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1.6.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 136/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/791 DELLA COMMISSIONE
del 31 maggio 2018
che modifica il regolamento (CE) n. 690/2008 relativo al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1, lettera h),
viste le richieste presentate da Finlandia, Grecia, Irlanda, Italia, Lituania, Malta, Portogallo, Regno Unito, Slovacchia, Slovenia e Svezia,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione (2) ha riconosciuto alcuni Stati membri e alcune zone di Stati membri come zone protette nei confronti di determinati organismi nocivi. In alcuni casi il riconoscimento è stato concesso per un periodo limitato, in modo da consentire allo Stato membro interessato di fornire le informazioni complete necessarie a dimostrare l'assenza dell'organismo nocivo nello Stato membro o nella zona in questione o a completare gli sforzi volti a eradicare tale organismo. Si sono verificati da allora notevoli cambiamenti della situazione fitosanitaria di determinate zone protette in alcuni Stati membri. |
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(2) |
Il territorio della Finlandia era stato riconosciuto come zona protetta nei confronti di Bemisia tabaci Genn. (popolazioni europee). La Finlandia ha chiesto la revoca della qualifica di zona protetta dato il livello insufficiente di vantaggio ancora in essere in termini economici e fitosanitari. La Finlandia pertanto non dovrebbe più essere riconosciuta come zona protetta nei confronti di Bemisia tabaci Genn. (popolazioni europee). |
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(3) |
Il territorio delle Azzorre in Portogallo era stato riconosciuto fino al 30 aprile 2018 come zona protetta nei confronti di Globodera pallida (Stone) Behrens, Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens e Rhynchophorus ferrugineus (Olivier). Dalle ulteriori informazioni fornite dal Portogallo risulta che il territorio delle Azzorre continua a essere indenne dagli organismi indicati. Le Azzorre dovrebbero pertanto essere riconosciute come zona protetta nei confronti di tali organismi nocivi senza alcun limite temporale. |
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(4) |
L'Irlanda e il Regno Unito hanno chiesto rispettivamente che i territori dell'Irlanda e dell'Irlanda del Nord siano riconosciuti come zone protette nei confronti di Liriomyza huidobrensis (Blanchard) e Liriomyza trifolii (Burgess). Sulla base di indagini svolte a partire dal 2011 in Irlanda e a partire dal 2012 nell'Irlanda del Nord nel Regno Unito, l'Irlanda e il Regno Unito hanno presentato elementi di prova a sostegno del fatto che gli organismi nocivi in questione non sono presenti nei rispettivi territori, malgrado le condizioni locali favorevoli al loro insediamento. È tuttavia necessario svolgere ulteriori indagini, che dovrebbero inoltre essere monitorate da esperti sotto l'autorità della Commissione. L'Irlanda e l'Irlanda del Nord nel Regno Unito dovrebbero pertanto essere riconosciute come zone protette nei confronti di Liriomyza huidobrensis e Liriomyza trifolii fino al 30 aprile 2020. |
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(5) |
I territori dell'Irlanda, di Malta e del Regno Unito erano stati riconosciuti fino al 30 aprile 2018 come zone protette nei confronti di Paysandisia archon (Burmeister). Dalle ulteriori informazioni fornite dall'Irlanda, da Malta e dal Regno Unito risulta che i loro territori continuano ad essere indenni dall'organismo indicato. L'Irlanda, Malta e il Regno Unito dovrebbero pertanto essere riconosciuti come zone protette nei confronti di Paysandisia archon senza alcun limite temporale. |
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(6) |
I territori dell'Irlanda e del Regno Unito erano stati riconosciuti fino al 30 aprile 2018 come zone protette nei confronti di Rhynchophorus ferrugineus (Olivier). Dalle ulteriori informazioni fornite dall'Irlanda e dal Regno Unito risulta che i loro territori continuano ad essere indenni dall'organismo indicato. L'Irlanda e il Regno Unito dovrebbero pertanto essere riconosciuti come zone protette nei confronti di Rhynchophorus ferrugineus senza alcun limite temporale. |
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(7) |
Il territorio del Regno Unito era stato riconosciuto fino al 30 aprile 2018 come zona protetta nei confronti di Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermüller e «Candidatus Phytoplasma ulmi». Dalle ulteriori informazioni fornite dal Regno Unito risulta che il suo territorio continua ad essere indenne dagli organismi indicati. Il Regno Unito dovrebbe pertanto essere riconosciuto come zona protetta nei confronti di Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermüller e «Candidatus Phytoplasma ulmi» senza alcun limite temporale. |
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(8) |
