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12.1.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 7/21 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/47 DELLA COMMISSIONE
del 30 ottobre 2017
che autorizza l'uso di una variante delle reti da traino T90 per le attività di pesca praticate nel Mar Baltico in deroga al regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco, aringa e spratto nel Mar Baltico e per le attività di pesca che sfruttano questi stock, che modifica il regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 1098/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 8,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) mira alla progressiva eliminazione dei rigetti in tutte le attività di pesca dell'Unione mediante l'introduzione di un obbligo di sbarco delle catture di specie soggette a limiti di cattura. Misure volte a eliminare gradualmente i rigetti possono essere integrate nei piani pluriennali. |
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(2) |
Il regolamento (UE) 2016/1139 istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco, aringa e spratto nel Mar Baltico e per le attività di pesca che sfruttano questi stock. Esso prevede, tra l'altro, che la Commissione adotti misure tecniche per contribuire al raggiungimento degli obiettivi di tale piano. In particolare, la Commissione può adottare atti delegati riguardo a modifiche degli attrezzi da pesca per garantire o migliorare la selettività, ridurre le catture indesiderate o ridurre al minimo l'impatto negativo sull'ecosistema. |
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(3) |
Il regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio (3) istituisce misure tecniche di conservazione applicabili alla cattura e allo sbarco delle risorse della pesca presenti nel Mar Baltico. Tale regolamento stabilisce le forcelle di dimensioni di maglia e altre caratteristiche, compresi gli attrezzi da pesca ammissibili per ogni specie bersaglio nel Mar Baltico. |
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(4) |
Danimarca, Germania, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Finlandia e Svezia hanno un interesse diretto nella gestione della pesca nel Mar Baltico. Tali Stati membri hanno presentato alla Commissione una raccomandazione comune (4), previa consultazione del Consiglio consultivo per il Mar Baltico. La raccomandazione indica che determinate modifiche delle caratteristiche del sacco delle attuali reti da traino T90, quali definite nel regolamento (CE) n. 2187/2005, contribuiranno a migliorare la selettività e a ridurre il numero di catture indesiderate di merluzzo bianco. Tale indicazione è confermata da un contributo scientifico del comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP). |
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(5) |
Le misure proposte nella raccomandazione comune per quanto riguarda l'uso di una variante delle reti da traino T90 oltre alle reti da traino T90 quali definite dal regolamento (CE) n. 2187/2005 contribuiscono al conseguimento degli obiettivi del piano pluriennale istituito dal regolamento (UE) 2016/1139. È pertanto opportuno adottare tali misure in conformità dell'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1380/2013, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento autorizza l'uso, in determinate attività di pesca del Mar Baltico, di reti da traino T90 aventi caratteristiche diverse dalle quelle stabilite nel regolamento (CE) n. 2187/2005.
Articolo 2
Ambito di applicazione
Il presente regolamento si applica ai pescherecci dell'Unione che praticano nel Mar Baltico attività di pesca di cui all'articolo 1 del regolamento (UE) 2016/1139.
Articolo 3
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
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a) |
«reti da traino T90», reti da traino, sciabiche danesi e attrezzi analoghi aventi un sacco e un avansacco costituiti da pezze di rete con nodo e maglie a losanga standard ruotate di 90° in modo che la direzione principale del filo ritorto sia parallela alla direzione del traino; |
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b) |
«Stati membri interessati», Danimarca, Germania, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Finlandia e Svezia. |
Articolo 4
Altre caratteristiche del sacco delle reti da traino T90
1. È autorizzato, in deroga all'allegato II del regolamento (CE) n. 2187/2005, l'impiego di reti da traino T90 aventi un sacco conforme alle seguenti caratteristiche:
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a) |
la dimensione delle maglie del sacco è di almeno 115 mm, in deroga alla nota 2 dell'allegato II e alla lettera b) dell'appendice 2 di detto allegato; |
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b) |
il numero delle maglie su una qualsiasi circonferenza del sacco stricto sensu e dell'avansacco, ad eccezione delle giunture e delle ralinghe, è pari a 80, in deroga alla lettera e) dell'appendice 2 di detto allegato; |
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c) |
la lunghezza del sacco è di almeno 9 m. |
2. Il sacco è conforme a tutte le altre caratteristiche descritte nell'appendice 2 di detto allegato.
Articolo 5
Registrazione delle catture
Gli Stati membri interessati garantiscono che le catture effettuate con l'attrezzo da pesca di cui all'articolo 4 siano registrate separatamente dalle catture effettuate con altri attrezzi da pesca.
Articolo 6
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 2017
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 191 del 15.7.2016, pag. 1.
(2) Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).
(3) Regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio, del 21 dicembre 2005, relativo alla conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche nel Mar Baltico, nei Belt e nell'Øresund che modifica il regolamento (CE) n. 1434/98 e che abroga il regolamento (CE) n. 88/98 (GU L 349 del 31.12.2005, pag. 1).
(4) Raccomandazione comune del gruppo ad alto livello BALTFISH. Misure tecniche per le sottodivisioni CIEM 22-32 (Mar Baltico) - variante del sacco delle reti da traino T90.