7.6.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 143/1 |
REGOLAMENTO (UE) 2018/825 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 30 maggio 2018
che modifica il regolamento (UE) 2016/1036 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea e il regolamento (UE) 2016/1037 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),
considerando quanto segue:
(1) |
Le norme comuni relative alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri dell'Unione sono contenute nei regolamenti (UE) 2016/1036 (2) e (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) (di seguito denominati congiuntamente «regolamenti»). I regolamenti sono stati inizialmente adottati nel 1968 e da ultimo modificati sostanzialmente nel 1996, dopo la conclusione dell'Uruguay Round, condotto nel quadro dell'accordo sulle tariffe doganali e il commercio (GATT). Dato che a tali regolamenti sono state apportate diverse modifiche a partire dal 1996, i legislatori hanno deciso di codificare detti regolamenti ai fini della chiarezza e della razionalità. |
(2) |
Sebbene i regolamenti siano stati modificati e codificati, non si è però proceduto a un riesame approfondito del loro funzionamento. La Commissione ha avviato un riesame dei regolamenti allo scopo, tra l'altro, di riflettere meglio le esigenze delle imprese all'inizio del ventunesimo secolo. |
(3) |
Alla luce di tale riesame, talune disposizioni dei regolamenti dovrebbero essere modificate al fine di migliorarne la trasparenza e la prevedibilità, di adottare misure efficaci per lottare contro le ritorsioni da parte di paesi terzi, di migliorare l'efficacia e l'esecuzione e di ottimizzare le procedure di riesame. Inoltre, è opportuno inserire nei regolamenti talune pratiche che, negli ultimi anni, sono state applicate nel contesto delle inchieste antidumping e dei dazi compensativi. |
(4) |
Allo scopo di migliorare la trasparenza e la prevedibilità delle inchieste antidumping e dei dazi compensativi, le parti che saranno interessate dall'imposizione di misure antidumping e compensative provvisorie, in particolare gli importatori, dovrebbero essere a conoscenza dell'istituzione imminente delle misure. Inoltre, nell'ambito di inchieste in cui non sia opportuno imporre misure provvisorie, è auspicabile che le parti siano informate con sufficiente anticipo di tale mancata imposizione. Al fine di limitare il rischio di un aumento sostanziale delle importazioni nel periodo di comunicazione preventiva, la Commissione dovrebbe registrare importazioni, ove possibile. Nel disporre la registrazione delle importazioni durante il periodo di comunicazione preventiva, è necessario tenere conto della necessità di effettuare un'analisi prospettica dei rischi associati e della probabilità che tali rischi compromettano gli effetti riparatori delle misure. La Commissione dovrebbe inoltre raccogliere informazioni statistiche aggiuntive a livello della tariffa integrata dell’Unione europea (TARIC) al fine di garantire un'adeguata base oggettiva dell'analisi delle importazioni. Ove la registrazione non sia possibile e si verifichi un ulteriore aumento sostanziale delle importazioni durante il periodo di comunicazione preventiva, la Commissione dovrebbe tener conto di tale pregiudizio aggiuntivo nel margine di pregiudizio. |
(5) |
Poco tempo prima dell'imposizione delle misure provvisorie gli esportatori o i produttori dovrebbero poter verificare il calcolo del proprio margine di dumping o dell'importo della sovvenzione compensabile e del margine sufficiente per eliminare il pregiudizio arrecato all'industria dell'Unione. Si potrebbero così rettificare eventuali errori di calcolo prima dell'istituzione delle misure. |
(6) |
Al fine di garantire l'efficacia delle misure di lotta contro le ritorsioni, i produttori dell'Unione dovrebbero poter fare affidamento sui regolamenti senza timore di ritorsioni da parte di paesi terzi. Le disposizioni esistenti prevedono in circostanze particolari l'apertura di un'inchiesta senza che sia stata presentata una denuncia, laddove esistano sufficienti elementi di prova relativi all'esistenza di pratiche di dumping o di sovvenzioni compensabili, e di pregiudizio e di nesso di causalità. Tra le suddette circostanze particolari dovrebbe figurare la minaccia di ritorsioni da parte di paesi terzi. |
(7) |
Qualora un'inchiesta non sia avviata a seguito di una denuncia, la Commissione dovrebbe chiedere ai produttori dell'Unione di fornire le informazioni necessarie allo svolgimento dell'inchiesta per garantire la disponibilità di informazioni sufficienti per lo svolgimento dell'inchiesta nell'eventualità già citata di minacce di ritorsione da parte di paesi terzi. |
(8) |