Il territorio del Regno Unito, ad eccezione di determinate unità amministrative locali, era stato riconosciuto come zona protetta nei confronti di Thaumetopoea processionea L. fino al 30 aprile 2018. Il Regno Unito ha fornito informazioni da cui risulta che Thaumetopoea processionea L. è ormai insediata nelle unità amministrative locali di Barking and Dagenham, Basildon, Basingstoke and Dene, Bexley, Bracknell Forest, Brentwood, Broxbourne, Castle Point, Chelmsford, Chiltem, Crawley, Dacorum, Dartford, East Hertfordshire, Enfield, Epping Forest, Gravesham, Greenwich, Harlow, Hart, Havering, Hertsmere, Horsham, Littlesford, Medway, Mid Sussex, Mole Valley, Newham, North Hertfordshire, Redbridge, Reigate and Banstead, Rushmoor, Sevenoaks, South Bedfordshire, South Bucks, St Albans, Surrey Heath, Tandridge, Three Rivers, Thurrock, Tonbridge and Malling, Waltham Forest, Watford, Waverley, Welwyn Hatfield, Windsor and Maidenhead, Wokingham and Wycombe. Tali zone pertanto non dovrebbero più essere riconosciute come parti della zona protetta del Regno Unito e dovrebbero essere inserite nell'elenco delle unità amministrative locali escluse dalla zona protetta. Dette informazioni indicano inoltre che il resto del territorio del Regno Unito, riconosciuto come zona protetta nei confronti di Thaumetopoea processionea L., continua ad essere indenne da tale organismo nocivo. È tuttavia necessario svolgere ulteriori indagini, che dovrebbero inoltre essere monitorate da esperti sotto l'autorità della Commissione. Il Regno Unito, ad eccezione di determinate unità amministrative locali, dovrebbe pertanto continuare ad essere riconosciuto come zona protetta nei confronti di Thaumetopoea processionea L. fino al 30 aprile 2020. |
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(9) |
Il territorio della Sicilia, in Italia, era stato riconosciuto come zona protetta permanente nei confronti di Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. L'Italia ha fornito informazioni da cui risulta che Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. è ormai insediata nei comuni di Cesarò (provincia di Messina), Maniace, Bronte, Adrano (provincia di Catania), Centuripe, Regalbuto e Troina (provincia di Enna) in Sicilia. I comuni di Cesarò (provincia di Messina), Maniace, Bronte, Adrano (provincia di Catania), Centuripe, Regalbuto e Troina (provincia di Enna) pertanto non dovrebbero più essere riconosciuti come parti della zona protetta della Sicilia, in Italia, nei confronti di Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. |
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(10) |
Alcune parti del territorio dell'Italia erano state riconosciute come zone protette nei confronti di Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. fino al 30 aprile 2018. L'Italia ha fornito informazioni da cui risulta che Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. è ormai insediata nelle province di Parma e di Piacenza, che sono le uniche parti restanti dell'Emilia-Romagna riconosciute come zone protette nei confronti di Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. L'Emilia-Romagna pertanto non dovrebbe più essere riconosciuta come parte della zona protetta dell'Italia. Dette informazioni indicano inoltre che il resto del territorio dell'Italia, riconosciuto come zona protetta nei confronti di Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. fino al 30 aprile 2018, continua ad essere indenne da tale organismo nocivo. È tuttavia necessario svolgere ulteriori indagini, che dovrebbero inoltre essere monitorate da esperti sotto l'autorità della Commissione. Pertanto, il territorio dell'Italia che era stato riconosciuto come zona protetta nei confronti di Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. fino al 30 aprile 2018, ad eccezione di determinate province, tra cui quelle di Parma e di Piacenza in Emilia-Romagna, dovrebbe essere riconosciuto come zona protetta nei confronti di Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. fino al 30 aprile 2020. |
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(11) |
Il territorio dell'Irlanda del Nord, ad eccezione di alcune zone (townlands), era stato riconosciuto come parte della zona protetta del Regno Unito nei confronti di Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. Il Regno Unito ha fornito informazioni da cui risulta che Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. è ormai insediata anche in altre parti dell'Irlanda del Nord e ha chiesto la revoca della qualifica di zona protetta per l'intero territorio dell'Irlanda del Nord. Il territorio dell'Irlanda del Nord non dovrebbe pertanto più essere riconosciuto come parte della zona protetta del Regno Unito nei confronti di Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. |
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(12) |
