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19.3.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 75/18 |
REGOLAMENTO (UE) 2018/415 DELLA COMMISSIONE
del 16 marzo 2018
che stabilisce le responsabilità e le funzioni supplementari del laboratorio di riferimento dell'Unione europea per la peste equina e che modifica l'allegato II della direttiva 92/35/CEE del Consiglio, l'allegato II della direttiva 2000/75/CE del Consiglio e l'allegato VII del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 92/35/CEE del Consiglio, del 29 aprile 1992, che fissa le norme di controllo e le misure di lotta contro la peste equina (1), in particolare l'articolo 18,
vista la direttiva 2000/75/CE del Consiglio, del 20 novembre 2000, che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini (2), in particolare l'articolo 19, secondo comma,
visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (3), in particolare l'articolo 32, paragrafi 5 e 6,
considerando quanto segue:
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(1) |
L'articolo 15 della direttiva 92/35/CEE stabilisce che il laboratorio di riferimento dell'UE per la peste equina è indicato nell'allegato II della stessa direttiva e che le sue funzioni e responsabilità sono definite nell'allegato III. |
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(2) |
L'articolo 16 della direttiva 2000/75/CE stabilisce che il laboratorio di riferimento dell'UE per la febbre catarrale degli ovini è indicato nell'allegato II della stessa direttiva e che le sue funzioni e responsabilità sono definite nell'allegato II, parte B. |
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(3) |
L'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 882/2004 definisce le responsabilità dei laboratori di riferimento dell'UE nel settore della salute degli animali. I laboratori di riferimento dell'UE per la salute degli animali e per gli animali vivi sono elencati nell'allegato VII, parte II, di detto regolamento, compresi i laboratori di riferimento dell'UE per la peste equina e per la febbre catarrale degli ovini. |
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(4) |
A seguito della notifica del Regno Unito a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea, il laboratorio di cui all'allegato II, parte A, della direttiva 2000/75/CE dovrà cessare le sue funzioni di laboratorio di riferimento dell'UE per la febbre catarrale degli ovini. |
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(5) |
Viste le sinergie di competenze tecniche, capacità di laboratorio e collegamento in rete con i laboratori nazionali di riferimento risultanti dalla connessione genetica ed epidemiologica tra la peste equina e la febbre catarrale degli ovini, è opportuno che il laboratorio di riferimento dell'UE per la peste equina di cui all'allegato II della direttiva 92/35/CEE assuma anche le responsabilità di laboratorio di riferimento dell'UE per la febbre catarrale degli ovini. |
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(6) |
Il Laboratorio Central de Veterinaria - Área de Sanidad Animal di Madrid, in Spagna, del ministero spagnolo dell'Agricoltura, della pesca e dell'alimentazione, che funge da laboratorio di riferimento dell'UE per la peste equina, dovrebbe continuare a svolgere le proprie funzioni e responsabilità in conformità alla direttiva 92/35/CEE e dovrebbe anche assumere le funzioni di laboratorio di riferimento dell'UE per la febbre catarrale degli ovini previste nella direttiva 2000/75/CE. |
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(7) |
Successivamente al cambiamento del recapito del laboratorio di riferimento dell'UE per la peste equina in quello del Laboratorio Central de Veterinaria - Área de Sanidad Animal di Madrid, in Spagna, è inoltre necessario modificare di conseguenza l'allegato II della direttiva 92/35/CEE. |
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(8) |
Il nome del laboratorio che assume le responsabilità di laboratorio di riferimento dell'UE per la peste equina e la febbre catarrale degli ovini dovrebbe essere indicato anche come laboratorio di riferimento dell'Unione europea per la febbre catarrale degli ovini. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato II, parte A, della direttiva 2000/75/CE. |
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(9) |
L'allegato VII del regolamento (CE) n. 882/2004 dovrebbe essere modificato per fare riferimento al laboratorio di riferimento dell'UE per la peste equina e per la febbre catarrale degli ovini. |
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(10) |
Al fine di evitare interruzioni delle attività del laboratorio di riferimento dell'UE per la febbre catarrale degli ovini e concedere al laboratorio di riferimento dell'UE recentemente designato il tempo sufficiente per essere pienamente operativo, è opportuno che le misure previste dal presente regolamento si applichino a decorrere dal 1o gennaio 2019. |
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(11) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il Laboratorio Central de Veterinaria - Área de Sanidad Animal di Madrid, in Spagna, ha le responsabilità e le funzioni di laboratorio di riferimento dell'Unione europea per la peste equina e la febbre catarrale degli ovini, definite rispettivamente nell'allegato III della direttiva 92/35/CEE e nell'allegato II, parte B, della direttiva 2000/75/CE.
Articolo 2
L'allegato II della direttiva 92/35/CEE è modificato in conformità all'allegato I del presente regolamento.
Articolo 3
L'allegato II, parte A, della direttiva 2000/75/CE è modificato in conformità all'allegato II del presente regolamento.
Articolo 4
L'allegato VII del regolamento (CE) n. 882/2004 è modificato in conformità all'allegato III del presente regolamento.
Articolo 5
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2019.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 marzo 2018
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 157 del 10.6.1992, pag. 19.
ALLEGATO I
Nell'allegato II della direttiva 92/35/CEE, il nome e il recapito del laboratorio sono sostituiti da quanto segue:
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«Laboratorio Central de Veterinaria - Área de Sanidad Animal |
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Ctra. M-106, P.K. 1,4 |
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28110 Algete (Madrid) |
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Spagna». |
ALLEGATO II
Nell'allegato II, parte A, della direttiva 2000/75/CE, il nome e il recapito del laboratorio sono sostituiti da quanto segue:
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«Laboratorio Central de Veterinaria - Área de Sanidad Animal |
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Ctra. M-106, P.K. 1,4 |
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28110 Algete (Madrid) |
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Spagna». |
ALLEGATO III
La parte A dell'allegato VII del regolamento (CE) n. 882/2004 è così modificata:
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1) |
i punti 2 e 9 sono soppressi; |
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2) |
è aggiunto il seguente punto 21: «21. Laboratorio di riferimento dell'UE per la peste equina e la febbre catarrale degli ovini
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