REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/582 DELLA COMMISSIONE
del 12 aprile 2018
recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 1352/2013 che stabilisce i formulari di cui al regolamento (UE) n. 608/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 608/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali e che abroga il regolamento (CE) n. 1383/2003 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1)
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1352/2013 della Commissione (2) ha stabilito il formulario di cui al regolamento (UE) n. 608/2013 da utilizzarsi per chiedere che le autorità doganali intervengano per quanto riguarda le merci sospettate di violare un diritto di proprietà intellettuale («formulario»).
(2)
È necessario adattare il formulario al fine di tenere in considerazione l'esperienza pratica acquisita con l'uso di esso nonché garantire una trasmissione e uno scambio di informazioni affidabili attraverso la banca dati centrale di cui all'articolo 31 del regolamento (UE) n. 608/2013.
(3)
Se una domanda è presentata successivamente alla sospensione dello svincolo o al blocco delle merci da parte delle autorità doganali su iniziativa delle stesse, il richiedente ne fa menzione nel formulario.
(4)
Con il regolamento (UE) 2015/2424 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), l'espressione «marchio comunitario» era stata sostituita nell'ordinamento giuridico dell'Unione con l'espressione «marchio dell'Unione europea». È opportuno modificare di conseguenza il formulario.
(5)
Se il richiedente chiede di applicare la procedura per la distruzione di merci oggetto di piccole spedizioni a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 608/2013, dovrebbe avere la facoltà di precisare se desidera che tale procedura sia applicata in tutti gli Stati membri oppure in uno o più Stati membri specifici.
(6)
Il richiedente dovrebbe poter inserire nel formulario i nomi e gli indirizzi delle società e degli operatori commerciali interessati, in quanto le informazioni sono pertinenti ai fini dell'analisi e della valutazione del rischio di violazione effettuate dalle autorità doganali.
(7)
Considerato che, a norma dell'articolo 31 del regolamento (UE) n. 608/2013, tutti gli scambi di dati relativi alle decisioni connesse alle domande e ai blocchi fra gli Stati membri e la Commissione avvengono attraverso la banca dati centrale della Commissione e che è necessario adeguare tale banca dati al nuovo formulario, le modifiche degli allegati I e III del regolamento di esecuzione (UE) n. 1352/2013 dovrebbero applicarsi a decorrere dal 15 maggio 2018.
(8)
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1352/2013.
(9)
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1352/2013 è modificato come segue:
1)
l'allegato I è sostituito dal testo di cui all'allegato I del presente regolamento;
2)
l'allegato III è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 15 maggio 2018.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) n. 1352/2013 della Commissione, del 4 dicembre 2013, che stabilisce i formulari di cui al regolamento (UE) n. 608/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali (GU L 341 del 18.12.2013, pag. 10).
(3) Regolamento (UE) 2015/2424 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, recante modifica del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio sul marchio comunitario, che modifica il regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario, e che abroga il regolamento (CE) n. 2869/95 della Commissione relativo alle tasse da pagare all'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno (marchi, disegni e modelli) (GU L 341 del 24.12.2015, pag. 21).
a norma dell'articolo 6 del regolamento (UE) n. 608/2013
2 (*). Domanda unionale
Domanda nazionale
Domanda nazionale (cfr. art. 5, par. 3)
3 (*). Status del richiedente
Titolare del diritto
La persona o l'entità autorizzata a utilizzare il diritto di PI
Ente gestore dei diritti collettivi di proprietà intellettuale
Organismo di tutela professionale
Associazioni di produttori di prodotti con indicazione geografica o rappresentante del gruppo
Operatore autorizzato a utilizzare un'indicazione geografica
Organismo o autorità di controllo competente per un'indicazione geografica
Titolare di licenza esclusiva che copre due o più Stati membri
4. Rappresentante che presenta la domanda a nome del richiedente
Società:
Nome (*):
Indirizzo (*):
Città (*):
Codice postale:
Stato (*):
Telefono: (+)
Cellulare: (+) Si allegano le prove dei poteri conferiti ai rappresentanti
Fax: (+)
1
5 (*). Tipo di diritto cui si riferisce la domanda
Marchio nazionale (NTM)
Marchi dell'Unione europea (EUTM)
Marchio internazionale registrato (ITM)
Disegno o modello nazionale registrato (ND)
Disegno o modello comunitario registrato (CDR)
