8.3.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 65/21 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/339 DELLA COMMISSIONE
del 7 marzo 2018
recante modifica e deroga al regolamento (CE) n. 2535/2001 per quanto riguarda i titoli di importazione per i prodotti lattiero-caseari originari dell'Islanda
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 187,
considerando quanto segue:
(1) |
L'allegato V dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e l'Islanda relativo alla concessione di preferenze commerciali supplementari per i prodotti agricoli a norma dell'articolo 19 dell'accordo sullo Spazio economico europeo, approvato con decisione (UE) 2017/1913 del Consiglio (2), prevede un aumento dei contingenti tariffari annui in esenzione da dazi e l'introduzione di un nuovo contingente per i formaggi. |
(2) |
I quantitativi del nuovo contingente si applicano a decorrere dal 1o maggio 2018. Pertanto, in deroga all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2535/2001 della Commissione (3), è opportuno stabilire un nuovo periodo compreso tra il 1o maggio e il 31 dicembre 2018 in sostituzione del periodo compreso tra il 1o luglio e il 31 dicembre 2018 e in relazione ai quantitativi da fissare per tale nuovo periodo all'allegato I, punto I.I, di detto regolamento, modificato dal presente regolamento. |
(3) |
Il periodo di presentazione delle domande precede la fine della procedura di riconoscimento che autorizza i richiedenti a importare nel quadro dei contingenti a decorrere dal 1o luglio 2018. Affinché i richiedenti che ancora non figurano in un elenco di operatori riconosciuti possano partecipare all'assegnazione del contingente per il periodo compreso tra il 1o maggio e il 31 dicembre 2018, è opportuno prevedere una deroga all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 2535/2001. |
(4) |
Il periodo per la presentazione delle domande di titoli di importazione per il primo semestre del 2018, di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 2535/2001, è scaduto. In deroga all'articolo 14, paragrafo 1, lettera b), di detto regolamento, occorre pertanto prevedere un nuovo periodo per la presentazione delle domande di titoli dal 1o al 10 aprile 2018. |
(5) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2535/2001. |
(6) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifica del regolamento (CE) n. 2535/2001
Il regolamento (CE) n. 2535/2001 è così modificato:
a) |
all'articolo 5, la lettera i) è sostituita dalla seguente:
(*1) Decisione (UE) 2017/1913 del Consiglio, del 9 ottobre 2017, relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e l'Islanda relativo alla concessione di preferenze commerciali supplementari per i prodotti agricoli (GU L 274 del 24.10.2017, pag. 57).»" |
b) |
Il punto I.I dell'allegato I del regolamento (CE) n. 2535/2001 è sostituito dall'allegato del presente regolamento. |
Articolo 2
Deroga al regolamento (CE) n. 2535/2001
1. In deroga all'articolo 6, secondo comma, del regolamento (CE) n. 2535/2001, per i quantitativi di cui all'allegato I, punto I.I, di detto regolamento, il periodo di sei mesi compreso tra il 1o luglio e il 31 dicembre 2018 è sostituito dal periodo compreso tra il 1o maggio e il 31 dicembre 2018.
2. In deroga all'articolo 10, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 2535/2001, oltre agli importatori che figurano in un elenco, anche i richiedenti che abbiano presentato una domanda di riconoscimento valida entro il 1o aprile 2018 in conformità dell'articolo 8 di detto regolamento sono autorizzati a presentare domande di titoli per i contingenti e per il periodo di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
3. In deroga all'articolo 14, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 2535/2001, per il periodo compreso tra il 1o maggio e il 31 dicembre 2018 le domande di titoli di importazione sono presentate dal 1o al 10 aprile 2018 per i quantitativi stabiliti all'allegato I, punto I.I, di detto regolamento, modificato dal presente regolamento.
4. Le domande di cui al paragrafo 3 devono riguardare almeno 5 tonnellate e non più del quantitativo disponibile. Non si possono presentare domande per il periodo compreso tra il 1o luglio e il 31 dicembre 2018.
5. I titoli di importazione rilasciati per le domande presentate a norma del paragrafo 3 sono validi fino al 31 dicembre 2018.
Articolo 3
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Esso si applica a decorrere dal 1o aprile 2018.
Fatto a Bruxelles, il 7 marzo 2018
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
(2) Decisione (UE) 2017/1913 del Consiglio, del 9 ottobre 2017, relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e l'Islanda relativo alla concessione di preferenze commerciali supplementari per i prodotti agricoli (GU L 274 del 24.10.2017, pag. 57).
(3) Regolamento (CE) n. 2535/2001 della Commissione, del 14 dicembre 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di latte e prodotti lattiero-caseari e l'apertura di contingenti tariffari (GU L 341 del 22.12.2001, pag. 29).
ALLEGATO
«I.I
Contingenti tariffari di cui all'allegato V dell'accordo con l'Islanda approvato con decisione (UE) 2017/1913
Contingente annuo dal 1o gennaio al 31 dicembre
(Quantitativi in tonnellate)
Dazio applicabile: esenzione
Numero del contingente |
|
09.4225 |
09.4226 |
09.4227 |
Designazione (*1) |
|
Burro naturale |
“Skyr” |
Formaggi |
Codice NC |
|
0405 10 11 0405 10 19 |
ex 0406 10 50 (*2) |
ex 0406 Escluso lo “Skyr” della sottovoce NC 0406 10 50 (*2) |
Quantitativo per maggio – dicembre 2018 |
|
201 |
793 |
9 |
Contingente annuo nel 2019 |
|
439 |
2 492 |
31 |
Quantitativo per gennaio – giugno |
|
220 |
1 246 |
16 |
Quantitativo per luglio – dicembre |
|
219 |
1 246 |
15 |
Contingente annuo nel 2020 |
|
463 |
3 095 |
38 |
Quantitativo per gennaio – giugno |
|
232 |
1 548 |
19 |
Quantitativo per luglio – dicembre |
|
231 |
1 547 |
19 |
Contingente annuo a partire dal 2021 |
|
500 |
4 000 |
50 |
Quantitativo per gennaio – giugno |
|
250 |
2 000 |
25 |
Quantitativo per luglio – dicembre |
|
250 |
2 000 |
25 |
(*1) Ferme restando le regole di interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è da considerarsi puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC. Laddove vengono indicati codici NC preceduti dalla dicitura “ex”, il regime preferenziale è determinato dall'applicazione combinata del codice NC e della corrispondente designazione.
(*2) Codice NC con riserva di modifica, in attesa della conferma della classificazione del prodotto.»