25.9.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 311/11


Rettifica della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 328 del 21 dicembre 2018 )

Pagina 82, incipit,

anziché:

«IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,»

leggasi:

«IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,».

Pagina 132, articolo 29, paragrafo 7, lettera a),

anziché:

«a)

il paese o l’organizzazione regionale di integrazione economica in cui ha avuto origine la biomassa forestale:

i)

è parte dell’accordo di Parigi;

ii)

ha presentato un contributo determinato a livello nazionale (nationally determined contribution –NDC) alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (United Nations Framework Convention on Climate Change –UNFCC), relativo alle emissioni e agli assorbimenti risultanti dall’agricoltura, dalla silvicoltura e dall’uso del suolo, che garantisce che le variazioni di scorte di carbonio associate alla raccolta della biomassa sono contabilizzate in vista dell’impegno del paese di ridurre o limitare le emissioni di gas serra, come specificato nell’NDC; o

iii)

dispone di leggi nazionali o subnazionali, in conformità dell’articolo 5 dell’accordo di Parigi, applicabili alla zona di raccolta, per conservare e migliorare le scorte e i pozzi di assorbimento di carbonio, che forniscono le prove che le emissioni registrate relativamente al settore LULUCF non superano gli assorbimenti;»

leggasi:

«a)

il paese o l’organizzazione regionale di integrazione economica in cui ha avuto origine la biomassa forestale è parte dell’accordo di Parigi e:

i)

ha presentato un contributo determinato a livello nazionale (nationally determined contribution – NDC) alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (United Nations Framework Convention on Climate Change – UNFCC), relativo alle emissioni e agli assorbimenti risultanti dall’agricoltura, dalla silvicoltura e dall’uso del suolo, che garantisce che le variazioni di scorte di carbonio associate alla raccolta della biomassa sono contabilizzate in vista dell’impegno del paese di ridurre o limitare le emissioni di gas serra, come specificato nell’NDC; o

ii)

dispone di leggi nazionali o subnazionali, in conformità dell’articolo 5 dell’accordo di Parigi, applicabili alla zona di raccolta, per conservare e migliorare le scorte e i pozzi di assorbimento di carbonio, e fornisce le prove che le emissioni registrate relativamente al settore LULUCF non superano gli assorbimenti;».

Pagina 135, articolo 30, paragrafo 5, secondo comma,

anziché:

«(…) indicati nell’allegato IX del regolamento (UE) 2018/1999 (…)»

leggasi:

«(…) indicati nell’allegato XI del regolamento (UE) 2018/1999 (…)».

Pagina 142, allegato II, primo paragrafo, formula,

anziché:

«(QN(norm))(CN[(/(i)(N 14))(Qi Ci)] 15)»

leggasi:

«

Image 1
».

Pagina 142, allegato II, secondo paragrafo, formula,

anziché:

«(QN(norm))((CN CN 12)((/(i)(Nn))Qi (/(j)(Nn))(Cj Cj 12)))»

leggasi:

«

Image 2
».

Pagina 142, allegato II, terzo paragrafo, formula,

anziché:

«(QN(norm))((CN CN 12)((/(i)(Nn))Qi (/(j)(Nn))(Cj Cj 12)))»

leggasi:

«

Image 3
».

Pagina 148, allegato V, parte A, sesta voce,

anziché:

«biodiesel da olio di palma (in impianti “open pond”)

32 %

19 %»

leggasi:

«biodiesel da olio di palma (in impianti “open pond”)

33 %

20 %».

Pagina 149, allegato V, parte B, seconda, quarta, sesta e ottava voce,

anziché:

«Diesel sintetico ottenuto da processo Fischer-Tropsch da residui legnosi in impianto autonomo

85 %

85 %

Benzina sintetica ottenuta da processo Fischer-Tropsch da residui legnosi in impianto autonomo

85 %

85 %

dimetiletere (DME) da residui legnosi in impianto autonomo

86 %

86 %

metanolo da residui legnosi in impianto autonomo

86 %

86 %»

leggasi:

«Diesel sintetico ottenuto da processo Fischer-Tropsch da residui legnosi in impianto autonomo

83 %

83 %

Benzina sintetica ottenuta da processo Fischer-Tropsch da residui legnosi in impianto autonomo

83 %

83 %

dimetiletere (DME) da residui legnosi in impianto autonomo

84 %

84 %

metanolo da residui legnosi in impianto autonomo

84 %

84 %».

