26.1.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 22/3


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/122 DELLA COMMISSIONE

del 20 ottobre 2017

che modifica gli allegati I, II, VI, VIII e IX del regolamento (UE) n. 1007/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle denominazioni delle fibre tessili e all'etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1007/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2011, relativo alle denominazioni delle fibre tessili e all'etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili e che abroga la direttiva 73/44/CEE del Consiglio e le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 96/73/CE e 2008/121/CE (1), in particolare l'articolo 21,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 1007/2011 impone un'etichettatura indicante la composizione fibrosa dei prodotti tessili nonché dei controlli che analizzino la conformità dei prodotti in questione con le indicazioni date sull'etichetta.

(2)

Conformemente all'articolo 6 del regolamento (UE) n. 1007/2011, un fabbricante ha presentato alla Commissione una domanda per includere «poliacrilato» come nuova denominazione di fibra tessile nell'elenco di cui all'allegato I di tale regolamento. La domanda era accompagnata da un fascicolo tecnico che rispettava tutti i requisiti minimi indicati nell'allegato II di detto regolamento.

(3)

Dopo aver valutato la domanda di nuova denominazione di fibra tessile e aver condotto una consultazione pubblica sul sito web Europa, la Commissione, in consultazione con gli esperti degli Stati membri e le parti interessate, ha concluso che la nuova denominazione di fibra tessile «poliacrilato» dovrebbe essere aggiunta all'elenco delle denominazioni delle fibre tessili di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 1007/2011.

(4)

Al fine di tener conto del progresso tecnico, l'allegato II del regolamento (UE) n. 1007/2011 dovrebbe essere modificato, in particolare per quanto riguarda la definizione proposta di una nuova denominazione di fibra tessile e i metodi proposti d'identificazione e di quantificazione.

(5)

Il regolamento (UE) n. 1007/2011 contiene un elenco di prodotti tessili per i quali è sufficiente un'etichettatura globale. Tale elenco comprende fili per cucito, rammendo e ricamo, preparati per la vendita al minuto in piccole unità, il cui peso netto non superi 1 grammo. In conseguenza del progresso tecnico, tale particolare prodotto tessile non viene tuttavia più presentato per la vendita al minuto in quantitativi il cui peso netto non supera 1 grammo. L'elenco dei prodotti tessili per i quali è sufficiente un'etichettatura globale di cui all'allegato VI di tale regolamento dovrebbe pertanto essere aggiornato.

(6)

Al fine di rendere possibile l'utilizzo di metodi uniformi di analisi quantitativa delle mischie di fibre tessili, i metodi di prova di cui all'allegato VIII del regolamento (UE) n. 1007/2011 dovrebbero essere modificati in modo da includere la fibra «poliacrilato». All'allegato VIII di detto regolamento dovrebbe inoltre essere aggiunto un nuovo metodo di prova per l'analisi quantitativa delle mischie di fibre di poliestere e di determinate altre fibre.

(7)

Il regolamento (UE) n. 1007/2011 stabilisce anche i tassi convenzionali utilizzati per il calcolo della massa delle fibre contenute in un prodotto tessile. Di conseguenza, il valore del tasso convenzionale per la fibra «poliacrilato» dovrebbe essere aggiunto all'elenco di cui all'allegato IX di tale regolamento.

(8)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1007/2011,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I, II, VI, VIII e IX del regolamento (UE) n. 1007/2011 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 ottobre 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 272 del 18.10.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Gli allegati I, II, VI, VIII e IX del regolamento (UE) n. 1007/2011 sono così modificati:

1)

nell'allegato I è aggiunta la seguente riga 50:

«50

poliacrilato

fibra formata da macromolecole reticolate aventi nella catena più del 35 % in massa di gruppi di acrilato (acidi, sali di metalli leggeri o esteri) e meno del 10 % in massa di gruppi di acrilonitrile e fino al 15 % in massa di azoto nei legami di reticolazione»;

2)

nell'allegato II i punti seguenti sono così modificati:

a)

i punti 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«2)

Definizione proposta della fibra tessile:

la definizione proposta deve descrivere la composizione fibrosa. Le caratteristiche menzionate nella definizione della nuova fibra tessile, quale l'elasticità, devono essere verificabili mediante metodi di prova standard che devono figurare nel fascicolo tecnico insieme ai risultati sperimentali delle analisi.