I paesi terzi interferiscono in misura crescente negli scambi di materie prime con l'obiettivo di mantenere le materie prime sul proprio mercato interno a beneficio degli utenti a valle, ad esempio mediante l'imposizione di tasse all'esportazione o l'istituzione di regimi di doppia tariffazione. Tali interferenze creano ulteriori distorsioni commerciali. Ne consegue che il costo delle materie prime non rispecchia l'interazione delle normali forze di mercato della domanda e dell'offerta per una determinata materia prima. Pertanto, i produttori dell'Unione non soltanto sono lesi da pratiche di dumping ma, rispetto ai produttori a valle dei paesi terzi coinvolti in tali pratiche, subiscono ulteriori distorsioni degli scambi. Al fine di tutelare adeguatamente il commercio, si dovrebbe tener debito conto di tali distorsioni al momento di determinare il livello dei dazi da imporre. |
(9) |
La Commissione dovrebbe verificare l'esistenza di distorsioni relative alle materie prime sulla base della denuncia ricevuta e dell'inventario delle restrizioni all'esportazione di materie prime industriali dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) o di qualsiasi altra banca dati dell'OCSE che lo sostituisce e individua le distorsioni relative alle materie prime. |
(10) |
L'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) vieta in linea di massima le sovvenzioni compensabili all'interno dell'Unione. Le sovvenzioni compensabili concesse dai paesi terzi hanno pertanto un effetto particolarmente distorsivo sugli scambi. L'importo degli aiuti di Stato autorizzati dalla Commissione è stato progressivamente ridotto nel tempo. Nel determinare il livello delle misure compensative non è più possibile in generale applicare la regola del dazio inferiore. |
(11) |
Qualora le misure non siano prorogate dopo la conclusione di un'inchiesta di riesame in previsione della scadenza in quanto non sono state riscontrate, durante l'inchiesta, le condizioni richieste per la proroga, i dazi riscossi nel corso dell'inchiesta sulle merci che sono state sdoganate dovrebbero essere rimborsati agli importatori. |
(12) |
La Commissione dovrebbe avviare, se opportuno, riesami intermedi nei casi in cui l'industria dell'Unione incorra in aumenti dei costi dovuti a norme sociali e ambientali più rigorose. La Commissione dovrebbe altresì avviare riesami intermedi in caso di variazione delle circostanze nei paesi esportatori per quanto concerne le norme sociali e ambientali. Ad esempio, se un paese cui si applicano le misure recede da accordi ambientali multilaterali, e dai relativi protocolli, di cui l'Unione è parte, o dalle convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), elencate nell'allegato I bis dei regolamenti, il riesame intermedio potrebbe dare luogo alla revoca dell'accettazione degli impegni in vigore. L'ambito di applicazione del riesame dipenderebbe dalla natura esatta della variazione. Tali riesami intermedi potrebbero anche essere avviati d'ufficio. |
(13) |
La Commissione può adottare comunicazioni interpretative che forniscono alle eventuali parti interessate un orientamento generale in merito all'applicazione dei regolamenti. Conformemente alla giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia dell'Unione europea, tali comunicazioni non sono giuridicamente vincolanti e non modificano le disposizioni imperative del diritto dell'Unione. In base ai principi generali della parità di trattamento e del legittimo affidamento, la Commissione applica tali comunicazioni, ma non può rinunciare con la loro adozione al potere discrezionale di cui gode nel settore della politica commerciale comune. Prima di adottare tali comunicazioni la Commissione dovrebbe procedere a consultazioni in linea con l'articolo 11, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea (TUE). Il Parlamento europeo e il Consiglio possono altresì esprimere il proprio parere. |
(14) |
L'industria dell'Unione non dovrebbe più essere definita facendo riferimento alle soglie per l'apertura dell'inchiesta stabilite nei regolamenti. |
(15) |
La Commissione dovrebbe garantire a tutte le parti interessate il miglior accesso possibile alle informazioni, mediante un sistema di informazione con il quale viene loro notificata l'aggiunta di nuove informazioni non riservate ai fascicoli dell'inchiesta e tali informazioni dovrebbero inoltre essere rese accessibili a tali parti mediante una piattaforma web. |
(16) |
Nelle fasi iniziali di un'inchiesta, laddove il margine di dumping o l'importo della sovvenzione compensativa siano risultati inferiori alle soglie minime, l'inchiesta dovrebbe essere immediatamente chiusa in relazione agli esportatori interessati e tali esportatori non saranno oggetto di ulteriori inchieste di riesame. |
