1.6.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 136/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/791 DELLA COMMISSIONE

del 31 maggio 2018

che modifica il regolamento (CE) n. 690/2008 relativo al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1, lettera h),

viste le richieste presentate da Finlandia, Grecia, Irlanda, Italia, Lituania, Malta, Portogallo, Regno Unito, Slovacchia, Slovenia e Svezia,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione (2) ha riconosciuto alcuni Stati membri e alcune zone di Stati membri come zone protette nei confronti di determinati organismi nocivi. In alcuni casi il riconoscimento è stato concesso per un periodo limitato, in modo da consentire allo Stato membro interessato di fornire le informazioni complete necessarie a dimostrare l'assenza dell'organismo nocivo nello Stato membro o nella zona in questione o a completare gli sforzi volti a eradicare tale organismo. Si sono verificati da allora notevoli cambiamenti della situazione fitosanitaria di determinate zone protette in alcuni Stati membri.

(2)

Il territorio della Finlandia era stato riconosciuto come zona protetta nei confronti di Bemisia tabaci Genn. (popolazioni europee). La Finlandia ha chiesto la revoca della qualifica di zona protetta dato il livello insufficiente di vantaggio ancora in essere in termini economici e fitosanitari. La Finlandia pertanto non dovrebbe più essere riconosciuta come zona protetta nei confronti di Bemisia tabaci Genn. (popolazioni europee).

(3)

Il territorio delle Azzorre in Portogallo era stato riconosciuto fino al 30 aprile 2018 come zona protetta nei confronti di Globodera pallida (Stone) Behrens, Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens e Rhynchophorus ferrugineus (Olivier). Dalle ulteriori informazioni fornite dal Portogallo risulta che il territorio delle Azzorre continua a essere indenne dagli organismi indicati. Le Azzorre dovrebbero pertanto essere riconosciute come zona protetta nei confronti di tali organismi nocivi senza alcun limite temporale.

(4)

L'Irlanda e il Regno Unito hanno chiesto rispettivamente che i territori dell'Irlanda e dell'Irlanda del Nord siano riconosciuti come zone protette nei confronti di Liriomyza huidobrensis (Blanchard) e Liriomyza trifolii (Burgess). Sulla base di indagini svolte a partire dal 2011 in Irlanda e a partire dal 2012 nell'Irlanda del Nord nel Regno Unito, l'Irlanda e il Regno Unito hanno presentato elementi di prova a sostegno del fatto che gli organismi nocivi in questione non sono presenti nei rispettivi territori, malgrado le condizioni locali favorevoli al loro insediamento. È tuttavia necessario svolgere ulteriori indagini, che dovrebbero inoltre essere monitorate da esperti sotto l'autorità della Commissione. L'Irlanda e l'Irlanda del Nord nel Regno Unito dovrebbero pertanto essere riconosciute come zone protette nei confronti di Liriomyza huidobrensis e Liriomyza trifolii fino al 30 aprile 2020.

(5)

I territori dell'Irlanda, di Malta e del Regno Unito erano stati riconosciuti fino al 30 aprile 2018 come zone protette nei confronti di Paysandisia archon (Burmeister). Dalle ulteriori informazioni fornite dall'Irlanda, da Malta e dal Regno Unito risulta che i loro territori continuano ad essere indenni dall'organismo indicato. L'Irlanda, Malta e il Regno Unito dovrebbero pertanto essere riconosciuti come zone protette nei confronti di Paysandisia archon senza alcun limite temporale.

(6)

I territori dell'Irlanda e del Regno Unito erano stati riconosciuti fino al 30 aprile 2018 come zone protette nei confronti di Rhynchophorus ferrugineus (Olivier). Dalle ulteriori informazioni fornite dall'Irlanda e dal Regno Unito risulta che i loro territori continuano ad essere indenni dall'organismo indicato. L'Irlanda e il Regno Unito dovrebbero pertanto essere riconosciuti come zone protette nei confronti di Rhynchophorus ferrugineus senza alcun limite temporale.

(7)

Il territorio del Regno Unito era stato riconosciuto fino al 30 aprile 2018 come zona protetta nei confronti di Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermüller e «Candidatus Phytoplasma ulmi». Dalle ulteriori informazioni fornite dal Regno Unito risulta che il suo territorio continua ad essere indenne dagli organismi indicati. Il Regno Unito dovrebbe pertanto essere riconosciuto come zona protetta nei confronti di Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermüller e «Candidatus Phytoplasma ulmi» senza alcun limite temporale.

