOLAMENTO (UE) 2018/913 DEL CONSIGLIO

del 25 giugno 2018

che modifica il regolamento (UE) n. 1388/2013 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 31,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Per garantire l'approvvigionamento sufficiente e regolare di taluni prodotti la cui produzione nell'Unione è insufficiente e per evitare perturbazioni del mercato per taluni prodotti agricoli e industriali, contingenti tariffari autonomi sono stati aperti dal regolamento (UE) n. 1388/2013 del Consiglio (1). I prodotti compresi in detti contingenti tariffari possono essere importati nell'Unione ad aliquota ridotta o nulla.

(2)

Per tali motivi è necessario aprire, con effetto a decorrere dal 1o luglio 2018, contingenti tariffari a dazio zero per un volume adeguato per sette nuovi prodotti.

(3)

Nel caso di altri otto prodotti, è opportuno aumentare i volumi dei contingenti, poiché tale aumento è nell'interesse degli operatori economici dell'Unione.

(4)

Nel caso di tre prodotti, si dovrebbe modificare la designazione.

(5)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1388/2013.

(6)

Al fine di evitare ogni interruzione nell'applicazione del regime contingentale e di rispettare gli orientamenti stabiliti nella comunicazione della Commissione in materia di sospensioni e contingenti tariffari autonomi (2), le modifiche di cui al presente regolamento riguardanti i contingenti relativi ai prodotti interessati devono applicarsi a decorrere dal 1o luglio 2018. Il presente regolamento dovrebbe pertanto entrare in vigore con urgenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato del regolamento (UE) n. 1388/2013 la tabella è modificata come segue:

1)

nella tabella, tutti gli asterischi sono soppressi dall'ordine numerico nella prima colonna;

2)

le righe corrispondenti ai contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.2726, 09.2728, 09.2684, 09.2730, 09.2732, 09.2734 e 09.2736 di cui all'allegato I del presente regolamento sono inserite nella tabella secondo l'ordine dei codici NC indicati nella seconda colonna;

3)

nella tabella, le righe corrispondenti ai contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.2700, 09. 2624, 09.2647, 09.2648, 09.2682, 09.2696, 09.2697, 09.2676, 09.2876, 09.2721 e 09.2643 sono sostituite dalle corrispondenti righe figuranti nell'allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2018.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, il 25 giugno 2018

Per il Consiglio

Il presidente

N. DIMOV


(1)  Regolamento (UE) n. 1388/2013 del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali e che abroga il regolamento (UE) n. 7/2010 (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 319).

(2)  GU C 363 del 13.12.2011, pag. 6.


ALLEGATO I

Nella tabella dell'allegato del regolamento (UE) n. 1388/2013 le righe seguenti sono inserite secondo l'ordine dei codici NC indicati nella seconda colonna della suddetta tabella:

Numero d'ordine

Codice NC

TARIC

Designazione delle merci

Periodo contingentale

Volume contingentale

Dazio contingentale (%)

«09.2726

ex 2906 11 00

10

Levomentolo (INN) (CAS RN 2216-51-5)

1.7. - 31.12

185 tonnellate

0 %

09.2728

ex 2915 90 70

85

Trifluoroacetato di etile (CAS RN 383-63-1)

1.7. - 31.12

200 tonnellate

0 %

09.2684

ex 2916 39 90

28

Cloruro di 2,5-dimetilfenilacetile (CAS RN 55312-97-5)

1.7. - 31.12

125 tonnellate

0 %

09.2730

ex 2921 59 90

80

4,4′-Metandiildianilina (CAS RN 101-77-9) sotto forma di granuli, destinata a essere utilizzata nella produzione di prepolimeri (2)

1.7. - 31.12

100 tonnellate

0 %

09.2732

ex 2933 39 99

66

Fluazinam (ISO) (CAS RN 79622-59-6), avente una purezza, in peso, pari o superiore al 98,5 %

1.7. - 31.12

100 tonnellate

0 %

09.2734

ex 7409 19 00

20

Lastre o fogli costituiti di

uno strato di ceramica al nitruro di silicio di spessore uguale o superiore a 0,32 mm (± 0,1 mm) ma non superiore a 1,0 mm (± 0,1 mm),

ricoperti su entrambi i lati con un foglio di rame raffinato di spessore di 0,8 mm (± 0,1 mm) e

parzialmente ricoperti da un lato con un rivestimento di argento

1.7. - 31.12

3 500 000 pezzi

0 %

09.2736

ex 7607 11 90

83

Nastro o foglio in lega di alluminio e magnesio:

in una lega che rispetti le norme 5182-H19 o 5052-H19,

in rotoli di diametro esterno non superiore a 1 350 mm,

di spessore (tolleranza - 0,006 mm) di 0,15 mm, 0,16 mm, 0,18 mm o 0,20 mm,

larghezza (tolleranza ± 0,3 mm) di 12,5 mm, 15,0 mm, 16,0 mm, 25,0 mm, 35,0 mm, 50,0 mm o 356 mm,

tolleranza di centinatura non superiore a 0,5 mm/750 mm,

misurazione di planarità pari a ± 5 unità I,

resistenza alla trazione superiore a (5182-H19) 365MPa o (5052-H19) 320MPa, e

un allungamento a rottura superiore a (5182-H19) 3 % o a (5052-H19) 2,5 %,

destinato a essere usato nella fabbricazione di listelli per tapparelle (2)

