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16.3.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 74/3 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/405 DELLA COMMISSIONE
del 21 novembre 2017
che rettifica alcune versioni linguistiche del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (1), in particolare l'articolo 456, paragrafo 1, lettera j),
considerando quanto segue:
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(1) |
La versione in lingua neerlandese del regolamento (UE) n. 575/2013 contiene un errore all'articolo 429 bis, paragrafo 3, terzo comma, inserito con il regolamento delegato (UE) 2015/62 della Commissione (2): un rimando errato riduce l'ambito d'applicazione delle condizioni che gli operatori devono soddisfare. La rettifica non riguarda le altre versioni linguistiche. |
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(2) |
La versione in lingua ceca del regolamento (UE) n. 575/2013 contiene un errore all'articolo 429 ter, paragrafo 4, inserito con il regolamento delegato (UE) 2015/62: alla condizione che governa l'utilizzo del metodo semplificato per il trattamento delle garanzie reali finanziarie è stato conferito il significato opposto rispetto a quello che ha nelle altre versioni linguistiche. La rettifica non riguarda le altre versioni linguistiche. |
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(3) |
La versione in lingua lituana del regolamento (UE) n. 575/2013 contiene un errore relativo alla determinazione della maggiorazione all'articolo 429 ter, paragrafo 4, inserito con il regolamento delegato (UE) 2015/62. La rettifica non riguarda le altre versioni linguistiche. |
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(4) |
È pertanto opportuno rettificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 575/2013. |
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(5) |
Ai fini della certezza del diritto, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento delegato (UE) 2015/62, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
(non riguarda la versione italiana)
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 18 gennaio 2015.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 21 novembre 2017
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1.
(2) Regolamento delegato (UE) 2015/62 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il coefficiente di leva finanziaria (GU L 11 del 17.1.2015, pag. 37).