I territori di Irlanda, Lituania, Slovenia e Slovacchia, ad eccezione di alcune zone, erano stati riconosciuti come zone protette nei confronti di Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. fino al 30 aprile 2018. Dalle ulteriori informazioni fornite da Irlanda, Lituania, Slovenia e Slovacchia risulta che focolai sporadici e isolati di detto organismo nocivo in alcune parti della zona protetta sono stati eradicati o sono in corso di eradicazione e che il resto dei territori, ad eccezione di determinate zone, continua ad essere indenne da detto organismo nocivo. Tali informazioni indicano inoltre che finora nessuna eradicazione di un focolaio ha richiesto più di due anni di tempo. È tuttavia necessario svolgere ulteriori indagini. Tali indagini dovrebbero inoltre essere monitorate da esperti sotto l'autorità della Commissione. I territori di Irlanda, Lituania, Slovenia e Slovacchia, ad eccezione di alcune zone, dovrebbero pertanto essere riconosciuti come zone protette nei confronti di Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. fino al 30 aprile 2020. |
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(13) |
Il territorio del Regno Unito è stato riconosciuto fino al 30 aprile 2018 come zona protetta nei confronti di Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. Dalle ulteriori informazioni fornite dal Regno Unito risulta che focolai sporadici e isolati di detto organismo nocivo in alcune parti della zona protetta sono stati eradicati o sono in corso di eradicazione e che il resto del suo territorio continua ad essere indenne da detto organismo nocivo. Tali informazioni indicano inoltre che finora nessuna eradicazione di un focolaio ha richiesto più di due anni di tempo. È tuttavia necessario continuare le operazioni di eradicazione e svolgere ulteriori indagini. Tali indagini dovrebbero inoltre essere monitorate da esperti sotto l'autorità della Commissione. Il riconoscimento del Regno Unito come zona protetta nei confronti di Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. dovrebbe pertanto essere prorogato fino al 30 aprile 2020. |
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(14) |
L'Irlanda è stata riconosciuta fino al 30 aprile 2018 come zona protetta nei confronti di Ceratocystis platani (J.M. Walter) Engelbr. & T.C. Harr. Dalle ulteriori informazioni fornite dall'Irlanda risulta che il suo territorio continua ad essere indenne da tale organismo nocivo. L'Irlanda dovrebbe pertanto essere riconosciuta come zona protetta nei confronti di tale organismo nocivo senza alcun limite temporale. |
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(15) |
Il territorio dell'Irlanda del Nord nel Regno Unito era stato riconosciuto come zona protetta nei confronti di Gremmeniella abietina (Lag.) Morelet. Il Regno Unito ha fornito informazioni da cui risulta che Gremmeniella abietina (Lag.) Morelet è ormai insediata nell'Irlanda del Nord. L'Irlanda del Nord pertanto non dovrebbe più essere riconosciuta come zona protetta nei confronti di Gremmeniella abietina (Lag.) Morelet. |
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(16) |
Il territorio della Grecia, ad eccezione di determinate unità regionali, era stato riconosciuto come zona protetta nei confronti del virus Citrus tristeza (ceppi europei). La Grecia ha fornito informazioni da cui risulta che il virus Citrus tristeza (ceppi europei) è ormai insediato nelle unità regionali di Arta e Laconia. Le unità regionali di Arta e Laconia pertanto non dovrebbero più essere riconosciute come parti della zona protetta della Grecia nei confronti del virus Citrus tristeza (ceppi europei). |
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(17) |
La Svezia era stata riconosciuta come zona protetta nei confronti del virus dell'avvizzimento maculato del pomodoro (tomato spotted wilt virus). La Svezia ha chiesto la revoca della qualifica di zona protetta dato il livello insufficiente di vantaggio ancora in essere in termini economici. La Svezia pertanto non dovrebbe più essere riconosciuta come zona protetta nei confronti del virus dell'avvizzimento maculato del pomodoro (tomato spotted wilt virus). |
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(18) |
A fini di chiarezza è opportuno sostituire integralmente l'allegato del regolamento (CE) n. 690/2008. |
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(19) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 690/2008. |
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(20) |
Poiché determinate zone sono state riconosciute come zone protette a norma del regolamento (CE) n. 690/2008 fino al 30 aprile 2018, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a partire dal 1o maggio 2018 per garantire la continuità giuridica ed evitare perturbazioni degli scambi. |
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(21) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato I del regolamento (CE) n. 690/2008 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o maggio 2018.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 2018
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1.
(2) Regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione, del 4 luglio 2008, relativo al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità (GU L 193 del 22.7.2008, pag. 1).