(8)

Il territorio del Regno Unito, ad eccezione di determinate unità amministrative locali, era stato riconosciuto come zona protetta nei confronti di Thaumetopoea processionea L. fino al 30 aprile 2018. Il Regno Unito ha fornito informazioni da cui risulta che Thaumetopoea processionea L. è ormai insediata nelle unità amministrative locali di Barking and Dagenham, Basildon, Basingstoke and Dene, Bexley, Bracknell Forest, Brentwood, Broxbourne, Castle Point, Chelmsford, Chiltem, Crawley, Dacorum, Dartford, East Hertfordshire, Enfield, Epping Forest, Gravesham, Greenwich, Harlow, Hart, Havering, Hertsmere, Horsham, Littlesford, Medway, Mid Sussex, Mole Valley, Newham, North Hertfordshire, Redbridge, Reigate and Banstead, Rushmoor, Sevenoaks, South Bedfordshire, South Bucks, St Albans, Surrey Heath, Tandridge, Three Rivers, Thurrock, Tonbridge and Malling, Waltham Forest, Watford, Waverley, Welwyn Hatfield, Windsor and Maidenhead, Wokingham and Wycombe. Tali zone pertanto non dovrebbero più essere riconosciute come parti della zona protetta del Regno Unito e dovrebbero essere inserite nell'elenco delle unità amministrative locali escluse dalla zona protetta. Dette informazioni indicano inoltre che il resto del territorio del Regno Unito, riconosciuto come zona protetta nei confronti di Thaumetopoea processionea L., continua ad essere indenne da tale organismo nocivo. È tuttavia necessario svolgere ulteriori indagini, che dovrebbero inoltre essere monitorate da esperti sotto l'autorità della Commissione. Il Regno Unito, ad eccezione di determinate unità amministrative locali, dovrebbe pertanto continuare ad essere riconosciuto come zona protetta nei confronti di Thaumetopoea processionea L. fino al 30 aprile 2020.

(9)

Il territorio della Sicilia, in Italia, era stato riconosciuto come zona protetta permanente nei confronti di Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. L'Italia ha fornito informazioni da cui risulta che Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. è ormai insediata nei comuni di Cesarò (provincia di Messina), Maniace, Bronte, Adrano (provincia di Catania), Centuripe, Regalbuto e Troina (provincia di Enna) in Sicilia. I comuni di Cesarò (provincia di Messina), Maniace, Bronte, Adrano (provincia di Catania), Centuripe, Regalbuto e Troina (provincia di Enna) pertanto non dovrebbero più essere riconosciuti come parti della zona protetta della Sicilia, in Italia, nei confronti di Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.

(10)

Alcune parti del territorio dell'Italia erano state riconosciute come zone protette nei confronti di Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. fino al 30 aprile 2018. L'Italia ha fornito informazioni da cui risulta che Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. è ormai insediata nelle province di Parma e di Piacenza, che sono le uniche parti restanti dell'Emilia-Romagna riconosciute come zone protette nei confronti di Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. L'Emilia-Romagna pertanto non dovrebbe più essere riconosciuta come parte della zona protetta dell'Italia. Dette informazioni indicano inoltre che il resto del territorio dell'Italia, riconosciuto come zona protetta nei confronti di Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. fino al 30 aprile 2018, continua ad essere indenne da tale organismo nocivo. È tuttavia necessario svolgere ulteriori indagini, che dovrebbero inoltre essere monitorate da esperti sotto l'autorità della Commissione. Pertanto, il territorio dell'Italia che era stato riconosciuto come zona protetta nei confronti di Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. fino al 30 aprile 2018, ad eccezione di determinate province, tra cui quelle di Parma e di Piacenza in Emilia-Romagna, dovrebbe essere riconosciuto come zona protetta nei confronti di Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. fino al 30 aprile 2020.

(11)

Il territorio dell'Irlanda del Nord, ad eccezione di alcune zone (townlands), era stato riconosciuto come parte della zona protetta del Regno Unito nei confronti di Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. Il Regno Unito ha fornito informazioni da cui risulta che Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. è ormai insediata anche in altre parti dell'Irlanda del Nord e ha chiesto la revoca della qualifica di zona protetta per l'intero territorio dell'Irlanda del Nord. Il territorio dell'Irlanda del Nord non dovrebbe pertanto più essere riconosciuto come parte della zona protetta del Regno Unito nei confronti di Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.

