14.6.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 149/16 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/868 DELLA COMMISSIONE
del 13 giugno 2018
che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2014 e (UE) n. 1302/2014 per quanto riguarda le disposizioni relative ai sistemi di misurazione dell'energia e di raccolta dei dati
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 11,
considerando quanto segue:
(1) |
L'articolo 19 del regolamento (UE) 2016/796 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) dispone che l'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie («l'Agenzia») formuli raccomandazioni all'attenzione della Commissione in merito alle specifiche tecniche di interoperabilità («STI») e alla loro revisione, in conformità all'articolo 5 della direttiva (UE) 2016/797, e provveda all'adeguamento delle STI al progresso tecnico, all'evoluzione del mercato e alle esigenze a livello sociale. |
(2) |
L'articolo 3, paragrafo 5, lettera c), della decisione delegata (UE) 2017/1474 della Commissione (3) prevede che le STI siano riviste al fine di chiudere i punti in sospeso. |
(3) |
Il 22 settembre 2017 la Commissione ha chiesto all'Agenzia di formulare raccomandazioni ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/797 per la revisione delle STI relative al sottosistema «Energia» del sistema ferroviario dell'Unione europea («STI ENE») e della STI concernente il sottosistema «Materiale rotabile — Locomotive e materiale rotabile per il trasporto di passeggeri» del sistema ferroviario dell'Unione europea («STI LOC&PAS»). |
(4) |
L'allegato del regolamento (UE) n. 1301/2014 della Commissione (4) dovrebbe essere modificato per chiudere il punto in sospeso riguardante la specifica relativa ai protocolli di interfaccia tra il sistema di misurazione dell'energia (EMS) e il sistema di raccolta dei dati e per rendere più chiaro il testo. |
(5) |
L'allegato del regolamento (UE) n. 1302/2014 della Commissione (5) relativo all'EMS dovrebbe essere modificato al fine di garantire la coerenza tra le due STI. |
(6) |
Il 4 ottobre 2017 l'Agenzia ha formulato una raccomandazione sulle modifiche da apportare al regolamento (UE) n. 1301/2014. |
(7) |
Il 14 novembre 2017 l'Agenzia ha formulato una raccomandazione sulle modifiche da apportare al regolamento (UE) n. 1302/2014, riguardanti fra l'altro le disposizioni relative all'EMS. |
(8) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 51, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/797, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (UE) n. 1301/2014 è così modificato:
1) |
l'ultima frase del considerando 6 è soppressa; |
2) |
l'articolo 3 è soppresso; |
3) |
all'articolo 9, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4. In aggiunta all'attuazione del sistema di raccolta dei dati sull'energia a terra (Data Collecting System - DCS) di cui al punto 7.2.4 dell'allegato, e fatte salve le disposizioni del punto 4.2.8.2.8 dell'allegato del regolamento (UE) n. 1302/2014 della Commissione (*1), gli Stati membri si assicurano che entro il 4 luglio 2020 sia in funzione un sistema di compensazione di terra capace di ricevere e accettare dati da un DCS a fini di fatturazione. Il sistema di compensazione di terra deve essere capace di scambiare serie di dati finalizzati alla fatturazione del consumo energetico (Compiled Energy Billing Data — CEBD) con altri sistemi di compensazione, convalidare i CEBD e attribuire correttamente i dati sul consumo alle parti interessate. A tal fine si deve tenere conto della pertinente legislazione del mercato dell'energia. (*1) Regolamento (UE) n. 1302/2014 della Commissione, del 18 novembre 2014, relativo a una specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema “Materiale rotabile — Locomotive e materiale rotabile per il trasporto di passeggeri” del sistema ferroviario dell'Unione europea (Cfr. pagina 228 della presente Gazzetta ufficiale)»;" |
4) |
l'allegato del regolamento (UE) n. 1301/2014 è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento di esecuzione. |
Articolo 2
L'allegato del regolamento (UE) n. 1302/2014 è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento di esecuzione.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 13 giugno 2018
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 138 del 26.5.2016, pag. 44.