ALLEGATO
L'allegato I del regolamento (CE) n. 690/2008 è sostituito dal seguente:
«ALLEGATO I
Zone della Comunità riconosciute come “zone protette” nei confronti dei rispettivi organismi nocivi sottoindicati
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Organismi nocivi |
Zone protette: territorio di |
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| a) Insetti, acari e nematodi, in tutte le fasi del loro sviluppo |
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Grecia, Spagna (Andalusia, Catalogna, Estremadura, Murcia, Valencia) |
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Irlanda, Portogallo (Azzorre, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro e Minho e Trás-os-Montes), Regno Unito, Svezia |
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Irlanda, Regno Unito (Irlanda del Nord, Isola di Man e Jersey) |
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Cipro |
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Irlanda, Grecia, Regno Unito (Irlanda del Nord, Isola di Man e Jersey) |
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Irlanda, Regno Unito |
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Grecia, Irlanda, Regno Unito (Irlanda del Nord, Isola di Man e Jersey) |
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Finlandia, Lettonia, Portogallo (Azzorre), Slovenia, Slovacchia |
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Portogallo (Azzorre) |
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Grecia, Portogallo (Azzorre) |
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Grecia, Irlanda, Regno Unito |
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Grecia, Irlanda, Regno Unito (Irlanda del Nord e Isola di Man) |
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Grecia, Irlanda, Regno Unito |
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Cipro, Irlanda, Regno Unito (Irlanda del Nord e Isola di Man) |
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Irlanda, Regno Unito |
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Cipro, Finlandia (distretti di Åland, Häme, Kymi, Pirkanmaa, Satakunta, Turku, Uusimaa), Irlanda, Malta, Portogallo (Azzorre e Madera), Regno Unito, Spagna (Ibiza e Minorca), Svezia (contee di Blekinge, Gotland, Halland, Kalmar e Skåne) |
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Irlanda, Regno Unito (Irlanda del Nord) |
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Irlanda (fino al 30 aprile 2020), Regno Unito (Irlanda del Nord) (fino al 30 aprile 2020) |
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Irlanda (fino al 30 aprile 2020), Regno Unito (Irlanda del Nord) (fino al 30 aprile 2020) |
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Irlanda, Malta, Regno Unito |
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Irlanda, Portogallo (Azzorre), Regno Unito |
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Portogallo (Alentejo, Algarve e Madera), Spagna (Granada e Malaga) |
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Regno Unito |
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Irlanda, Regno Unito (escluse le unità amministrative locali di Barking and Dagenham, Barnet, Basildon, Basingstoke and Dene, Bexley, Bracknell Forest, Brent, Brentwood, Bromley, Broxbourne, Camden, Castle Point, Chelmsford, Chiltem, City of London, City of Westminster, Crawley, Croydon, Dacorum, Dartford, Ealing, East Hertfordshire, Elmbridge District, Enfield, Epping Forest, Epsom and Ewell District, Gravesham, Greenwich, Guildford, Hackney, Hammersmith & Fulham, Haringey, Harlow, Harrow Hart, Havering, Hertsmere, Hillingdon, Horsham, Hounslow, Islington, Kensington & Chelsea, Kingston upon Thames, Lambeth, Lewisham, Littlesford, Medway, Merton, Mid Sussex, Mole Valley, Newham, North Hertfordshire, Reading, Redbridge, Reigate and Banstead, Richmond Upon Thames, Runnymede District, Rushmoor, Sevenoaks, Slough, South Bedfordshire, South Bucks, South Oxfordshire, Southwark, Spelthorne District, St Albans, Sutton, Surrey Heath, Tandridge, Three Rivers, Thurrock, Tonbridge and Malling, Tower Hamlets, Waltham Forest, Wandsworth, Watford, Waverley, Welwyn Hatfield, West Berkshire, Windsor and Maidenhead, Woking, Wokingham and Wycombe) (fino al 30 aprile 2020) |
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| b) Batteri |
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Regno Unito |
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Grecia, Spagna |
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Regno Unito (fino al 30 aprile 2020) |
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| c) Funghi |
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Irlanda, Regno Unito |
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Irlanda, Repubblica ceca, Regno Unito, Svezia |
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Grecia |
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Irlanda |
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Irlanda, Regno Unito (Irlanda del Nord) |
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| d) Virus ed organismi patogeni simili ai virus |
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Finlandia, Francia (Bretagna), Irlanda, Portogallo (Azzorre), Regno Unito (Irlanda del Nord) |
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Grecia (escluse le unità regionali di Argolida, Arta, Chania e Laconia), Malta, Portogallo (esclusi Algarve, Madera e la contea di Odemira nell'Alentejo) |
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Francia [Alsazia, Champagne-Ardenne, Piccardia (dipartimento dell'Aisne), Ile de France (comuni di Citry, Nanteuil-sur-Marne e Saâcy-sur-Marne) e Lorena], Italia (Puglia, Sardegna e Basilicata), Repubblica ceca. |