(17) |
La Commissione dovrebbe accettare un impegno offerto solo se convinta, sulla base di un'analisi prospettica, che esso elimini efficacemente gli effetti pregiudizievoli del dumping. |
(18) |
Qualora sussistano le condizioni per l'apertura di un'inchiesta antielusione, la registrazione delle importazioni interessate dovrebbe in ogni caso diventare obbligatoria. |
(19) |
L’esperienza acquisita nelle inchieste antielusione ha dimostrato che talvolta, benché i produttori del prodotto in esame risultino non essere coinvolti in pratiche di elusione, sono collegati a un produttore soggetto alle misure iniziali. In tali casi, ai produttori non dovrebbe essere negata un'esenzione per il solo motivo che essi sono collegati a un produttore soggetto alle misure iniziali. Pertanto è opportuno eliminare la condizione in base alla quale, per beneficiare di un'esenzione dalla registrazione o dall'estensione dei dazi, i produttori del prodotto in esame non dovrebbero essere collegati ai produttori sottoposti alle misure iniziali. Inoltre, quando la pratica di elusione avviene nell'Unione, il collegamento degli importatori con i produttori sottoposti alle misure non dovrebbe essere decisivo per determinare l'eventuale concessione di un'esenzione all'importatore. |
(20) |
Se il numero di produttori nell'Unione è così elevato da rendere necessario il ricorso al campionamento, il campione di produttori dovrebbe essere selezionato tra tutti i produttori dell'Unione e non solo tra quelli che hanno sporto denuncia. |
(21) |
Nei casi di distorsioni relative alle materie prime individuati all'articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento (UE) 2016/1036, come modificato dal presente regolamento, la Commissione dovrebbe effettuare una verifica dell'interesse dell'Unione secondo quanto previsto all'articolo 7, paragrafo 2 ter, dello stesso regolamento. Se, nel definire il livello di dazi a norma dell'articolo 7 di tale regolamento, la Commissione decide di applicare l'articolo 7, paragrafo 2, dello stesso, è opportuno che effettui la verifica dell'interesse dell'Unione conformemente all'articolo 21 di tale regolamento sulla base delle misure stabilite ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2. |
(22) |
Nel chiedere la verifica dell'interesse dell'Unione, la possibilità di formulare osservazioni dovrebbe essere data a tutti i produttori dell'Unione e non solo a quelli che hanno sporto denuncia. |
(23) |
La relazione annuale della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione dei regolamenti consente un monitoraggio tempestivo e regolare degli strumenti di difesa commerciale. È opportuno che in sede di Parlamento europeo si tenga, in merito a tale relazione, uno scambio di opinioni che riguardi anche il funzionamento degli strumenti di difesa commerciale. Il Consiglio dovrebbe poter partecipare a tale scambio. |
(24) |
La Commissione dovrebbe estendere l'applicazione e la riscossione di dazi antidumping e compensativi alla piattaforma continentale di uno Stato membro o alla zona economica esclusiva dichiarata da uno Stato membro a norma della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (Unclos), a condizione che il prodotto soggetto a misure sia utilizzato in uno dei due luoghi al fine di esplorare o sfruttare le risorse naturali non biologiche del fondo marino e del relativo sottosuolo o al fine di produrre energia dall'acqua, dalle correnti e dal vento, e a condizione che il prodotto soggetto a misure vi sia consumato in quantità significative. L'intenzione di estendere in tal modo l'applicazione dovrebbe essere indicata nell'avviso di avvio della procedura ed essere fondata su sufficienti elementi di prova nella richiesta. Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione per specificare le modalità di applicazione e riscossione dei dazi antidumping e compensativi. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (4). |
(25) |
Al fine di aggiornare l'elenco che individua le distorsioni relative alle materie prime aggiungendone altre ove l'inventario delle restrizioni all'esportazione di materie prime industriali dell'OCSE, o qualsiasi banca dati dell'OCSE che lo sostituisce, individui distorsioni relative a materie prime oltre a quelle elencate, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo alla modifica dell'elenco di distorsioni relative alle materie prime di cui all'articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento (UE) 2016/1036. Inoltre, al fine di far fronte in modo adeguato a un aumento sostanziale delle importazioni che si verifichi nel periodo di comunicazione preventiva, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo all'estensione o alla riduzione del periodo di comunicazione preventiva. Il periodo di comunicazione preventiva dovrebbe essere ridotto in caso si verifichi un aumento sostanziale delle importazioni e la Commissione non sia in grado di farvi fronte. Nel caso in cui, tuttavia, non si sia verificato un aumento sostanziale delle importazioni o la Commissione sia in grado di farvi fronte, il periodo di comunicazione preventiva dovrebbe essere esteso al fine di garantire prevedibilità agli operatori dell'Unione. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (5). In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati. |
