17.5.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 122/8


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/722 DELLA COMMISSIONE

del 16 maggio 2018

che modifica il regolamento (UE) n. 37/2010 al fine di classificare la sostanza eprinomectina per quanto riguarda il suo limite massimo di residui

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l'articolo 14, in combinato disposto con l'articolo 17,

visto il parere dell'Agenzia europea per i medicinali («EMA») formulato dal comitato per i medicinali veterinari,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 470/2009 il limite massimo di residui («LMR») per le sostanze farmacologicamente attive destinate all'utilizzo nell'Unione in medicinali veterinari per animali destinati alla produzione di alimenti o in biocidi impiegati nel settore zootecnico è stabilito in un regolamento.

(2)

Nella tabella 1 dell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione (2) sono riportate le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda gli LMR negli alimenti di origine animale.

(3)

L'eprinomectina figura già in tale tabella come sostanza consentita per tutti i ruminanti in rapporto a muscolo, grasso, fegato, rene e latte.

(4)

L'EMA ha ricevuto una domanda di estensione ai pesci della voce esistente per l'eprinomectina.

(5)

Sulla base del parere del comitato per i medicinali veterinari, l'EMA ha raccomandato di determinare un LMR per l'eprinomectina nei pesci.

(6)

Conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 470/2009, l'EMA è tenuta a prendere in considerazione la possibilità di applicare gli LMR fissati per una sostanza farmacologicamente attiva in un particolare prodotto alimentare a un altro prodotto alimentare ottenuto dalla stessa specie o gli LMR fissati per una sostanza farmacologicamente attiva in una o più specie ad altre specie.

(7)

L'EMA ha ritenuto opportuno estrapolare la voce relativa all'eprinomectina ai tessuti di equini e conigli.

(8)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 37/2010.

(9)

È opportuno concedere alle parti interessate un periodo di tempo ragionevole per adottare le misure eventualmente necessarie per conformarsi al nuovo LMR.

(10)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per i medicinali veterinari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 16 luglio 2018.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 maggio 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)   GU L 152 del 16.6.2009, pag. 11.

(2)  Regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione, del 22 dicembre 2009, concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale (GU L 15 del 20.1.2010, pag. 1).


ALLEGATO

Nella tabella 1 dell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010, la voce riguardante la sostanza «eprinomectina» è sostituita dalla seguente:

Sostanze farmacologicamente attive

Residuo marcatore

Specie animale

LMR

Tessuti campione

Altre disposizioni [conformemente all'articolo 14, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 470/2009]

Classificazione terapeutica

«Eprinomectina

Eprinomectina B1a

Tutti i ruminanti, equidi

50 μg/kg

Muscolo

NESSUNA

Agenti antiparassitari/Agenti attivi contro gli endo- ed ectoparassiti»

250 μg/kg

Grasso

1 500 μg/kg

Fegato

300 μg/kg

Rene

20 μg/kg

Latte

Pesce

50 μg/kg

Muscolo e pelle in proporzioni naturali

Conigli

50 μg/kg

Muscolo

250 μg/kg

Grasso

1 500 μg/kg

Fegato

300 μg/kg

Rene