(12)

I territori di Irlanda, Lituania, Slovenia e Slovacchia, ad eccezione di alcune zone, erano stati riconosciuti come zone protette nei confronti di Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. fino al 30 aprile 2018. Dalle ulteriori informazioni fornite da Irlanda, Lituania, Slovenia e Slovacchia risulta che focolai sporadici e isolati di detto organismo nocivo in alcune parti della zona protetta sono stati eradicati o sono in corso di eradicazione e che il resto dei territori, ad eccezione di determinate zone, continua ad essere indenne da detto organismo nocivo. Tali informazioni indicano inoltre che finora nessuna eradicazione di un focolaio ha richiesto più di due anni di tempo. È tuttavia necessario svolgere ulteriori indagini. Tali indagini dovrebbero inoltre essere monitorate da esperti sotto l'autorità della Commissione. I territori di Irlanda, Lituania, Slovenia e Slovacchia, ad eccezione di alcune zone, dovrebbero pertanto essere riconosciuti come zone protette nei confronti di Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. fino al 30 aprile 2020.

(13)

Il territorio del Regno Unito è stato riconosciuto fino al 30 aprile 2018 come zona protetta nei confronti di Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. Dalle ulteriori informazioni fornite dal Regno Unito risulta che focolai sporadici e isolati di detto organismo nocivo in alcune parti della zona protetta sono stati eradicati o sono in corso di eradicazione e che il resto del suo territorio continua ad essere indenne da detto organismo nocivo. Tali informazioni indicano inoltre che finora nessuna eradicazione di un focolaio ha richiesto più di due anni di tempo. È tuttavia necessario continuare le operazioni di eradicazione e svolgere ulteriori indagini. Tali indagini dovrebbero inoltre essere monitorate da esperti sotto l'autorità della Commissione. Il riconoscimento del Regno Unito come zona protetta nei confronti di Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. dovrebbe pertanto essere prorogato fino al 30 aprile 2020.

(14)

L'Irlanda è stata riconosciuta fino al 30 aprile 2018 come zona protetta nei confronti di Ceratocystis platani (J.M. Walter) Engelbr. & T.C. Harr. Dalle ulteriori informazioni fornite dall'Irlanda risulta che il suo territorio continua ad essere indenne da tale organismo nocivo. L'Irlanda dovrebbe pertanto essere riconosciuta come zona protetta nei confronti di tale organismo nocivo senza alcun limite temporale.

(15)

Il territorio dell'Irlanda del Nord nel Regno Unito era stato riconosciuto come zona protetta nei confronti di Gremmeniella abietina (Lag.) Morelet. Il Regno Unito ha fornito informazioni da cui risulta che Gremmeniella abietina (Lag.) Morelet è ormai insediata nell'Irlanda del Nord. L'Irlanda del Nord pertanto non dovrebbe più essere riconosciuta come zona protetta nei confronti di Gremmeniella abietina (Lag.) Morelet.

(16)

Il territorio della Grecia, ad eccezione di determinate unità regionali, era stato riconosciuto come zona protetta nei confronti del virus Citrus tristeza (ceppi europei). La Grecia ha fornito informazioni da cui risulta che il virus Citrus tristeza (ceppi europei) è ormai insediato nelle unità regionali di Arta e Laconia. Le unità regionali di Arta e Laconia pertanto non dovrebbero più essere riconosciute come parti della zona protetta della Grecia nei confronti del virus Citrus tristeza (ceppi europei).

(17)

La Svezia era stata riconosciuta come zona protetta nei confronti del virus dell'avvizzimento maculato del pomodoro (tomato spotted wilt virus). La Svezia ha chiesto la revoca della qualifica di zona protetta dato il livello insufficiente di vantaggio ancora in essere in termini economici. La Svezia pertanto non dovrebbe più essere riconosciuta come zona protetta nei confronti del virus dell'avvizzimento maculato del pomodoro (tomato spotted wilt virus).

(18)

A fini di chiarezza è opportuno sostituire integralmente l'allegato del regolamento (CE) n. 690/2008.

(19)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 690/2008.

(20)

Poiché determinate zone sono state riconosciute come zone protette a norma del regolamento (CE) n. 690/2008 fino al 30 aprile 2018, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a partire dal 1o maggio 2018 per garantire la continuità giuridica ed evitare perturbazioni degli scambi.