(26) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza i regolamenti (UE) 2016/1036 e (UE) 2016/1037, |
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (UE) 2016/1036 è così modificato:
1) |
all'articolo 4, paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «1. Ai fini del presente regolamento, si intende per "industria dell'Unione" il complesso dei produttori di prodotti simili nell'Unione o quelli tra di essi le cui produzioni, addizionate, costituiscono una proporzione maggioritaria della produzione dell'Unione complessiva di tali prodotti. Tuttavia:»; |
2) |
l'articolo 5 è così modificato:
|
3) |
l'articolo 6 è così modificato:
|
4) |
l'articolo 7 è così modificato:
|
5) |
l'articolo 8 è così modificato:
|
6) |
all'articolo 9, i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti: «3. Per i procedimenti avviati a norma dell'articolo 5, paragrafo 9, il pregiudizio si considera di norma trascurabile se le importazioni in oggetto sono inferiori ai volumi di cui all'articolo 5, paragrafo 7. Gli stessi procedimenti sono immediatamente chiusi se si accerta che il margine di dumping è inferiore al 2 %, espresso in percentuale del prezzo all'esportazione. 4. Quando dalla constatazione definitiva dei fatti risulta l'esistenza di dumping e di un conseguente pregiudizio e quando gli interessi dell'Unione esigono un intervento a norma dell'articolo 21, la Commissione, deliberando secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 15, paragrafo 3, istituisce un dazio antidumping definitivo. Se sono stati istituiti dazi provvisori, la Commissione avvia tale procedura al più tardi un mese prima della loro scadenza. L'importo del dazio antidumping non deve superare il margine di dumping accertato, ma dovrebbe essere inferiore al margine se tale dazio inferiore è sufficiente per eliminare il pregiudizio arrecato all'industria dell'Unione. L'articolo 7, paragrafi 2 bis, 2 ter, 2 quater e 2 quinquies, si applica di conseguenza. Se la Commissione non ha registrato le importazioni ma accerta, sulla base di un'analisi di tutte le informazioni pertinenti a sua disposizione al momento dell'adozione delle misure definitive, che si verifica, durante il periodo di comunicazione preventiva, un ulteriore aumento sostanziale delle importazioni oggetto di inchiesta, essa tiene conto del pregiudizio aggiuntivo risultante da tale aumento nel determinare il margine di pregiudizio per un periodo non superiore a quello di cui all'articolo 11, paragrafo 2.»; |
7) |
l'articolo 11 è così modificato:
|
8) |
l'articolo 13 è così modificato:
|
9) |
l'articolo 14 è così modificato:
|
10) |
è inserito l'articolo seguente: «Articolo 14 bis Piattaforma continentale o zona economica esclusiva 1. Un dazio antidumping può anche essere imposto su qualsiasi prodotto oggetto di dumping trasportato in quantità significative su un'isola artificiale, impianti fissi o galleggianti o qualsiasi altra struttura nella piattaforma continentale di uno Stato membro o nella zona economica esclusiva dichiarata da uno Stato membro a norma della UNCLOS, laddove ciò arrecherebbe pregiudizio all'industria dell'Unione. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le condizioni relative all'insorgenza di tali dazi, nonché le procedure relative alla notifica e alla dichiarazione di tali prodotti e il pagamento dei dazi, compresi la riscossione, il rimborso e lo sgravio (strumento doganale). Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 15, paragrafo 3. 2. La Commissione impone i dazi di cui al paragrafo 1 unicamente a decorrere dalla data in cui lo strumento doganale di cui al paragrafo 1 è operativo. La Commissione informa tutti gli operatori economici che lo strumento doganale è operativo con distinta pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.»; |
11) |