3)

Identificazione della fibra tessile: formula chimica, differenze rispetto alle fibre tessili esistenti, spettro FTIR ed eventualmente dati particolareggiati, come punto di fusione, densità, indice di rifrazione e comportamento alla combustione.»;

b)

il punto 5 è sostituito dal seguente:

«5)

Metodi d'identificazione e di quantificazione proposti, compresi i dati sperimentali:

il richiedente deve valutare la possibilità di utilizzare i metodi di cui all'allegato VIII o le norme armonizzate da inserire in tale allegato per l'analisi delle più probabili mischie commerciali della nuova fibra tessile con altre fibre tessili e proporre almeno uno di questi metodi. Per i metodi o norme armonizzate secondo cui la fibra tessile può essere considerata come componente insolubile, il richiedente deve indicare i fattori “d”, che corrispondono ai fattori di correzione di massa da applicare per i calcoli (per dare conto della perdita di massa che notoriamente si verifica durante l'analisi) della nuova fibra tessile

Se i metodi elencati nel presente regolamento non sono adeguati, il richiedente deve fornire un'adeguata argomentazione e proporre uno o più nuovi metodi. I nuovi metodi proposti devono descrivere il campo di applicazione (comprese le mischie di fibre), il principio (in particolare il processo chimico e le sue fasi), l'apparecchiatura e il reattivo o i reattivi, il procedimento d'analisi, il calcolo e l'espressione dei risultati (compreso il valore dei fattori “d”), e la precisione (limiti di fiducia dei risultati).

La domanda deve contenere tutti i dati sperimentali, in particolare per quanto riguarda le caratteristiche delle fibre, e i metodi d'identificazione e di quantificazione proposti. I dati sulla precisione, l'affidabilità e la ripetibilità dei metodi devono accompagnare il fascicolo.»;

c)

il punto 7 è sostituito dal seguente:

«7)

Informazioni supplementari sul processo di produzione e sull'interesse per i consumatori a sostegno della domanda:

il fascicolo tecnico deve perlomeno contenere informazioni riguardanti il numero di produttori, l'ubicazione degli impianti di produzione e la prevista disponibilità sul mercato della nuova fibra o dei prodotti fabbricati con tale fibra.»;

d)

è aggiunto il punto 8 seguente:

«8)

Disponibilità di campioni:

il fabbricante o la persona che agisce per suo conto fornisce campioni rappresentativi della nuova fibra tessile pura e delle pertinenti mischie di fibre tessili necessari per verificare la precisione, l'affidabilità e la ripetibilità dei metodi d'identificazione e di quantificazione proposti. La Commissione può chiedere al fabbricante o alla persona che agisce a nome del fabbricante campioni supplementari delle mischie di fibre pertinenti.»;

3)

nell'allegato VI, il punto 18 è sostituito dal seguente:

«18.

Fili per cucito, rammendo e ricamo, preparati per la vendita al minuto»;

4)

nell'allegato VIII il capo 2 è così modificato:

a)

nella tabella riassuntiva di cui al punto IV, è aggiunta la seguente riga per il metodo n. 17:

«17

Poliestere

Determinate altre fibre

Acido tricloroacetico e cloroformio»;

b)

il metodo n. 1 è così modificato:

i)

il punto 1.2 è sostituito dal seguente:

«2.

lana (1), peli di animali (2 e 3), seta (4), cotone (5), lino (7), canapa (8), iuta (9), abaca (10), alfa (11), cocco (12), ginestra (13), ramiè (14), sisal (15), cupro (21), modal (22), proteica (23), viscosa (25), acrilica (26), poliammidica o nylon (30), poliestere (35), polipropilene (37), elastomultiestere (45), elastolefina (46), melamina (47), polipropilene/poliammide a due componenti (49) e poliacrilato (50).

È ovvio che questo metodo non si applica alle fibre acetate che sono state disacetilate in superficie.»;

ii)

il punto 5 è sostituito dal seguente:

«5.   CALCOLO ED ESPRESSIONE DEI RISULTATI

Calcolare i risultati come descritto nelle istruzioni generali. Il valore di “d” è di 1,00, eccettuati la melamina e il poliacrilato, per i quali il valore di “d” è uguale a 1,01.»;

c)

il punto 1.2 del metodo n. 5 è sostituito dal seguente:

«2.

triacetato (24), polipropilene (37), elastolefina (46), melamina (47), polipropilene/poliammide a due componenti (49) e poliacrilato (50).»;

d)

il punto 1.2 del metodo n. 6 è sostituito dal seguente:

«2.

lana (1), peli di animali (2 e 3), seta (4), cotone (5), cupro (21), modal (22), viscosa (25), acrilica (26), poliammide o nylon (30), poliestere (35), polipropilene (37), vetro tessile (44), elastomultiestere (45), elastolefina (46), melamina (47), polipropilene/poliammide a due componenti (49) e poliacrilato (50).