(21)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 690/2008 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o maggio 2018.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione, del 4 luglio 2008, relativo al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità (GU L 193 del 22.7.2008, pag. 1).


ALLEGATO

L'allegato I del regolamento (CE) n. 690/2008 è sostituito dal seguente:

«

ALLEGATO I

Zone della Comunità riconosciute come “zone protette” nei confronti dei rispettivi organismi nocivi sottoindicati

Organismi nocivi

Zone protette: territorio di

a)   

Insetti, acari e nematodi, in tutte le fasi del loro sviluppo

1.

Anthonomus grandis (Boh.)

Grecia, Spagna (Andalusia, Catalogna, Estremadura, Murcia, Valencia)

2.

Bemisia tabaci Genn. (popolazioni europee)

Irlanda, Portogallo (Azzorre, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro e Minho e Trás-os-Montes), Regno Unito, Svezia

3.

Cephalcia lariciphila (Klug.)

Irlanda, Regno Unito (Irlanda del Nord, Isola di Man e Jersey)

3.1.

Daktulosphaira vitifoliae (Fitch)

Cipro

4.

Dendroctonus micans Kugelan

Irlanda, Grecia, Regno Unito (Irlanda del Nord, Isola di Man e Jersey)

4.1.

Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu

Irlanda, Regno Unito

5.

Gilpinia hercyniae (Hartig)

Grecia, Irlanda, Regno Unito (Irlanda del Nord, Isola di Man e Jersey)

6.

Globodera pallida (Stone) Behrens

Finlandia, Lettonia, Portogallo (Azzorre), Slovenia, Slovacchia

6.1.

Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens

Portogallo (Azzorre)

7.

Gonipterus scutellatus Gyll.

Grecia, Portogallo (Azzorre)

8.

Ips amitinus Eichhof

Grecia, Irlanda, Regno Unito

9.

Ips cembrae Heer

Grecia, Irlanda, Regno Unito (Irlanda del Nord e Isola di Man)

10.

Ips duplicatus Sahlberg

Grecia, Irlanda, Regno Unito

11.

Ips sexdentatus Bőrner

Cipro, Irlanda, Regno Unito (Irlanda del Nord e Isola di Man)

12.

Ips typographus Heer

Irlanda, Regno Unito

13.

Leptinotarsa decemlineata Say

Cipro, Finlandia (distretti di Åland, Häme, Kymi, Pirkanmaa, Satakunta, Turku, Uusimaa), Irlanda, Malta, Portogallo (Azzorre e Madera), Regno Unito, Spagna (Ibiza e Minorca), Svezia (contee di Blekinge, Gotland, Halland, Kalmar e Skåne)

14.

Liriomyza bryoniae (Kaltenbach)

Irlanda, Regno Unito (Irlanda del Nord)

14.01.

Liriomyza huidobrensis (Blanchard)

Irlanda (fino al 30 aprile 2020), Regno Unito (Irlanda del Nord) (fino al 30 aprile 2020)

14.02

Liriomyza trifolii (Burgess)

Irlanda (fino al 30 aprile 2020), Regno Unito (Irlanda del Nord) (fino al 30 aprile 2020)

14.1.

Paysandisia archon (Burmeister)

Irlanda, Malta, Regno Unito

14.2.

Rhynchophorus ferrugineus (Olivier)

Irlanda, Portogallo (Azzorre), Regno Unito

15.

Sternochetus mangiferae Fabricius

Portogallo (Alentejo, Algarve e Madera), Spagna (Granada e Malaga)

15.1.

Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermüller

Regno Unito

16.

Thaumetopoea processionea L.

Irlanda, Regno Unito (escluse le unità amministrative locali di Barking and Dagenham, Barnet, Basildon, Basingstoke and Dene, Bexley, Bracknell Forest, Brent, Brentwood, Bromley, Broxbourne, Camden, Castle Point, Chelmsford, Chiltem, City of London, City of Westminster, Crawley, Croydon, Dacorum, Dartford, Ealing, East Hertfordshire, Elmbridge District, Enfield, Epping Forest, Epsom and Ewell District, Gravesham, Greenwich, Guildford, Hackney, Hammersmith & Fulham, Haringey, Harlow, Harrow Hart, Havering, Hertsmere, Hillingdon, Horsham, Hounslow, Islington, Kensington & Chelsea, Kingston upon Thames, Lambeth, Lewisham, Littlesford, Medway, Merton, Mid Sussex, Mole Valley, Newham, North Hertfordshire, Reading, Redbridge, Reigate and Banstead, Richmond Upon Thames, Runnymede District, Rushmoor, Sevenoaks, Slough, South Bedfordshire, South Bucks, South Oxfordshire, Southwark, Spelthorne District, St Albans, Sutton, Surrey Heath, Tandridge, Three Rivers, Thurrock, Tonbridge and Malling, Tower Hamlets, Waltham Forest, Wandsworth, Watford, Waverley, Welwyn Hatfield, West Berkshire, Windsor and Maidenhead, Woking, Wokingham and Wycombe) (fino al 30 aprile 2020)

b)   

Batteri

01.