(2) Regolamento (UE) 2016/796 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie e che abroga il regolamento (CE) n. 881/2004 (GU L 138 del 26.5.2016, pag. 1).
(3) Decisione delegata (UE) 2017/1474 della Commissione, dell'8 giugno 2017, che integra la direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli obiettivi specifici per l'elaborazione, l'adozione e la revisione delle specifiche tecniche di interoperabilità (GU L 210 del 15.8.2017, pag. 5).
(4) Regolamento (UE) n. 1301/2014 della Commissione, del 18 novembre 2014, relativo alle specifiche tecniche di interoperabilità per il sottosistema «Energia» del sistema ferroviario dell'Unione europea (GU L 356 del 12.12.2014, pag. 179).
(5) Regolamento (UE) n. 1302/2014 della Commissione, del 18 novembre 2014, relativo a una specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «Materiale rotabile – Locomotive e materiale rotabile per il trasporto di passeggeri» del sistema ferroviario dell'Unione europea (GU L 356 del 12.12.2014, pag. 228).
ALLEGATO I
L'allegato del regolamento (UE) 1301/2014 è così modificato:
1) |
al punto 2.1, il punto 3 è sostituito dal seguente:
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2) |
il titolo del punto 4.2.5 è sostituito dal seguente: «4.2.5. Corrente a treno in stazionamento (solo sistemi a CC)»; |
3) |
al punto 4.2.13, il primo paragrafo è sostituito dal seguente: «La catenaria è progettata per consentire il funzionamento di almeno due pantografi adiacenti. La distanza di progetto dei due archetti dei pantografi adiacenti, da asse mediano longitudinale ad asse mediano longitudinale, deve essere uguale o inferiore ai valori indicati in una delle colonne, “A”, “B” o “C”, della tabella 4.2.13.»; |
4) |
al punto 4.2.13, nella prima riga della tabella 4.2.13, il termine «minima» è soppresso; |
5) |
il punto 4.2.17 è sostituito dal seguente: «4.2.17. Sistema di raccolta dei dati sull'energia a terra
|
6) |
il titolo del punto 5.2.1.6 è sostituito dal seguente: «5.2.1.6. »; |
7) |
il titolo del punto 6.1.4.2 è sostituito dal seguente: «6.1.4.2. »; |
8) |
al punto 6.1.5, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
|
9) |
il punto 7.2.4 è sostituito dal seguente:
|
10) |
al punto 7.3.1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
(*1) Raccomandazione 2014/881/UE della Commissione, del 18 novembre 2014, relativa alla procedura per dimostrare il livello di conformità delle linee ferroviarie esistenti ai parametri fondamentali delle specifiche tecniche di interoperabilità (GU L 356 del 12.12.2014, pag. 520»;" |
11) |
il punto 7.3.4 è sostituito dal seguente:
|
12) |
il punto 7.4.2.11 è soppresso; |
13) |
all'appendice D, punto D.1.1.4, la figura D.1 è sostituita dalla seguente: «Figura D.1 Sagome meccaniche del pantografo »; |
14) |
all'appendice E, nella tabella E.1 sono aggiunte le righe 9 e 10:
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15) |
il testo dell'appendice F è sostituito da «Deliberatamente eliminata»; |
16) |
all'appendice G, nella tabella G.1 del glossario, la riga «Isolatore di sezione» è soppressa. |
ALLEGATO II
L'allegato del regolamento (UE) 1302/2014 è così modificato:
1) |
al capitolo 4 «Caratteristiche del sottosistema» materiale rotabile«», il punto 4.2.8.2.8 «Sistema di raccolta dei dati sull'energia a terra» è sostituito dal seguente: «4.2.8.2.8. Sistema di misurazione dell'energia a bordo 4.2.8.2.8.1. Indicazioni generali
4.2.8.2.8.2 Funzione di misurazione dell'energia (EMF)
4.2.8.2.8.3 Sistema di trattamento dei dati (Data Handling System - DHS)
4.2.8.2.8.4 Protocolli di interfaccia e formato dei dati trasmessi tra EMS e DCS Lo scambio di dati tra EMS e DCS deve soddisfare i seguenti requisiti.