all'articolo 17, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: «1. Nei casi in cui il numero di produttori, esportatori o importatori dell'Unione, tipi di prodotto o operazioni sia molto elevato, l'inchiesta può essere limitata a un numero adeguato di parti, prodotti o operazioni con l'utilizzazione di campioni statisticamente validi, sulla base delle informazioni disponibili al momento della selezione, oppure al massimo volume rappresentativo della produzione, delle vendite o delle esportazioni che possa essere adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo disponibile. 2. La selezione definitiva di parti, tipi di prodotti o operazioni a norma delle disposizioni in materia di campionamento spetta alla Commissione. Tuttavia, per consentire la selezione di un campione rappresentativo, di preferenza la scelta del campione avviene previa consultazione e con il consenso delle parti interessate, purché queste, entro una settimana dalla data di apertura dell'inchiesta, si siano manifestate e abbiano comunicato informazioni sufficienti.»; |
12) |
è inserito l'articolo seguente: «Articolo 19 bis Informazioni nella fase provvisoria 1. I produttori, importatori ed esportatori dell'Unione e le loro associazioni rappresentative nonché i rappresentanti del paese esportatore possono chiedere informazioni sulla prevista imposizione di dazi provvisori. Le richieste di informazioni sono presentate per iscritto entro il termine stabilito nell'avviso di apertura. Tali informazioni sono fornite alle parti tre settimane prima dell'imposizione di dazi provvisori. Le informazioni comprendono una sintesi dei dazi proposti a titolo puramente informativo e il calcolo dettagliato del margine di dumping e del margine sufficiente per eliminare il pregiudizio arrecato all'industria dell'Unione, tenendo debitamente conto della necessità di rispettare gli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 19. Le parti dispongono di un termine di tre giorni lavorativi dalla fornitura di tali informazioni per formulare osservazioni sull'esattezza dei calcoli. 2. Nei casi in cui non si intenda imporre dazi provvisori bensì proseguire l'inchiesta, le parti interessate sono informate della mancata imposizione di dazi tre settimane prima della scadenza del termine di cui all'articolo 7, paragrafo 1, relativo all'imposizione dei dazi provvisori.»; |
13) |
l'articolo 21 è così modificato:
|
14) |
l'articolo 23 è così modificato:
|
15) |
è inserito l'articolo seguente: «Articolo 23 bis Esercizio della delega 1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo. 2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 7, paragrafo 1, è conferito alla Commissione per un periodo di due anni a decorrere dall'8 giugno 2018 e può essere esercitato una sola volta. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 7, paragrafo 2 bis, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dall'8 giugno 2018. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo. 3. La delega di potere di cui all'articolo 7, paragrafi 1 e 2 bis, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. 4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016 (*2). 5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio. 6. Gli atti delegati adottati ai sensi dell'articolo 7, paragrafi 1 e 2 bis, entrano in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui essi sono stati loro notificati o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. |
Articolo 2
Il regolamento (UE) 2016/1037 è così modificato:
1) |
all'articolo 9, paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «1. Ai fini del presente regolamento, si intende per "industria dell'Unione" il complesso dei produttori di prodotti simili nell'Unione o quelli tra di essi le cui produzioni, addizionate, costituiscono una proporzione maggioritaria della produzione dell'Unione complessiva di tali prodotti. Tuttavia:»; |
2) |
l'articolo 10 è così modificato:
|
3) |
l'articolo 11 è così modificato:
|
4) |
l'articolo 12 è così modificato:
|
5) |
l'articolo 13 è così modificato:
|
6) |
all'articolo 14, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: «5. L'importo delle sovvenzioni compensabili è considerato minimo se inferiore all'1 % ad valorem. Tuttavia, nel caso di inchieste relative a importazioni da paesi in via di sviluppo, la soglia minima è il 2 % ad valorem.»; |
7) |
all'articolo 15, paragrafo 1, il terzo comma è sostituito dal seguente: «L'importo del dazio compensativo non deve superare l'importo delle sovvenzioni compensabili accertato. Se la Commissione può concludere con chiarezza, alla luce di tutte le informazioni presentate, che non è nell'interesse dell'Unione determinare l'importo delle misure ai sensi del terzo comma, l'importo del dazio compensativo deve essere inferiore qualora un dazio inferiore sia sufficiente per eliminare il pregiudizio arrecato all'industria dell'Unione. Se la Commissione non ha registrato le importazioni ma accerta, sulla base di un'analisi di tutte le informazioni pertinenti a sua disposizione al momento dell'adozione delle misure definitive, che si verifica, durante il periodo di comunicazione preventiva, un ulteriore aumento sostanziale delle importazioni oggetto di inchiesta, essa tiene conto del pregiudizio aggiuntivo risultante da tale aumento nel determinare il margine di pregiudizio per un periodo non superiore a quello di cui all'articolo 18, paragrafo 1.»; |
