19.3.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 75/18


REGOLAMENTO (UE) 2018/415 DELLA COMMISSIONE

del 16 marzo 2018

che stabilisce le responsabilità e le funzioni supplementari del laboratorio di riferimento dell'Unione europea per la peste equina e che modifica l'allegato II della direttiva 92/35/CEE del Consiglio, l'allegato II della direttiva 2000/75/CE del Consiglio e l'allegato VII del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 92/35/CEE del Consiglio, del 29 aprile 1992, che fissa le norme di controllo e le misure di lotta contro la peste equina (1), in particolare l'articolo 18,

vista la direttiva 2000/75/CE del Consiglio, del 20 novembre 2000, che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini (2), in particolare l'articolo 19, secondo comma,

visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (3), in particolare l'articolo 32, paragrafi 5 e 6,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 15 della direttiva 92/35/CEE stabilisce che il laboratorio di riferimento dell'UE per la peste equina è indicato nell'allegato II della stessa direttiva e che le sue funzioni e responsabilità sono definite nell'allegato III.

(2)

L'articolo 16 della direttiva 2000/75/CE stabilisce che il laboratorio di riferimento dell'UE per la febbre catarrale degli ovini è indicato nell'allegato II della stessa direttiva e che le sue funzioni e responsabilità sono definite nell'allegato II, parte B.

(3)

L'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 882/2004 definisce le responsabilità dei laboratori di riferimento dell'UE nel settore della salute degli animali. I laboratori di riferimento dell'UE per la salute degli animali e per gli animali vivi sono elencati nell'allegato VII, parte II, di detto regolamento, compresi i laboratori di riferimento dell'UE per la peste equina e per la febbre catarrale degli ovini.

(4)

A seguito della notifica del Regno Unito a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea, il laboratorio di cui all'allegato II, parte A, della direttiva 2000/75/CE dovrà cessare le sue funzioni di laboratorio di riferimento dell'UE per la febbre catarrale degli ovini.

(5)

Viste le sinergie di competenze tecniche, capacità di laboratorio e collegamento in rete con i laboratori nazionali di riferimento risultanti dalla connessione genetica ed epidemiologica tra la peste equina e la febbre catarrale degli ovini, è opportuno che il laboratorio di riferimento dell'UE per la peste equina di cui all'allegato II della direttiva 92/35/CEE assuma anche le responsabilità di laboratorio di riferimento dell'UE per la febbre catarrale degli ovini.

(6)

Il Laboratorio Central de Veterinaria - Área de Sanidad Animal di Madrid, in Spagna, del ministero spagnolo dell'Agricoltura, della pesca e dell'alimentazione, che funge da laboratorio di riferimento dell'UE per la peste equina, dovrebbe continuare a svolgere le proprie funzioni e responsabilità in conformità alla direttiva 92/35/CEE e dovrebbe anche assumere le funzioni di laboratorio di riferimento dell'UE per la febbre catarrale degli ovini previste nella direttiva 2000/75/CE.

(7)

Successivamente al cambiamento del recapito del laboratorio di riferimento dell'UE per la peste equina in quello del Laboratorio Central de Veterinaria - Área de Sanidad Animal di Madrid, in Spagna, è inoltre necessario modificare di conseguenza l'allegato II della direttiva 92/35/CEE.

(8)

Il nome del laboratorio che assume le responsabilità di laboratorio di riferimento dell'UE per la peste equina e la febbre catarrale degli ovini dovrebbe essere indicato anche come laboratorio di riferimento dell'Unione europea per la febbre catarrale degli ovini. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato II, parte A, della direttiva 2000/75/CE.

(9)

L'allegato VII del regolamento (CE) n. 882/2004 dovrebbe essere modificato per fare riferimento al laboratorio di riferimento dell'UE per la peste equina e per la febbre catarrale degli ovini.

(10)

Al fine di evitare interruzioni delle attività del laboratorio di riferimento dell'UE per la febbre catarrale degli ovini e concedere al laboratorio di riferimento dell'UE recentemente designato il tempo sufficiente per essere pienamente operativo, è opportuno che le misure previste dal presente regolamento si applichino a decorrere dal 1o gennaio 2019.

(11)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il Laboratorio Central de Veterinaria - Área de Sanidad Animal di Madrid, in Spagna, ha le responsabilità e le funzioni di laboratorio di riferimento dell'Unione europea per la peste equina e la febbre catarrale degli ovini, definite rispettivamente nell'allegato III della direttiva 92/35/CEE e nell'allegato II, parte B, della direttiva 2000/75/CE.

Articolo 2

L'allegato II della direttiva 92/35/CEE è modificato in conformità all'allegato I del presente regolamento.

Articolo 3

L'allegato II, parte A, della direttiva 2000/75/CE è modificato in conformità all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 4

L'allegato VII del regolamento (CE) n. 882/2004 è modificato in conformità all'allegato III del presente regolamento.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2019.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 marzo 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)   GU L 157 del 10.6.1992, pag. 19.

(2)   GU L 327 del 22.12.2000, pag. 74.

(3)   GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1.


ALLEGATO I

Nell'allegato II della direttiva 92/35/CEE, il nome e il recapito del laboratorio sono sostituiti da quanto segue:

«Laboratorio Central de Veterinaria - Área de Sanidad Animal

Ctra. M-106, P.K. 1,4

28110 Algete (Madrid)

Spagna».


ALLEGATO II

Nell'allegato II, parte A, della direttiva 2000/75/CE, il nome e il recapito del laboratorio sono sostituiti da quanto segue:

«Laboratorio Central de Veterinaria - Área de Sanidad Animal

Ctra. M-106, P.K. 1,4

28110 Algete (Madrid)

Spagna».


ALLEGATO III

La parte A dell'allegato VII del regolamento (CE) n. 882/2004 è così modificata:

1)

i punti 2 e 9 sono soppressi;

2)

è aggiunto il seguente punto 21:

«21.   Laboratorio di riferimento dell'UE per la peste equina e la febbre catarrale degli ovini

Laboratorio Central de Veterinaria - Área de Sanidad Animal

Ctra. M-106, P.K. 1,4

28110 Algete (Madrid)

Spagna».