Disegno o modello internazionale registrato (ICD)
Disegno o modello comunitario non registrato (CDU)
Diritto d'autore e diritti connessi (NCPR)
Denominazione commerciale (NTN)
Topografia di prodotti a semiconduttori (NTSP)
Brevetto ai sensi della normativa nazionale (NPT)
Brevetto ai sensi della normativa dell'Unione (UPT)
Modello di utilità (NUM)
Indicazione geografica/Denominazione di origine:
per prodotti agricoli e alimentari (CGIP)
per il vino (CGIW)
per bevande aromatizzate a base di prodotti vitivinicoli (CGIA)
per bevande spiritose (CGIS)
per altri prodotti (NGI)
come elencate negli accordi tra l'Unione e i paesi terzi (CGIL)
Diritto di tutela delle varietà vegetali:
nazionale (NPVR)
comunitario (CPVR)
Certificato protettivo complementare:
per prodotti farmaceutici (SPCM)
per prodotti fitosanitari (SPCP)
6 (*). Lo Stato membro o, nel caso di una domanda unionale, gli Stati membri in cui si chiede l’intervento delle autorità doganali
TUTTI GLI STATI MEMBRI
BE
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CZ
HU
DK
MT
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NL
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PL
EL
PT
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UK
7. Rappresentante per le questioni giuridiche
Società:
Nome (*):
Indirizzo (*):
Città (*):
Codice postale:
Stato (*):
Telefono: (+)
Cellulare: (+)
Fax: (+)
E-mail (*):
Sito web:
8. Rappresentante per le questioni tecniche
Società:
Nome (*):
Indirizzo (*):
Città (*):
Codice postale:
Stato (*):
Telefono: (+)
Cellulare: (+)
Fax: (+)
E-mail (*):
Sito web:
9. In caso di domanda unionale, i dati dei rappresentanti designati per le questioni giuridiche e tecniche sono riportati nell'allegato
10. Il sottoscritto chiede il ricorso alla procedura di cui all'articolo 26 del regolamento (UE) n. 608/2013 (piccole spedizioni) nei seguenti Stati membri e, ove richiesto dalle autorità doganali, accetta di coprire le spese legate alla distruzione delle merci conformemente a tale procedura.
TUTTI GLI STATI MEMBRI
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(*) questi campi sono obbligatori e devono essere compilati
(+) almeno uno di questi campi deve essere compilato
Firmando la presente il sottoscritto si impegna a:
— notificare immediatamente al servizio doganale competente che ha accolto la domanda qualsiasi modifica apportata alle informazioni fornite dal sottoscritto per mezzo della presente domanda o dei suoi allegati, a norma dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 608/2013.
— trasmettere al servizio doganale competente che ha accolto la domanda qualsiasi aggiornamento delle informazioni di cui ai all'articolo 6, paragrafo 3, lettere g), h) e i), del regolamento (UE) n. 608/2013 che sono pertinenti al fine di consentire alle autorità doganali di analizzare e valutare il rischio di violazione del o dei diritti di proprietà intellettuale implicati nella presente domanda.
— assumersi le responsabilità alle condizioni di cui all'articolo 28 del regolamento (UE) n. 608/2013 e a farsi carico dei costi di cui all'articolo 29 del regolamento (UE) n. 608/2013.
Il sottoscritto acconsente che tutti i dati trasmessi con questa domanda possano essere trattati dalla Commissione europea e dagli Stati membri.
30 (*). Firma
Data (GG/MM/AAAA) Firma del richiedente
Luogo Nome (in lettere maiuscole)
Riservato all'amministrazione
Decisione delle autorità doganali (ai sensi della sezione 2 del regolamento (UE) n. 608/2013)
La domanda è pienamente accolta.
La domanda è parzialmente accolta (per i diritti accolti vedasi elenco allegato).
Data di adozione (GG/MM/AAAA) Firma e timbro Servizio doganale competente
Data di scadenza della domanda:
Qualsiasi richiesta di proroga del periodo durante il quale le autorità competenti devono intervenire deve essere presentata al servizio doganale competente almeno 30 giorni lavorativi prima della data di scadenza.
La domanda è respinta.
Si allegano una decisione motivata che spiega i motivi del rigetto parziale o totale e informazioni sulla procedura di ricorso.
Data (GG/MM/AAAA) Firma e timbro Servizio doganale competente
Protezione dei dati personali e banca dati centrale per il trattamento delle domande di intervento
Per il trattamento dei dati personali contenuti in questa domanda di intervento, la Commissione europea applica il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati. Per il trattamento dei dati personali contenuti in questa domanda di intervento, le competenti autorità doganali dello Stato membro applicano le norme nazionali di esecuzione della direttiva 95/46/CE.
Il trattamento dei dati personali contenuti nella domanda di intervento è finalizzato alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali dell'Unione, a norma del regolamento (UE) n. 608/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali.