8) |
all'articolo 18, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente: «Se, a seguito di un'inchiesta a norma del presente articolo, la misura giunge a scadenza, tutti i dazi riscossi dalla data di apertura di tale inchiesta sulle merci che sono state sdoganate sono restituiti, purché sia presentata richiesta alle autorità doganali nazionali e questa sia poi accolta dalle stesse autorità conformemente alla legislazione doganale dell'Unione applicabile in materia di rimborso o sgravio dei dazi. Il rimborso non dà luogo al pagamento di interessi da parte delle autorità doganali nazionali interessate.»; |
9) |
l'articolo 23 è così modificato:
|
10) |
l'articolo 24 è così modificato:
|
11) |
è inserito l'articolo seguente: «Articolo 24 bis Piattaforma continentale di uno Stato membro o zona economica esclusiva 1. Un dazio compensativo può anche essere imposto su qualsiasi prodotto sovvenzionato trasportato in quantità significative su un'isola artificiale, impianti fissi o galleggianti o qualsiasi altra struttura nella piattaforma continentale di uno Stato membro o nella zona economica esclusiva dichiarata da uno Stato membro a norma dell’Unclos, laddove ciò arrecherebbe pregiudizio all'industria dell'Unione. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le condizioni relative all'insorgenza di tali dazi, nonché le procedure relative alla notifica e alla dichiarazione di tali prodotti e il pagamento di tali dazi, compresi la riscossione, il rimborso e lo sgravio (strumento doganale). Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 25, paragrafo 3. 2. La Commissione impone i dazi di cui al paragrafo 1 unicamente a decorrere dalla data in cui lo strumento doganale di cui al paragrafo 1 è operativo. La Commissione informa tutti gli operatori economici che lo strumento doganale è operativo con distinta pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.»; |
12) |
all'articolo 27, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: «1. Nei casi in cui il numero di produttori, esportatori o importatori dell'Unione, tipi di prodotto o operazioni è molto elevato, l'inchiesta può essere limitata a un numero adeguato di parti, prodotti o operazioni con l'utilizzazione di campioni statisticamente validi, sulla base delle informazioni disponibili al momento della selezione, oppure al massimo volume rappresentativo della produzione, delle vendite o delle esportazioni che possa essere adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo disponibile. 2. La selezione definitiva di parti, tipi di prodotti o operazioni a norma delle disposizioni in materia di campionamento spetta alla Commissione. Tuttavia, per consentire la selezione di un campione rappresentativo, di preferenza la scelta del campione avviene previa consultazione e con il consenso delle parti interessate, purché queste, entro una settimana dalla data di apertura dell'inchiesta, si siano manifestate e abbiano comunicato informazioni sufficienti.»; |
13) |
è inserito l'articolo seguente: «Articolo 29 bis Informazioni nella fase provvisoria 1. I produttori, importatori ed esportatori dell'Unione e le loro associazioni rappresentative nonché il paese d'origine e/o d'esportazione possono chiedere informazioni sulla prevista imposizione di dazi provvisori. Le richieste di informazioni sono presentate per iscritto entro il termine stabilito nell'avviso di apertura. Tali informazioni sono fornite alle parti tre settimane prima dell'imposizione di dazi provvisori. Le informazioni comprendono una sintesi dei dazi proposti a titolo meramente informativo e il calcolo dettagliato dell'importo della sovvenzione compensativa e del margine sufficiente per eliminare il pregiudizio arrecato all'industria dell'Unione, tenendo debitamente conto della necessità di rispettare gli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 29. Le parti dispongono di un termine di tre giorni lavorativi dalla fornitura di tali informazioni per formulare osservazioni sull'esattezza dei calcoli. 2. Nei casi in cui non si intenda imporre dazi provvisori bensì proseguire l'inchiesta, le parti interessate sono informate della mancata imposizione di dazi tre settimane prima della scadenza del termine di cui all'articolo 12, paragrafo 1, relativo all'imposizione dei dazi provvisori.»; |
14) |
l'articolo 31 è così modificato:
|
15) |