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2) |
al capitolo 4 «Caratteristiche del sottosistema» materiale rotabile«», nel punto 4.2.12.2, il paragrafo 14 è sostituito dal seguente:
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3) |
al capitolo 6 «Valutazione della conformità o dell'idoneità all'impiego e verifica CE», dopo il punto 6.2.3.19 è aggiunto il seguente punto: «6.2.3.19 bis Sistema di misurazione dell'energia a bordo (punto 4.2.8.2.8) 1) Funzione di misurazione dell'energia (Energy Measurement Function - EMF) La precisione di ciascun dispositivo comprendente una o più funzioni EMF deve essere valutata sottoponendo a prova ciascuna funzione, in condizioni di riferimento, utilizzando il metodo pertinente descritto ai punti 5.4.3.4.1, 5.4.3.4.2 e 5.4.4.3.1 della specifica di cui all'appendice J-1, indice 117. La quantità in ingresso e l'intervallo del fattore di potenza in sede di prova devono corrispondere ai valori riportati nella tabella 3 della specifica di cui all'appendice J-1, indice 117. Gli effetti della temperatura sulla precisione di ciascun dispositivo comprendente una o più funzioni EMF devono essere valutati sottoponendo a prova ciascuna funzione, in condizioni di riferimento (ad eccezione della temperatura), utilizzando il metodo pertinente descritto ai punti 5.4.3.4.3.1 e 5.4.4.3.2.1 della specifica di cui all'appendice J-1, indice 117. Il coefficiente di temperatura media di ciascun dispositivo comprendente una o più funzioni EMF deve essere valutato sottoponendo a prova ciascuna funzione, in condizioni di riferimento (ad eccezione della temperatura), utilizzando il metodo pertinente descritto ai punti 5.4.3.4.3.2 e 5.4.4.3.2.2 della specifica di cui all'appendice J-1, indice 120. 2) Sistema di trattamento dei dati (Data Handling System - DHS) La compilazione e il trattamento dei dati nel DHS devono essere valutati mediante prove, utilizzando il metodo descritto nella specifica di cui all'appendice J-1, indice 121. 3) Sistema di misurazione dell'energia a bordo (Energy Measurement System -EMS) L'EMS deve essere valutato mediante prove, come descritto nella specifica di cui all'appendice J-1, indice 122.»; |
4) |
al capitolo 7, «Attuazione», dopo il punto 7.1.1.4 è aggiunto il seguente punto: «7.1.1.4 bis Misura transitoria per i requisiti del sistema di misurazione dell'energia a bordo I requisiti di cui al punto 4.2.8.2.8 non sono obbligatori nel corso del periodo transitorio che termina il 1o gennaio 2022 per i progetti che, alla data del 14 giugno 2018, si trovano ad uno stadio di sviluppo avanzato, sono oggetto di un contratto in corso di esecuzione o rientrano in un progetto esistente di materiale rotabile come indicato al punto 7.1.1.2 della presente STI. Quando non si applicano i requisiti di cui al punto 4.2.8.2.8.4, vanno applicate le norme nazionali riguardanti le specifiche relative ai protocolli di interfaccia e al formato dei dati trasmessi. Occorre allora fornire nella documentazione tecnica la descrizione della comunicazione bordo-terra.»; |
5) |
nell'elenco «APPENDICI» che segue il capitolo 7, il testo «Appendice D: Contatore di energia elettrica» è sostituito da «Appendice D: Deliberatamente eliminata»; |
6) |
il testo dell'appendice D è sostituito da «Deliberatamente eliminata»; |
7) |
nella seconda tabella dell'appendice I «Aspetti per i quali non è disponibile una specifica tecnica (punti in sospeso)», la seguente riga è soppressa:
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8) |
all'appendice J-1, «Standard o documenti normativi», gli indici 103, 104 e 105 sono sostituiti dai seguenti:
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9) |
all'appendice J-1, «Standard o documenti normativi», sono aggiunti i seguenti indici:
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