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14.3.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 71/1 |
REGOLAMENTO (UE) 2018/394 DELLA COMMISSIONE
del 13 marzo 2018
che modifica il regolamento (UE) n. 965/2012 per quanto riguarda la soppressione dei requisiti per le operazioni di volo effettuate con palloni
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione (2) stabilisce le condizioni di sicurezza di vari tipi di operazioni di volo effettuate con diverse categorie di aeromobili, comprese le operazioni con palloni. |
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(2) |
Il regolamento (UE) 2018/395 della Commissione (3) stabilisce regole specifiche per l'impiego di palloni. A decorrere dalla data di applicazione di tale regolamento, le operazioni effettuate con palloni non dovrebbero più essere soggette alle norme generali relative alle operazioni di volo, di cui al regolamento (UE) n. 965/2012. Le norme in materia di sorveglianza delle operazioni di volo da parte delle autorità competenti degli Stati membri, di cui all'articolo 3 e all'allegato II del regolamento (UE) n. 965/2012, dovrebbero tuttavia continuare ad applicarsi alle operazioni di volo con palloni, poiché tali requisiti non riguardano specificamente una particolare attività di volo ma si applicano in modo trasversale a tutte le attività di questo tipo. |
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(3) |
Il regolamento (UE) n. 965/2012 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza, al fine di tenere conto delle nuove norme applicabili alle operazioni con palloni e di chiarire, se del caso, le disposizioni interessate di detto regolamento. |
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(4) |
In considerazione della stretta correlazione tra i due regolamenti, è opportuno allineare la data di applicazione delle modifiche che il presente regolamento apporta al regolamento (UE) n. 965/2012 con la data di applicazione del regolamento (UE) 2018/395. |
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(5) |
L'Agenzia ha preparato un progetto di norme di attuazione e lo ha presentato in forma di parere (4) alla Commissione, in conformità all'articolo 17, paragrafo 2, lettera b), e all'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 216/2008. |
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(6) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 65 del regolamento (CE) n. 216/2008, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (UE) n. 965/2012 è così modificato:
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(1) |
l'articolo 1 è così modificato:
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(2) |
all'articolo 2 sono inseriti i punti seguenti:
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(3) |
all'articolo 3, paragrafo 1, è inserito il secondo comma seguente: «I sistemi di amministrazione e gestione delle autorità competenti degli Stati membri e dell'Agenzia soddisfano i requisiti specificati nell'allegato II.»; |
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(4) |
l'articolo 5 è così modificato:
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(5) |
l'articolo 6 è così modificato:
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(6) |
l'articolo 8 è sostituito dal seguente: «Articolo 8 Limiti dei tempi di volo 1. Le operazioni CAT sono soggette ai requisiti di cui al capo FTL dell'allegato III. 2. In deroga al paragrafo 1, le operazioni CAT di aerotaxi, del servizio medico di emergenza e a pilotaggio singolo effettuate con velivoli sono soggette ai requisiti specificati nella legislazione nazionale di cui all'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 3922/91 e all'allegato III, capo Q, del medesimo regolamento. 3. In deroga al paragrafo 1, le operazioni CAT effettuate con elicotteri e con alianti sono conformi ai requisiti specificati nella legislazione nazionale dello Stato membro in cui l'operatore ha la sua sede principale di attività. 4. Le operazioni non commerciali, comprese le operazioni non commerciali specializzate, effettuate con velivoli ed elicotteri a motore complessi, nonché le operazioni commerciali specializzate con velivoli, elicotteri e alianti soddisfano, in materia di limiti dei tempi di volo, i requisiti specificati nella legislazione nazionale dello Stato membro in cui l'operatore ha la sua sede principale di attività o, se l'operatore non ha una sede principale di attività, del luogo in cui l'operatore è stabilito o risiede.»; |
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(7) |
l'articolo 10 è così modificato:
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(8) |
gli allegati I, II, III, IV, VII e VIII sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento. |
Articolo 2
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dall'8 aprile 2019.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 13 marzo 2018
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 79 del 19.3.2008, pag. 1.
(2) Regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione, del 5 ottobre 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative per quanto riguarda le operazioni di volo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 296 del 25.10.2012, pag. 1).
(3) Regolamento (UE) 2018/395 della Commissione, del 13 marzo 2018, che stabilisce regole dettagliate per l'impiego di palloni a norma del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (cfr. pag. 10 della presente Gazzetta Ufficiale).
(4) Parere n. 01/2016 dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea, del 6 gennaio 2016, riguardante un regolamento della Commissione sulla revisione delle regole operative europee per i palloni.
ALLEGATO
Gli allegati I, II, III, IV, VII e VIII del regolamento (UE) n. 965/2012 sono così modificati:
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1) |
nell'allegato I, il punto 120) è sostituito dal seguente:
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2) |
l'allegato II è così modificato:
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3) |
l'allegato III è così modificato:
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4) |
l'allegato IV è così modificato:
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5) |
l'allegato VII (parte NCO) è così modificato:
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6) |
l'allegato VIII è così modificato:
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(*1) Regolamento (UE) 2018/395 della Commissione del 13 marzo 2018 che stabilisce regole dettagliate per l'impiego di palloni a norma del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 71 del 14.3.2018, pag. 10).»;”