sono inseriti gli articoli seguenti: «Articolo 32 bis Relazione 1. La Commissione, tenendo debitamente conto della tutela delle informazioni riservate ai sensi dell'articolo 29, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale sull'applicazione e sull'attuazione del presente regolamento. Tale relazione riporta informazioni sull'applicazione delle misure provvisorie e definitive, la chiusura di inchieste senza provvedimenti, gli impegni, le nuove inchieste, i riesami, le distorsioni significative e le visite di verifica, nonché sulle attività dei vari organi responsabili del controllo dell'attuazione del presente regolamento e del rispetto degli obblighi da esso derivanti. La relazione tratta, inoltre, dell'utilizzo degli strumenti di difesa commerciale da parte di paesi terzi nei confronti dell'Unione e dei ricorsi avverso le misure imposte. Essa comprende le attività del consigliere-auditore della DG Commercio della Commissione e quelle dell'helpdesk per le PMI relative all'applicazione del presente regolamento. La relazione comprende inoltre in che modo le norme sociali e ambientali sono state esaminate e prese in considerazione nelle inchieste. Tali norme includono quelle contenute negli accordi ambientali multilaterali di cui l'Unione è parte e nelle convenzioni dell'ILO elencate nell'allegato I bis del presente regolamento, nonché nella legislazione nazionale equivalente del paese esportatore. 2. Entro il 9 giugno 2023 e successivamente ogni cinque anni la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio un riesame dell'applicazione dell'articolo 12, paragrafo 1, terzo e quarto comma, dell'articolo 13, paragrafo 1, terzo e quarto comma, e dell'articolo 15, paragrafo 1, terzo e quarto comma, compresa una valutazione di tale applicazione. Tale riesame può essere eventualmente corredato di una proposta legislativa. Articolo 32 ter Esercizio della delega 1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo. 2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 12, paragrafo 1, è conferito alla Commissione per un periodo di due anni a decorrere dall'8 giugno 2018 e può essere esercitato una sola volta. 3. La delega di potere di cui all'articolo 12, paragrafo 1, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. 4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016 (*4). 5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio. 6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. |
Articolo 3
L'allegato del presente regolamento è aggiunto come allegato I bis ai regolamenti (UE) 2016/1036 e (UE) 2016/1037.
Articolo 4
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 5
Il presente regolamento si applica a tutte le inchieste per le quali, dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento, sia stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea l'avviso di apertura a norma dell'articolo 5, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2016/1036 o dell'articolo 10, paragrafo 11, del regolamento (UE) 2016/1037.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Strasburgo, il 30 maggio 2018
Per il Parlamento europeo
Il presidente
A. TAJANI
Per il Consiglio
Il presidente
L. PAVLOVA
(1) Posizione del Parlamento europeo del 16 aprile 2014 (GU C 443 del 22.12.2017, pag. 934) e posizione del Consiglio in prima lettura del 16 aprile 2018 [(GU ...)] [(non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale)]. Posizione del Parlamento europeo del 29 maggio 2018 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).
(2) Regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21).
(3) Regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea (GU L 176 del 30.6.2016, pag. 55).
(4) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
(5) GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.
ALLEGATO
«ALLEGATO I bis
CONVENZIONI DELL'ILO DI CUI AL PRESENTE REGOLAMENTO
1. |
Convenzione concernente il lavoro forzato e obbligatorio, n. 29 (1930) |
2. |
Convenzione concernente la libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale, n. 87 (1948) |
3. |
Convenzione concernente l'applicazione dei principi del diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva, n. 98 (1949) |
4. |
Convenzione concernente l'uguaglianza di remunerazione tra la mano d'opera maschile e la mano d'opera femminile per un lavoro di valore uguale, n. 100 (1951) |
5. |
Convenzione concernente l'abolizione del lavoro forzato, n. 105 (1957) |
6. |
Convenzione concernente la discriminazione in materia d'impiego e di professione, n. 111 (1958) |
7. |
Convenzione sull'età minima per l'assunzione all'impiego, n. 138 (1973) |
8. |
Convenzione relativa alla proibizione delle forme peggiori di lavoro minorile e all'azione immediata per la loro eliminazione, n. 182 (1999)». |