8.3.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 65/21


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/339 DELLA COMMISSIONE

del 7 marzo 2018

recante modifica e deroga al regolamento (CE) n. 2535/2001 per quanto riguarda i titoli di importazione per i prodotti lattiero-caseari originari dell'Islanda

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 187,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato V dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e l'Islanda relativo alla concessione di preferenze commerciali supplementari per i prodotti agricoli a norma dell'articolo 19 dell'accordo sullo Spazio economico europeo, approvato con decisione (UE) 2017/1913 del Consiglio (2), prevede un aumento dei contingenti tariffari annui in esenzione da dazi e l'introduzione di un nuovo contingente per i formaggi.

(2)

I quantitativi del nuovo contingente si applicano a decorrere dal 1o maggio 2018. Pertanto, in deroga all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2535/2001 della Commissione (3), è opportuno stabilire un nuovo periodo compreso tra il 1o maggio e il 31 dicembre 2018 in sostituzione del periodo compreso tra il 1o luglio e il 31 dicembre 2018 e in relazione ai quantitativi da fissare per tale nuovo periodo all'allegato I, punto I.I, di detto regolamento, modificato dal presente regolamento.

(3)

Il periodo di presentazione delle domande precede la fine della procedura di riconoscimento che autorizza i richiedenti a importare nel quadro dei contingenti a decorrere dal 1o luglio 2018. Affinché i richiedenti che ancora non figurano in un elenco di operatori riconosciuti possano partecipare all'assegnazione del contingente per il periodo compreso tra il 1o maggio e il 31 dicembre 2018, è opportuno prevedere una deroga all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 2535/2001.

(4)

Il periodo per la presentazione delle domande di titoli di importazione per il primo semestre del 2018, di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 2535/2001, è scaduto. In deroga all'articolo 14, paragrafo 1, lettera b), di detto regolamento, occorre pertanto prevedere un nuovo periodo per la presentazione delle domande di titoli dal 1o al 10 aprile 2018.

(5)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2535/2001.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifica del regolamento (CE) n. 2535/2001

Il regolamento (CE) n. 2535/2001 è così modificato:

a)

all'articolo 5, la lettera i) è sostituita dalla seguente:

«i)

contingenti previsti nell'allegato V dell'accordo tra l'Unione europea e l'Islanda relativo alla concessione di preferenze commerciali supplementari per i prodotti agricoli, approvato con decisione (UE) 2017/1913 del Consiglio (*1) («accordo con l'Islanda»);

(*1)  Decisione (UE) 2017/1913 del Consiglio, del 9 ottobre 2017, relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e l'Islanda relativo alla concessione di preferenze commerciali supplementari per i prodotti agricoli (GU L 274 del 24.10.2017, pag. 57).»"

b)

Il punto I.I dell'allegato I del regolamento (CE) n. 2535/2001 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Deroga al regolamento (CE) n. 2535/2001

1.   In deroga all'articolo 6, secondo comma, del regolamento (CE) n. 2535/2001, per i quantitativi di cui all'allegato I, punto I.I, di detto regolamento, il periodo di sei mesi compreso tra il 1o luglio e il 31 dicembre 2018 è sostituito dal periodo compreso tra il 1o maggio e il 31 dicembre 2018.

2.   In deroga all'articolo 10, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 2535/2001, oltre agli importatori che figurano in un elenco, anche i richiedenti che abbiano presentato una domanda di riconoscimento valida entro il 1o aprile 2018 in conformità dell'articolo 8 di detto regolamento sono autorizzati a presentare domande di titoli per i contingenti e per il periodo di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

3.   In deroga all'articolo 14, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 2535/2001, per il periodo compreso tra il 1o maggio e il 31 dicembre 2018 le domande di titoli di importazione sono presentate dal 1o al 10 aprile 2018 per i quantitativi stabiliti all'allegato I, punto I.I, di detto regolamento, modificato dal presente regolamento.

4.   Le domande di cui al paragrafo 3 devono riguardare almeno 5 tonnellate e non più del quantitativo disponibile. Non si possono presentare domande per il periodo compreso tra il 1o luglio e il 31 dicembre 2018.

5.   I titoli di importazione rilasciati per le domande presentate a norma del paragrafo 3 sono validi fino al 31 dicembre 2018.

Articolo 3

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Esso si applica a decorrere dal 1o aprile 2018.

Fatto a Bruxelles, il 7 marzo 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  Decisione (UE) 2017/1913 del Consiglio, del 9 ottobre 2017, relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e l'Islanda relativo alla concessione di preferenze commerciali supplementari per i prodotti agricoli (GU L 274 del 24.10.2017, pag. 57).

(3)  Regolamento (CE) n. 2535/2001 della Commissione, del 14 dicembre 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di latte e prodotti lattiero-caseari e l'apertura di contingenti tariffari (GU L 341 del 22.12.2001, pag. 29).


ALLEGATO

«I.I

Contingenti tariffari di cui all'allegato V dell'accordo con l'Islanda approvato con decisione (UE) 2017/1913

Contingente annuo dal 1o gennaio al 31 dicembre

(Quantitativi in tonnellate)

Dazio applicabile: esenzione

Numero del contingente

 

09.4225

09.4226

09.4227

Designazione  (*1)

 

Burro naturale

“Skyr”

Formaggi

Codice NC

 

0405 10 11

0405 10 19

ex 0406 10 50  (*2)

ex 0406

Escluso lo “Skyr” della sottovoce NC 0406 10 50  (*2)

Quantitativo per maggio – dicembre 2018

 

201

793

9

Contingente annuo nel 2019

 

439

2 492

31

Quantitativo per gennaio – giugno

 

220

1 246

16

Quantitativo per luglio – dicembre

 

219

1 246

15

Contingente annuo nel 2020

 

463

3 095

38

Quantitativo per gennaio – giugno

 

232

1 548

19

Quantitativo per luglio – dicembre

 

231

1 547

19

Contingente annuo a partire dal 2021

 

500

4 000

50

Quantitativo per gennaio – giugno

 

250

2 000

25

Quantitativo per luglio – dicembre

 

250

2 000

25


(*1)  Ferme restando le regole di interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è da considerarsi puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC. Laddove vengono indicati codici NC preceduti dalla dicitura “ex”, il regime preferenziale è determinato dall'applicazione combinata del codice NC e della corrispondente designazione.

(*2)  Codice NC con riserva di modifica, in attesa della conferma della classificazione del prodotto.»