Il controllore relativamente al trattamento dei dati contenuti nella banca dati centrale è il servizio doganale nazionale competente cui è stata presentata la domanda. L'elenco dei servizi doganali competenti è pubblicato sul sito internet della Commissione:
L'accesso a tutti i dati personali contenuti in questa domanda è consentito alle autorità doganali degli Stati membri e alla Commissione, mediante l'inserimento di nome utente e password.
I dati personali contenuti nelle informazioni sottoposte a un trattamento riservato saranno accessibili esclusivamente alle autorità doganali degli Stati membri indicati nella casella 6 della domanda, mediante l'inserimento di nome utente e password.
A norma dell'articolo 22 del regolamento (UE) n. 608/2013, fatte salve le disposizioni applicabili in materia di protezione dei dati nell'Unione e al fine di contribuire all'eliminazione del commercio internazionale di merci che violano i diritti di proprietà intellettuale, la Commissione e le autorità doganali degli Stati membri possono condividere i dati e le informazioni contenuti nella domanda con le autorità competenti dei paesi terzi.
È obbligatorio compilare i campi contrassegnati con un * e almeno uno dei campi contrassegnati con "+". Saranno respinte le domande che presentano campi obbligatori non compilati.
L'interessato ha il diritto di accedere ai dati personali che lo riguardano e che saranno trattati attraverso la banca dati centrale e, se del caso, ha il diritto di rettificare, cancellare o bloccare i dati personali conformemente al regolamento (CE) n. 45/2001 o alle norme nazionali di esecuzione della direttiva 95/46/CE.
Tutte le richieste per l'esercizio del diritto di accesso, rettifica, cancellazione o blocco dovranno essere presentate al servizio doganale competente cui è stata presentata la domanda, che provvederà al loro trattamento.
La base giuridica per il trattamento dei dati personali finalizzato alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale è il regolamento (UE) n. 608/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali.
I dati personali non sono conservati oltre sei mesi dalla data in cui è stata revocata la decisione di accoglimento della domanda o oltre la scadenza del periodo stabilito durante il quale le autorità doganali devono intervenire. Tale periodo deve essere specificato dal servizio doganale competente al momento dell'accoglimento della domanda e non deve protrarsi per oltre un anno a partire dal giorno successivo alla data di adozione della decisione di accoglimento della domanda. Tuttavia, se le autorità doganali sono state informate dell'avvio di un procedimento per determinare un'eventuale violazione in relazione alle merci oggetto della domanda, i dati personali sono conservati per sei mesi a partire dalla data in cui si è concluso il procedimento.
In caso di controversia, i reclami possono essere inviati alla competente Autorità nazionale per la protezione dei dati. Gli estremi per contattare le Autorità nazionali per la protezione dei dati sono reperibili sul sito internet della direzione generale della Giustizia della Commissione europea (http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/eu/index_en.htm#h2-1). Se il reclamo riguarda il trattamento dei dati personali da parte della Commissione europea, questo deve essere inviato al Garante europeo della protezione dei dati (http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/).
a norma dell'articolo 6 del regolamento (UE) n. 608/2013
2 (*). Domanda unionale
Domanda nazionale
Domanda nazionale (cfr. art. 5, par. 3)
3 (*). Status del richiedente
Titolare del diritto
La persona o l'entità autorizzata a utilizzare il diritto di PI
Ente gestore dei diritti collettivi di proprietà intellettuale
Organismo di tutela professionale
Associazioni di produttori di prodotti con indicazione geografica o rappresentante del gruppo
Operatore autorizzato a utilizzare un'indicazione geografica
Organismo o autorità di controllo competente per un'indicazione geografica
Titolare di licenza esclusiva che copre due o più Stati membri
4. Rappresentante che presenta la domanda a nome del richiedente
Società:
Nome (*):
Indirizzo (*):
Città (*):
Codice postale:
Stato (*):
Telefono: (+)
Cellulare: (+) Si allegano le prove dei poteri conferiti ai rappresentanti
Fax: (+)
2
5 (*). Tipo di diritto cui si riferisce la domanda
Marchio nazionale (NTM)
Marchi dell'Unione europea (EUTM)
Marchio internazionale registrato (ITM)
Disegno o modello nazionale registrato (ND)
Disegno o modello comunitario registrato (CDR)
Disegno o modello internazionale registrato (ICD)
