1.2.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 29/8 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/155 DELLA COMMISSIONE
del 31 gennaio 2018
che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 686/2012 che ripartisce tra gli Stati membri, ai fini della procedura di rinnovo, la valutazione delle sostanze attive
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l'articolo 19,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 686/2012 della Commissione (2) assegna la valutazione delle sostanze attive a uno Stato membro relatore e a uno Stato membro correlatore ai fini della procedura di rinnovo. Poiché la valutazione delle sostanze attive la cui approvazione scade tra il 1o gennaio 2022 e il 31 dicembre 2024 non è stata ancora assegnata a uno Stato membro o a uno Stato membro correlatore, è opportuno procedere a tale assegnazione. |
(2) |
Data la durata del processo di valutazione delle sostanze attive e la recente notifica del Regno Unito a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea (3), è necessario riassegnare la valutazione delle sostanze attive di cui all'allegato, parte B, del regolamento di esecuzione (UE) n. 686/2012 per le quali il Regno Unito è lo Stato membro relatore o lo Stato membro correlatore, e per le quali non sono ancora stati presentati fascicoli supplementari. Le sostanze attive in questione sono: solfato di alluminio e ammonio, azossistrobina, bupirimato, carbetamide, clormequat, etilene, fenbuconazolo, fluopicolide, fluquinconazolo, flutriafol, estratto d'aglio, metazaclor, miclobutanil, paclobutrazol, pepe, oli vegetali/olio di citronella, propaquizafop, quizalofop-P-etile, quizalofop-P-tefurile, tri-allato e urea. |
(3) |
Tale assegnazione dovrebbe essere effettuata in modo tale da raggiungere un equilibrio per quanto riguarda la distribuzione delle responsabilità e del lavoro tra gli Stati membri. |
(4) |
Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il prima possibile poiché il termine per la presentazione del fascicolo supplementare per alcune delle sostanze attive in questione è il 28 febbraio 2018. |
(5) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 686/2012. |
(6) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 686/2012 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 2018
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) n. 686/2012 della Commissione, del 26 luglio 2012, che ripartisce tra gli Stati membri, ai fini della procedura di rinnovo, la valutazione delle sostanze attive (GU L 200 del 27.7.2012, pag. 5).
(3) GU C 326 del 26.10.2012, pag. 13.
ALLEGATO
L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 686/2012 è così modificato:
1) |
nella parte B, le voci corrispondenti alle sostanze attive solfato di alluminio e ammonio, azossistrobina, bupirimato, carbetamide, clormequat, etilene, fenbuconazolo, fluopicolide, fluquinconazolo, flutriafol, estratto d'aglio, metazaclor, miclobutanil, paclobutrazol, pepe, oli vegetali/olio di citronella, propaquizafop, quizalofop-P-etile, quizalofop-P-tefurile, tri-allato e urea sono sostituite dalle seguenti voci corrispondenti:
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2) |
è aggiunta la seguente parte C: «PARTE C RIPARTIZIONE DELLA VALUTAZIONE DELLE SOSTANZE ATTIVE LA CUI APPROVAZIONE SCADE DOPO IL 31 DICEMBRE 2021 E ENTRO IL 31 DICEMBRE 2024
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