2.2.2018   

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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 30/1


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/161 DELLA COMMISSIONE

del 23 ottobre 2017

che istituisce un'esenzione de minimis dall'obbligo di sbarco per alcune attività di pesca di piccoli pelagici nel Mar Mediterraneo

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 7,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 1380/2013 mira alla progressiva eliminazione dei rigetti in tutte le attività di pesca dell'Unione mediante l'introduzione di un obbligo di sbarco delle catture di specie soggette a limiti di cattura o taglie minime.

(2)

A norma dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1380/2013, l'obbligo di sbarco si applica ai piccoli pelagici dal 1o gennaio 2015. Per l'attività di pesca in questione, l'articolo 15, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1380/2013 conferisce alla Commissione il potere di adottare disposizioni per l'attuazione dell'obbligo di sbarco («piani in materia di rigetti») mediante un atto delegato su base temporanea e per un periodo non superiore a tre anni.

(3)

Il regolamento delegato (UE) 1392/2014 della Commissione (2) ha istituito un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca di piccoli pelagici nel Mar Mediterraneo. Tale piano in materia di rigetti si applica alle attività di pesca di piccoli pelagici praticate con reti da traino pelagiche e/o ciancioli (pesca dell'acciuga, della sardina, dello sgombro e del suro). Per evitare che la gestione delle catture indesiderate dia luogo a costi sproporzionati, il regolamento consente il rigetto di una piccola percentuale delle catture di specie soggette a taglie minime di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio (3) («esenzione de minimis»).

(4)

Il piano in materia di rigetti istituito dal regolamento (UE) n. 1392/2014 scade il 31 dicembre 2017. Inoltre non sono state adottate misure per precisare l'esenzione de minimis nell'ambito di un piano pluriennale dopo il 31 dicembre 2017. Per evitare che la gestione delle catture indesiderate dia luogo a costi sproporzionati, è pertanto opportuno stabilire un'esenzione de minimis in conformità all'articolo 15, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1380/2013. L'esenzione de minimis dovrebbe applicarsi nelle zone della CGPM (Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo) coperte dall'attuale piano in materia di rigetti, vale a dire le zone 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.1, 11.2 e 12 (Mar Mediterraneo occidentale), le zone 17 e 18 (Mare Adriatico) e le zone 15, 16, 19, 20, 22, 23 e 25 (Mar Mediterraneo sudorientale).

(5)

La proposta di esenzione de minimis è stata esaminata dal comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) che non ha fornito osservazioni, a parte il fatto che nei casi in cui è stato richiesto un aumento della percentuale de minimis dal 3 % al 5 %, questo non è stato ritenuto giustificato. Alla luce di quanto precede, è opportuno stabilire l'esenzione de minimis in base alle percentuali definite dal regolamento delegato (UE) n. 1392/2014 e a livelli non superiori a quelli autorizzati a norma dell'articolo 15, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

(6)

Poiché il piano in materia di rigetti istituito dal regolamento (UE) n. 1392/2014 scade il 31 dicembre 2017, il presente regolamento dovrebbe applicarsi dal 1o gennaio 2018. Analogamente al precedente piano in materia di rigetti istituito dal regolamento delegato (UE) n. 1392/2014, il presente regolamento de minimis dovrebbe applicarsi, come richiesto dai gruppi regionali di Stati membri, per un periodo di tre anni, vale a dire fino al 31 dicembre 2020,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

Il presente regolamento istituisce un'esenzione de minimis dall'obbligo di sbarco per le catture di specie soggette a taglie minime praticate nella pesca di piccoli pelagici con reti da traino pelagiche e/o ciancioli nel Mar Mediterraneo (pesca dell'acciuga, della sardina, dello sgombro e del suro).

