21.6.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

LI 158/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/888 DELLA COMMISSIONE

del 21 giugno 2018

recante duecentottantasettesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 7 bis, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche a norma di detto regolamento.

(2)

Il 18 giugno 2018 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di aggiungere due voci all'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche. L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 dovrebbe pertanto essere opportunamente modificato,

(3)

Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 giugno 2018

Per la Commissione,

a nome del presidente

Capo del Servizio degli strumenti di politica estera


(1)  GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.


ALLEGATO

Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002, le voci seguenti sono aggiunte all'elenco «Persone fisiche»:

«—

Myrna Ajijul Mabanza (alias (a) Myrna Adijul Mabanza, (b) Myrna Ajilul Mabanza). Data di nascita: 11.7.1991. Indirizzo: (a) provincia di Basilan, Filippine, (b) Zamboanga City, Filippine (indirizzo precedente), (c) Gedda, Arabia Saudita (indirizzo precedente), d) Daina, Arabia Saudita (indirizzo precedente). Cittadinanza: filippina. Numero di identificazione nazionale: (a) elettore ID 73320881AG1191MAM20000, (b) studente ID 200801087, (c) altro ID 140000900032. Altre informazioni: sesso: femminile. Data di designazione di cui all'articolo 7 quinquies, paragrafo 2, lettera i): 18.6.2018.»

«—

Abdulpatta Escalon Abubakar (alias (a) Abdulpatta Abubakar Escalon, (b) Abdul Patta Escalon Abubakar, (c) Abdul Patta Abu Bakar. Data di nascita: (a) 3.3.1965, (b) 1.1.1965, (c) 11.1.1965. Luogo di nascita: Tuburan, provincia di Basilan, Filippine. Indirizzo: (a) Filippine, (b) Gedda, Arabia Saudita (indirizzo precedente), (c) Daina, Arabia Saudita (indirizzo precedente). Cittadinanza: filippina. N. passaporto: (a) passaporto filippino n. EC6530802 (scade il 19.1.2021), (b) passaporto filippino n. EB2778599. Numero di identificazione nazionale: (a) dell'Arabia Saudita 2135314355, (b) dell'Arabia Saudita 202112421. Altre informazioni: sesso: maschile. Data di designazione di cui all'articolo 7 quinquies, paragrafo 2, lettera i): 18.6.2018.»