Candidatus Phytoplasma ulmi”

Regno Unito

1.

Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens (Hedges) Col.

Grecia, Spagna

2.

Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.

Estonia, Spagna [eccetto le comunità autonome di Andalusia, Aragona, Castiglia La Mancha, Castiglia y León, Estremadura, la comunità autonoma di Madrid, Murcia, Navarra e La Rioja, la provincia di Guipuzcoa (Paesi Baschi), i distretti (comarcas) di Garrigues, Noguera, Pla d'Urgell, Segrià e Urgell nella provincia di Lleida (Comunidad autonoma de Catalunya), le municipalità di Alborache e Turís nella provincia di Valencia e i distretti (comarcas) di L'Alt Vinalopó e El Vinalopó Mitjà nella provincia di Alicante (Comunidad Valenciana)], Francia (Corsica), Italia [Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Piemonte (eccetto i comuni di Busca, Centallo e Tarantasca nella provincia di Cuneo), Sardegna, Sicilia (esclusi i comuni di Cesarò in provincia di Messina; Maniace, Bronte e Adrano in provincia di Catania; Centuripe, Regalbuto e Troina in provincia di Enna), Toscana, Umbria, Valle d'Aosta], Lettonia, Portogallo, Finlandia, Regno Unito (Isola di Man, Isole del Canale),

e, fino al 30 aprile 2020, Irlanda (ad eccezione della città di Galway), Italia [Puglia, Lombardia (escluse le province di Milano, Mantova, Sondrio e Varese), Veneto (escluse le province di Rovigo e Venezia, i comuni di Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano e Vescovana nella provincia di Padova e la zona situata a sud dell'autostrada A4 nella provincia di Verona)], Lituania [eccetto le municipalità di Babtai e Kėdainiai (regione di Kaunas)], Slovenia [escluse le regioni di Gorenjska, Koroška, Maribor e Notranjska e i comuni di Lendava e Renče-Vogrsko (a sud dell'autostrada H4)], Slovacchia [esclusi la contea di Dunajská Streda, Hronovce e Hronské Kl'ačany (contea di Levice), Dvory nad Žitavou (contea di Nové Zámky), Málinec (contea di Poltár), Hrhov (contea di Rožňava), Vel'ké Ripňany (contea di Topol'čany), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše e Zatín (contea di Trebišov)]

3.

Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.

Regno Unito (fino al 30 aprile 2020)

c)   

Funghi

01.

Ceratocystis platani (J.M.Walter) Engelbr. & T.C.Harr.

Irlanda, Regno Unito

02.

Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr.

Irlanda, Repubblica ceca, Regno Unito, Svezia

1.

Glomerella gossypii Edgerton

Grecia

2.

Gremmeniella abietina (Lag.) Morelet

Irlanda

3.

Hypoxylon mammatum (Wahlenberg) J. Miller

Irlanda, Regno Unito (Irlanda del Nord)

d)   

Virus ed organismi patogeni simili ai virus

1.

Virus del giallume necrotico della barbabietola (beet necrotic yellow vein virus)

Finlandia, Francia (Bretagna), Irlanda, Portogallo (Azzorre), Regno Unito (Irlanda del Nord)

3.

Virus Citrus tristeza (ceppi europei)

Grecia (escluse le unità regionali di Argolida, Arta, Chania e Laconia), Malta, Portogallo (esclusi Algarve, Madera e la contea di Odemira nell'Alentejo)

4.

Grapevine flavescence dorée MLO

Francia [Alsazia, Champagne-Ardenne, Piccardia (dipartimento dell'Aisne), Ile de France (comuni di Citry, Nanteuil-sur-Marne e Saâcy-sur-Marne) e Lorena], Italia (Puglia, Sardegna e Basilicata), Repubblica ceca.

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