Disegno o modello comunitario non registrato (CDU)
Diritto d'autore e diritti connessi (NCPR)
Denominazione commerciale (NTN)
Topografia di prodotti a semiconduttori (NTSP)
Brevetto ai sensi della normativa nazionale (NPT)
Brevetto ai sensi della normativa dell'Unione (UPT)
Modello di utilità (NUM)
Indicazione geografica/Denominazione di origine:
per prodotti agricoli e alimentari (CGIP)
per il vino (CGIW)
per bevande aromatizzate a base di prodotti vitivinicoli (CGIA)
per bevande spiritose (CGIS)
per altri prodotti (NGI)
come elencate negli accordi tra l'Unione e i paesi terzi (CGIL)
Diritto di tutela delle varietà vegetali:
nazionale (NPVR)
comunitario (CPVR)
Certificato protettivo complementare:
per prodotti farmaceutici (SPCM)
per prodotti fitosanitari (SPCP)
6 (*). Lo Stato membro o, nel caso di una domanda unionale, gli Stati membri in cui si chiede l’intervento delle autorità doganali
TUTTI GLI STATI MEMBRI
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7. Rappresentante per le questioni giuridiche
Società:
Nome (*):
Indirizzo (*):
Città (*):
Codice postale:
Stato (*):
Telefono: (+)
Cellulare: (+)
Fax: (+)
E-mail (*):
Sito web:
8. Rappresentante per le questioni tecniche
Società:
Nome (*):
Indirizzo (*):
Città (*):
Codice postale:
Stato (*):
Telefono: (+)
Cellulare: (+)
Fax: (+)
E-mail (*):
Sito web:
9. In caso di domanda unionale, i dati dei rappresentanti designati per le questioni giuridiche e tecniche sono riportati nell'allegato
10. Il sottoscritto chiede il ricorso alla procedura di cui all'articolo 26 del regolamento (UE) n. 608/2013 (piccole spedizioni) nei seguenti Stati membri e, ove richiesto dalle autorità doganali, accetta di coprire le spese legate alla distruzione delle merci conformemente a tale procedura.
TUTTI GLI STATI MEMBRI
BE
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SE
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(*) questi campi sono obbligatori e devono essere compilati
(+) almeno uno di questi campi deve essere compilato
Firmando la presente il sottoscritto si impegna a:
— notificare immediatamente al servizio doganale competente che ha accolto la domanda qualsiasi modifica apportata alle informazioni fornite dal sottoscritto per mezzo della presente domanda o dei suoi allegati, a norma dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 608/2013.
— trasmettere al servizio doganale competente che ha accolto la domanda qualsiasi aggiornamento delle informazioni di cui ai all'articolo 6, paragrafo 3, lettere g), h) e i), del regolamento (UE) n. 608/2013 che sono pertinenti al fine di consentire alle autorità doganali di analizzare e valutare il rischio di violazione del o dei diritti di proprietà intellettuale implicati nella presente domanda.
— assumersi le responsabilità alle condizioni di cui all'articolo 28 del regolamento (UE) n. 608/2013 e a farsi carico dei costi di cui all'articolo 29 del regolamento (UE) n. 608/2013.
Il sottoscritto acconsente che tutti i dati trasmessi con questa domanda possano essere trattati dalla Commissione europea e dagli Stati membri.
30 (*). Firma
Data (GG/MM/AAAA) Firma del richiedente
Luogo Nome (in lettere maiuscole)
Riservato all'amministrazione
Decisione delle autorità doganali (ai sensi della sezione 2 del regolamento (UE) n. 608/2013)
La domanda è pienamente accolta.
La domanda è parzialmente accolta (per i diritti accolti vedasi elenco allegato).
Data di adozione (GG/MM/AAAA) Firma e timbro Servizio doganale competente
Data di scadenza della domanda:
Qualsiasi richiesta di proroga del periodo durante il quale le autorità competenti devono intervenire deve essere presentata al servizio doganale competente almeno 30 giorni lavorativi prima della data di scadenza.
La domanda è respinta.
Si allegano una decisione motivata che spiega i motivi del rigetto parziale o totale e informazioni sulla procedura di ricorso.
Data (GG/MM/AAAA) Firma e timbro Servizio doganale competente
Protezione dei dati personali e banca dati centrale per il trattamento delle domande di intervento
Per il trattamento dei dati personali contenuti in questa domanda di intervento, la Commissione europea applica il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati. Per il trattamento dei dati personali contenuti in questa domanda di intervento, le competenti autorità doganali dello Stato membro applicano le norme nazionali di esecuzione della direttiva 95/46/CE.
Il trattamento dei dati personali contenuti nella domanda di intervento è finalizzato alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali dell'Unione, a norma del regolamento (UE) n. 608/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali.
