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4.5.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 114/8 |
REGOLAMENTO (UE) 2018/676 DELLA COMMISSIONE
del 3 maggio 2018
che rettifica il regolamento (UE) n. 546/2011 della Commissione recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l'articolo 29, paragrafo 6, e l'articolo 84, lettera d),
considerando quanto segue:
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(1) |
È stato rilevato un errore nell'allegato, parte I, punto C. 2.5.1.2. i), del regolamento (UE) n. 546/2011 della Commissione (2), che stabilisce i principi specifici da prendere in considerazione nel processo decisionale per quanto riguarda la concentrazione della sostanza attiva e dei metaboliti rilevanti nonché dei prodotti di degradazione o di reazione nelle acque sotterranee. |
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(2) |
L'errore è stato rilevato quando sono state inserite nel regolamento (UE) n. 546/2011, in conformità all'articolo 84, lettera d), del regolamento (CE) n. 1107/2009, alcune disposizioni della direttiva abrogata 91/414/CEE del Consiglio (3). |
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(3) |
L'allegato alla direttiva 91/414/CEE conteneva un riferimento alla direttiva 80/778/CEE del Consiglio concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (4), la quale è stata successivamente abrogata e sostituita dalla direttiva 98/83/CE del Consiglio concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (5). Il regolamento (UE) n. 546/2011 dovrebbe quindi fare riferimento alla direttiva 98/83/CE del Consiglio anziché alla direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento (6). |
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(4) |
È pertanto opportuno rettificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 546/2011. |
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(5) |
Al fine di garantire che siano applicati anche alle procedure di valutazione in corso i criteri giusti per una corretta attuazione dei principi uniformi, tale rettifica dovrebbe applicarsi al più presto. |
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(6) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (UE) n. 546/2011 è così rettificato:
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nell'allegato, parte I, il punto C. 2.5.1.2. i) è sostituito dal seguente:
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Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 3 maggio 2018
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.
(2) Regolamento (UE) n. 546/2011 della Commissione, del 10 giugno 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari (GU L 155 dell'11.6.2011, pag. 127).
(3) Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1).
(4) Direttiva 80/778/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1980, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (GU L 229 del 30.8.1980, pag. 11).
(5) Direttiva 98/83/CE del Consiglio, del 3 novembre 1998, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (GU L 330 del 5.12.1998, pag. 32).
(6) Direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento (GU L 372 del 27.12.2006, pag. 19).
(*1) Direttiva 98/83/CE del Consiglio, del 3 novembre 1998, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (GU L 330 del 5.12.1998, pag. 32).»