Nota:

Le fibre di triacetato parzialmente saponificate da un appretto speciale non sono più completamente solubili nel reagente. In tal caso il metodo non è applicabile.»;

e)

il metodo n. 8 è così modificato:

i)

il punto 1.2 è sostituito dal seguente:

«2.

lana (1), peli di animali (2 e 3), seta (4), cotone (5), cupro (21), modal (22), viscosa (25), poliammide o nylon (30), poliestere (35), polipropilene (37), elastomultiestere (45), elastolefina (46), melamina (47), polipropilene/poliammide a due componenti (49) e poliacrilato (50).

Si applica parimenti alle fibre acriliche e a determinate modacriliche tinte con coloranti di pre-metalizzazione ma non a quelle trattate con coloranti a post-cromatazione.»;

ii)

il punto 5 è sostituito dal seguente:

«5.   CALCOLO ED ESPRESSIONE DEI RISULTATI

Calcolare i risultati come descritto nelle istruzioni generali. Il valore di “d” è di 1,00, eccettuati la lana, il cotone, il cupro, il modal, il poliestere, l'elastomultiestere, la melamina e il poliacrilato, per i quali il valore di “d” è uguale a 1,01.»;

f)

il metodo n. 9 è così modificato:

i)

il punto 1.2 è sostituito dal seguente:

«2.

lana (1), peli di animali (2 e 3), seta (4), cotone (5), cupro (21), modal (22), viscosa (25), acrilica (26), poliammide o nylon (30), poliestere (35), polipropilene (37), vetro tessile (44), elastomultiestere (45), melamina (47), polipropilene/poliammide a due componenti (49) e poliacrilato (50).

Se la percentuale di lana o di seta della mischia supera il 25 % si deve ricorrere al metodo n. 2.

Se la percentuale di poliammide o nylon della mischia supera il 25 % si deve ricorrere al metodo n. 4.»;

ii)

il punto 5 è sostituito dal seguente:

«5.   CALCOLO ED ESPRESSIONE DEI RISULTATI

Calcolare i risultati come descritto nelle istruzioni generali. Il valore di “d” è di 1,00, eccettuati la melamina e il poliacrilato, per i quali il valore di “d” è uguale a 1,01.»;

g)

il metodo n. 13 è così modificato:

i)

il punto 1.2 è sostituito dal seguente:

«2.

lana (1), peli di animali (2 e 3), seta (4), cotone (5), acetato (19), cupro (21), modal (22), triacetato (24), viscosa (25), acrilica (26), poliammide o nylon (30), poliestere (35), vetro tessile (44), elastomultiestere (45), melamina (47) e poliacrilato (50).»;

ii)

il punto 5 è sostituito dal seguente:

«5.   CALCOLO ED ESPRESSIONE DEI RISULTATI

Calcolare i risultati come descritto nelle istruzioni generali. Il valore di “d” è di 1,00, eccettuati la melamina e il poliacrilato, per i quali il valore di “d” è uguale a 1,01.»;

h)

il metodo n. 15 è così modificato:

i)

il punto 1.2 è sostituito dal seguente:

«2.

lana (1), peli di animali (2 e 3), seta (4), cotone (5), cupro (21), modal (22), viscosa (25), acrilica (26), poliammide o nylon (30), vetro tessile (44), melamina (47) e poliacrilato (50).

Se si constata la presenza di una fibra modacrilica o di elastan occorre procedere a una prova preliminare per accertare se la fibra è completamente solubile nel reattivo.

Le mischie contenenti clorofibre possono essere analizzate anche utilizzando i metodi n. 9 o 14.»;

ii)

il punto 5 è sostituito dal seguente:

«5.   CALCOLO ED ESPRESSIONE DEI RISULTATI

Calcolare i risultati come descritto nelle istruzioni generali. Il valore di “d” è 1,00; eccettuati il polacrilato, per il quale il valore di “d” è uguale a 1,02; la seta e la melamina, per le quali il valore di “d” è uguale a 1,01, e l'acrilico, per il quale il valore di “d” è uguale a 0,98.»;

i)

è aggiunto il seguente metodo:

«METODO N. 17

Poliestere e determinate altre fibre

(metodo con utilizzo di acido tricoloroacetico e cloroformio)

1.   AMBITO DI APPLICAZIONE

Questo metodo si applica, previa eliminazione delle materie non fibrose, alle mischie di fibre binarie di:

1.

poliestere (35)

con

2.

poliacrilato (50)

2.   INFORMAZIONI GENERALI

Il principio, l'apparecchiatura e il reattivo, il procedimento d'analisi, il calcolo e l'espressione dei risultati che si applicano alle mischie binarie di fibre di poliestere con poliacrilato sono quelli descritti nella norma EN ISO 1833-25: 2013. Il valore di “d” è di 1,01.»;

5)

nell'allegato IX è aggiunta la seguente voce 50:

«50.

Poliacrilato

30,00».