Il controllore relativamente al trattamento dei dati contenuti nella banca dati centrale è il servizio doganale nazionale competente cui è stata presentata la domanda. L'elenco dei servizi doganali competenti è pubblicato sul sito internet della Commissione:
L'accesso a tutti i dati personali contenuti in questa domanda è consentito alle autorità doganali degli Stati membri e alla Commissione, mediante l'inserimento di nome utente e password.
I dati personali contenuti nelle informazioni sottoposte a un trattamento riservato saranno accessibili esclusivamente alle autorità doganali degli Stati membri indicati nella casella 6 della domanda, mediante l'inserimento di nome utente e password.
A norma dell'articolo 22 del regolamento (UE) n. 608/2013, fatte salve le disposizioni applicabili in materia di protezione dei dati nell'Unione e al fine di contribuire all'eliminazione del commercio internazionale di merci che violano i diritti di proprietà intellettuale, la Commissione e le autorità doganali degli Stati membri possono condividere i dati e le informazioni contenuti nella domanda con le autorità competenti dei paesi terzi.
È obbligatorio compilare i campi contrassegnati con un * e almeno uno dei campi contrassegnati con "+". Saranno respinte le domande che presentano campi obbligatori non compilati.
L'interessato ha il diritto di accedere ai dati personali che lo riguardano e che saranno trattati attraverso la banca dati centrale e, se del caso, ha il diritto di rettificare, cancellare o bloccare i dati personali conformemente al regolamento (CE) n. 45/2001 o alle norme nazionali di esecuzione della direttiva 95/46/CE.
Tutte le richieste per l'esercizio del diritto di accesso, rettifica, cancellazione o blocco dovranno essere presentate al servizio doganale competente cui è stata presentata la domanda, che provvederà al loro trattamento.
La base giuridica per il trattamento dei dati personali finalizzato alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale è il regolamento (UE) n. 608/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali.
I dati personali non sono conservati oltre sei mesi dalla data in cui è stata revocata la decisione di accoglimento della domanda o oltre la scadenza del periodo stabilito durante il quale le autorità doganali devono intervenire. Tale periodo deve essere specificato dal servizio doganale competente al momento dell'accoglimento della domanda e non deve protrarsi per oltre un anno a partire dal giorno successivo alla data di adozione della decisione di accoglimento della domanda. Tuttavia, se le autorità doganali sono state informate dell'avvio di un procedimento per determinare un'eventuale violazione in relazione alle merci oggetto della domanda, i dati personali sono conservati per sei mesi a partire dalla data in cui si è concluso il procedimento.
In caso di controversia, i reclami possono essere inviati alla competente Autorità nazionale per la protezione dei dati. Gli estremi per contattare le Autorità nazionali per la protezione dei dati sono reperibili sul sito internet della direzione generale della Giustizia della Commissione europea (http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/eu/index_en.htm#h2-1). Se il reclamo riguarda il trattamento dei dati personali da parte della Commissione europea, questo deve essere inviato al Garante europeo della protezione dei dati (http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/).
».
ALLEGATO II
L'allegato III, parte I, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1352/2013 è modificato come segue:
1)
alla nota relativa alla compilazione della casella 1 («Richiedente»), il testo è sostituito dal seguente:
«Inserire in questa casella i dati del richiedente. Deve contenere informazioni relative al nome e all'indirizzo completo del richiedente, il suo codice fiscale, qualsiasi altro numero di registrazione nazionale o il numero di registrazione e identificazione degli operatori economici (numero EORI), che è un numero unico, valido in tutta l'Unione europea, attribuito dall'autorità doganale di uno Stato membro agli operatori economici coinvolti nelle attività doganali, il suo numero di telefono, il numero di cellulare o di fax e il suo indirizzo di posta elettronica. Il richiedente può indicare, ove ritenuto opportuno, anche il suo sito web.»;
2)
alla nota relativa alla compilazione della casella 2 («Domanda unionale/nazionale») è aggiunto il seguente paragrafo:
«Contrassegnare la casella “Domanda nazionale (cfr. articolo 5, paragrafo 3)” se la domanda è presentata successivamente alla sospensione dello svincolo o al blocco delle merci, a norma dell'articolo 18 del regolamento (UE) n. 608/2013.»;
3)
alla nota relativa alla compilazione della casella 10 («Procedura per le piccole spedizioni»), il testo è sostituito dal seguente:
«Qualora il richiedente desideri avvalersi della procedura per la distruzione di merci oggetto di piccole spedizioni di cui all'articolo 26 del regolamento (UE) n. 608/2013, contrassegnare la corrispondente casella relativa allo Stato membro, o agli Stati membri nel caso di una domanda unionale, in cui desidera applicare la procedura.».