26.1.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 22/3 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/122 DELLA COMMISSIONE
del 20 ottobre 2017
che modifica gli allegati I, II, VI, VIII e IX del regolamento (UE) n. 1007/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle denominazioni delle fibre tessili e all'etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1007/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2011, relativo alle denominazioni delle fibre tessili e all'etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili e che abroga la direttiva 73/44/CEE del Consiglio e le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 96/73/CE e 2008/121/CE (1), in particolare l'articolo 21,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) n. 1007/2011 impone un'etichettatura indicante la composizione fibrosa dei prodotti tessili nonché dei controlli che analizzino la conformità dei prodotti in questione con le indicazioni date sull'etichetta. |
(2) |
Conformemente all'articolo 6 del regolamento (UE) n. 1007/2011, un fabbricante ha presentato alla Commissione una domanda per includere «poliacrilato» come nuova denominazione di fibra tessile nell'elenco di cui all'allegato I di tale regolamento. La domanda era accompagnata da un fascicolo tecnico che rispettava tutti i requisiti minimi indicati nell'allegato II di detto regolamento. |
(3) |
Dopo aver valutato la domanda di nuova denominazione di fibra tessile e aver condotto una consultazione pubblica sul sito web Europa, la Commissione, in consultazione con gli esperti degli Stati membri e le parti interessate, ha concluso che la nuova denominazione di fibra tessile «poliacrilato» dovrebbe essere aggiunta all'elenco delle denominazioni delle fibre tessili di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 1007/2011. |
(4) |
Al fine di tener conto del progresso tecnico, l'allegato II del regolamento (UE) n. 1007/2011 dovrebbe essere modificato, in particolare per quanto riguarda la definizione proposta di una nuova denominazione di fibra tessile e i metodi proposti d'identificazione e di quantificazione. |
(5) |
Il regolamento (UE) n. 1007/2011 contiene un elenco di prodotti tessili per i quali è sufficiente un'etichettatura globale. Tale elenco comprende fili per cucito, rammendo e ricamo, preparati per la vendita al minuto in piccole unità, il cui peso netto non superi 1 grammo. In conseguenza del progresso tecnico, tale particolare prodotto tessile non viene tuttavia più presentato per la vendita al minuto in quantitativi il cui peso netto non supera 1 grammo. L'elenco dei prodotti tessili per i quali è sufficiente un'etichettatura globale di cui all'allegato VI di tale regolamento dovrebbe pertanto essere aggiornato. |
(6) |
Al fine di rendere possibile l'utilizzo di metodi uniformi di analisi quantitativa delle mischie di fibre tessili, i metodi di prova di cui all'allegato VIII del regolamento (UE) n. 1007/2011 dovrebbero essere modificati in modo da includere la fibra «poliacrilato». All'allegato VIII di detto regolamento dovrebbe inoltre essere aggiunto un nuovo metodo di prova per l'analisi quantitativa delle mischie di fibre di poliestere e di determinate altre fibre. |
(7) |
Il regolamento (UE) n. 1007/2011 stabilisce anche i tassi convenzionali utilizzati per il calcolo della massa delle fibre contenute in un prodotto tessile. Di conseguenza, il valore del tasso convenzionale per la fibra «poliacrilato» dovrebbe essere aggiunto all'elenco di cui all'allegato IX di tale regolamento. |
(8) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1007/2011, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli allegati I, II, VI, VIII e IX del regolamento (UE) n. 1007/2011 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 ottobre 2017
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 272 del 18.10.2011, pag. 1.
ALLEGATO
Gli allegati I, II, VI, VIII e IX del regolamento (UE) n. 1007/2011 sono così modificati:
1) |
nell'allegato I è aggiunta la seguente riga 50:
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2) |
nell'allegato II i punti seguenti sono così modificati:
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3) |
nell'allegato VI, il punto 18 è sostituito dal seguente:
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4) |
nell'allegato VIII il capo 2 è così modificato:
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5) |
nell'allegato IX è aggiunta la seguente voce 50:
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