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

a)   «specie soggette a taglia minima»: qualsiasi specie elencata nell'allegato III del regolamento (CE) n. 1967/2006;

b)   «Mar Mediterraneo»: le acque marittime del Mediterraneo ad est del meridiano 5°36′ di longitudine ovest;

c)   «sottozona geografica della CGPM»: la sottozona geografica della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM) quale definita nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1343/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (4);

d)   «Mar Mediterraneo occidentale»: le sottozone geografiche 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.1, 11.2 e 12 della CGPM;

e)   «Mar Mediterraneo sudorientale»: le sottozone geografiche 15, 16, 19, 20, 22, 23 e 25 della CGPM;

f)   «Mare Adriatico»: le sottozone geografiche 17 e 18 della CGPM;

g)   «Mare Adriatico meridionale e Mar Ionio»: le sottozone geografiche 18, 19 e 20 della CGPM;

h)   «Isola di Malta e sud della Sicilia»: le sottozone geografiche 15 e 16 della CGPM;

i)   «Mar Egeo e Isola di Creta»: le sottozone geografiche 22 e 23 della CGPM.

Articolo 3

Esenzione de minimis

1.   Nelle attività di pesca di piccoli pelagici praticate con reti da traino pelagiche e ciancioli, di cui agli allegati I, II e III, può essere rigettato in mare fino al 5 % del totale annuo delle catture di tutte le specie soggette a taglie minime.

2.   Nelle attività di pesca di piccoli pelagici praticate con ciancioli, di cui agli allegati IV, V e VI, può essere rigettato in mare fino al 3 % del totale annuo delle catture di tutte le specie soggette a taglie minime.

3.   I paragrafi 1 e 2 del presente articolo si applicano in deroga alle disposizioni dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

Articolo 4

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2018.

Esso si applica fino al 31 dicembre 2020.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 ottobre 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22.

(2)  Regolamento delegato (UE) 1392/2014 della Commissione, del 20 ottobre 2014, che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca di piccoli pelagici nel Mar Mediterraneo (GU L 370 del 30.12.2014, pag. 21).

(3)  Regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94 (GU L 409 del 30.12.2006, pag. 11).

(4)  Regolamento (UE) n. 1343/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativo a talune disposizioni per la pesca nella zona di applicazione dall'accordo CGPM (Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo) e che modifica il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo (GU L 347 del 30.12.2011, pag. 44).


ALLEGATO I

Pesca di piccoli pelagici nel Mar Mediterraneo occidentale

Sottozone geografiche della CGPM

Codice degli attrezzi

Attrezzo da pesca

Specie bersaglio

1, 2, 5, 6, 7, 11.1, 11.2 e 12

OTM, PTM

Rete da traino pelagica

Acciuga, sardina, sgombro e suro

1, 2, 5, 6, 7, 11.1, 11. 2 e 12

PS

Cianciolo

Acciuga, sardina, sgombro e suro


ALLEGATO II

Pesca di piccoli pelagici nel Mar Mediterraneo sudorientale

Sottozone geografiche della CGPM

Codice degli attrezzi

Attrezzo da pesca

Specie bersaglio

15, 16, 19, 20, 22, 23 e 25

OTM, PTM

Rete da traino pelagica

Acciuga, sardina, sgombro e suro

25

PS

Cianciolo

Acciuga, sardina, sgombro e suro


ALLEGATO III

Pesca di piccoli pelagici nel Mare Adriatico

Sottozone geografiche della CGPM

Codice degli attrezzi

Attrezzo da pesca

Specie bersaglio

17 e 18

OTM, PTM

Rete da traino pelagica

Acciuga, sardina, sgombro e suro

17

PS

Cianciolo

Acciuga, sardina, sgombro e suro


ALLEGATO IV

Pesca di piccoli pelagici nelle acque dell'Isola di Malta e a sud della Sicilia

Sottozone geografiche della CGPM

Codice degli attrezzi

Attrezzo da pesca

Specie bersaglio

15 e 16

PS

Cianciolo

Acciuga, sardina, sgombro e suro


ALLEGATO V

Pesca di piccoli pelagici nel Mar Egeo e nelle acque dell'Isola di Creta

Sottozone geografiche della CGPM

Codice degli attrezzi

Attrezzo da pesca

Specie bersaglio

22 e 23

PS

Cianciolo

Acciuga, sardina, sgombro e suro


ALLEGATO VI

Pesca di piccoli pelagici nell'Adriatico meridionale e nel Mar Ionio

Sottozone geografiche della CGPM

Codice degli attrezzi

Attrezzo da pesca

Specie bersaglio

18, 19 e 20

PS

Cianciolo

Acciuga, sardina, sgombro e suro