16.2.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 43/8


REGOLAMENTO (UE) 2018/222 DELLA COMMISSIONE

del 15 febbraio 2018

che modifica l'allegato VII del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il laboratorio di riferimento dell'Unione europea per il controllo delle contaminazioni virali e batteriologiche dei molluschi bivalvi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (1), in particolare l'articolo 32, paragrafi 5 e 6,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 882/2004 fissa i compiti e i requisiti generali dei laboratori di riferimento dell'Unione europea («laboratori di riferimento dell'UE») per i mangimi e gli alimenti e per la salute degli animali. I laboratori di riferimento dell'UE designati sono elencati all'allegato VII di detto regolamento, compreso quello responsabile per il controllo delle contaminazioni virali e batteriologiche dei molluschi bivalvi.

(2)

La designazione del laboratorio con sede nel Regno Unito come laboratorio di riferimento dell'UE per il controllo delle contaminazioni virali e batteriologiche dei molluschi bivalvi giunge a termine il 31 dicembre 2018 a seguito della notifica del Regno Unito a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea.

(3)

Poiché Salmonella, Escherichia Coli e virus costituiscono i principali rischi di patologie alimentari nei molluschi bivalvi, è opportuno che il laboratorio di riferimento dell'UE per le analisi e i test riguardanti le zoonosi (salmonella), il laboratorio di riferimento dell'UE per Escherichia coli, compreso E. coli verotossigenico (VTEC) e il laboratorio di riferimento dell'UE per i virus di origine alimentare conducano gli esami analitici rispettivamente per salmonella, E. coli e virus che erano condotti finora dal laboratorio di riferimento dell'UE per il controllo delle contaminazioni virali e batteriologiche dei molluschi bivalvi. È opportuno che il laboratorio di riferimento dell'UE per il controllo delle biotossine marine riprenda le attività connesse alla classificazione e al monitoraggio delle zone di produzione dei molluschi bivalvi. Non è quindi più necessario disporre di un laboratorio di riferimento dell'UE per il controllo delle contaminazioni virali e batteriologiche dei molluschi bivalvi ed è pertanto opportuno eliminarlo dall'elenco di cui all'allegato VII del regolamento (CE) n. 882/2004.

(4)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 882/2004.

(5)

Al fine di evitare interruzioni delle attività attualmente svolte dal laboratorio di riferimento dell'UE per il controllo delle contaminazioni virali e batteriologiche dei molluschi bivalvi, è opportuno che le misure di cui al presente regolamento si applichino a decorrere dal 1o gennaio 2019.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'allegato VII, parte I, del regolamento (CE) n. 882/2004, il punto 4 è soppresso.

Articolo 2

Il laboratorio di riferimento dell'UE per le analisi e i test riguardanti le zoonosi (salmonella), il laboratorio di riferimento dell'UE per l'Escherichia coli, compreso E. coli verotossigenico (VTEC) e il laboratorio di riferimento dell'UE per i virus di origine alimentare riprendono le attività finora svolte dal laboratorio di riferimento dell'UE per il controllo delle contaminazioni virali e batteriologiche dei molluschi bivalvi per quanto riguarda gli esami analitici rispettivamente per salmonella, E. coli e virus.

Il laboratorio di riferimento dell'UE per il controllo delle biotossine marine riprende le attività connesse alla classificazione e al monitoraggio delle zone di produzione dei molluschi bivalvi.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2019.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 febbraio 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)   GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1.