1.7. - 31.12.2018

300 tonnellate

0 %


(2)  La sospensione dei dazi è soggetta al controllo doganale della destinazione particolare a norma dell'articolo 254 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il Codice Doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).»


ALLEGATO II

Nella tabella dell'allegato del regolamento (UE) n. 1388/2013 le righe corrispondenti ai contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.2700, 09.2624, 09.2647, 09.2648, 09.2682, 09.2696, 09.2697, 09.2676, 09.2876, 09.2721 e 09.2643 sono sostituite dalle seguenti:

Numero d'ordine

Codice NC

TARIC

Designazione delle merci

Periodo contingentale

Volume contingentale

Dazio contingentale (%)

«09.2700

ex 2905 12 00

10

Propan-1-olo (alcole propilico) (CAS RN 71-23-8)

1.1. - 31.12

15 000 tonnellate

0 %

09.2624

2912 42 00

 

Etilvanillina (3-etossi-4-idrossibenzaldeide) (CAS RN 121-32-4)

1.1. - 31.12

1 950 tonnellate

0 %

09.2647

ex 2918 29 00

80

Tetrachis(3-(3,5-di-terz-butil-4-idrossifenil)propionato) di pentaeritritolo (CAS RN 6683-19-8) con

frazione passante al setaccio a maglie di 250 μm superiore al 75 % in peso e a maglie di 500 μm superiore al 99 % in peso e

punto di fusione tra 110 °C e 125 °C,

destinato ad essere usato nella produzione di sistemi one-pack stabilizzanti per la lavorazione del PVC a base di miscele di polveri (2)

1.1. - 31.12

140 tonnellate

0 %

09.2648

ex 2920 90 10

70

Solfato di dimetile (CAS RN 77-78-1)

1.1. - 31.12

18 000 tonnellate

0 %

09.2682

ex 2921 41 00

10

Anilina con purezza, in peso, pari o superiore al 99 % (CAS RN 62-53-3)

1.1. - 31.12

150 000 tonnellate

0 %

09.2696

ex 2932 20 90

25

Decan-5-olide (CAS RN 705-86-2)

1.1. - 31.12

6 000 kg

0 %

09.2697

ex 2932 20 90

30

Dodecan-5-olide (CAS RN 713-95-1)

1.1. - 31.12

6 000 kg

0 %

09.2676

ex 3204 17 00

14

Preparazioni a base di colorante C.I. Pigment Red 48:2 (CAS RN 7023-61-2) contenenti, in peso, il 60 % o più ma non oltre l'85 % di tale colorante

1.1. - 31.12

50 tonnellate

0 %

09.2876

ex 3811 29 00

55

Additivi costituiti da prodotti di reazione di difenilammina e noneni ramificati contenenti:

in peso, più del 28 % ma al massimo il 55 % di 4-monononildifenilammina

in peso, più del 50 % ma al massimo il 65 % di 4.4′-dinonildifenilammina

in peso, una percentuale totale di 2,4-dinonildifenilammina e di 2,4′-dinonildifenilammina non superiore al 5 %

destinati alla fabbricazione di olii lubrificanti (2)

1.1. - 31.12

900 tonnellate

0 %

09.2721

ex 5906 99 90

20

Tessuti gommati e stratificati aventi le seguenti caratteristiche:

tre strati,

uno strato esterno di tessuto acrilico,

uno strato esterno di tessuto di poliestere,

lo strato intermedio di gomma di clorobutile,

lo strato intermedio ha un peso non inferiore a 452 g/m2 e non superiore a 569 g/m2,

il tessuto ha un peso totale non inferiore a 952 g/m2 e non superiore a 1 159 g/m2,

il tessuto ha uno spessore totale non inferiore a 0,8 mm e non superiore a 4 mm,

usato per la produzione del tetto retraibile di veicoli a motore (2)

1.1. - 31.12

375 000 m2

0 %

09.2643

ex 8504 40 82

30

Schede di alimentazione destinate ad essere utilizzate nella fabbricazione di prodotti di cui alle voci 8521 e 8528  (2)

1.1. - 31.12

15 000 000 pezzi

0 %


(2)  La sospensione dei dazi è soggetta al controllo doganale della destinazione particolare a norma dell'articolo 254 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il Codice Doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).»