Pagina 156, allegato V, parte D, decima e sedicesima voce,

anziché:

«biodiesel da olio di palma

26,2

26,2

olio vegetale idrotrattato da olio di palma

27,4

27,4»

leggasi:

«biodiesel da olio di palma

26,0

26,0

olio vegetale idrotrattato da olio di palma

27,3

27,3».

Pagina 162, allegato V, parte D, ottava voce,

anziché:

«biodiesel dalla colatura di grassi animali (**)

1,7

1,7»

leggasi:

«biodiesel dalla colatura di grassi animali (**)

1,6

1,6».

Pagina 166, allegato V, parte D, quarta, quinta, settima, undicesima, dodicesima, diciottesima e diciannovesima voce,

anziché:

«biodiesel da olio di palma (in impianti “open pond”)

63,5

75,7

biodiesel da olio di palma (processo con cattura di metano all’oleificio)

46,3

51,6

biodiesel dalla colatura di grassi animali (**)

15,3

20,8

olio vegetale idrotrattato da olio di palma (in impianti “open pond”)

62,2

73,3

olio vegetale idrotrattato da olio di palma (processo con cattura di metano all’oleificio)

44,1

48,0

olio vegetale puro da olio di palma (in impianti “open pond”)

56,3

65,4

olio vegetale puro da olio di palma (processo con cattura di metano all’oleificio)

38,4

57,2»

leggasi:

«biodiesel da olio di palma (in impianti “open pond”)

63,3

75,5

biodiesel da olio di palma (processo con cattura di metano all’oleificio)

46,1

51,4

biodiesel dalla colatura di grassi animali (**)

15,2

20,7

olio vegetale idrotrattato da olio di palma (in impianti “open pond”)

62,1

73,2

olio vegetale idrotrattato da olio di palma (processo con cattura di metano all’oleificio)

44,0

47,9

olio vegetale puro da olio di palma (in impianti “open pond”)

56,4

65,5

olio vegetale puro da olio di palma (processo con cattura di metano all’oleificio)

38,5

40,3».

Pagina 167, allegato V, parte E, prima tabella, quarta e quinta voce,

anziché:

«Benzina sintetica ottenuta da processo Fischer-Tropsch da residui legnosi in impianto autonomo

8,2

8,2

Benzina sintetica ottenuta da processo Fischer-Tropsch da legno coltivato in impianto autonomo

12,4

12,4»

leggasi:

«Benzina sintetica ottenuta da processo Fischer-Tropsch da residui legnosi in impianto autonomo

3,3

3,3

Benzina sintetica ottenuta da processo Fischer-Tropsch da legno coltivato in impianto autonomo

8,2

8,2».

Pagina 169, allegato V, parte E, seconda tabella, seconda, quarta, sesta e ottava voce,

anziché:

«Diesel sintetico ottenuto da processo Fischer-Tropsch da residui legnosi in impianto autonomo

10,3

10,3

Benzina sintetica ottenuta da processo Fischer-Tropsch da residui legnosi in impianto autonomo

10,3

10,3

dimetiletere (DME) da residui legnosi in impianto autonomo

10,4

10,4

metanolo da residui legnosi in impianto autonomo

10,4

10,4»

leggasi:

«Diesel sintetico ottenuto da processo Fischer-Tropsch da residui legnosi in impianto autonomo

12,2

12,2

Benzina sintetica ottenuta da processo Fischer-Tropsch da residui legnosi in impianto autonomo

12,2

12,2

dimetiletere (DME) da residui legnosi in impianto autonomo

12,1

12,1

metanolo da residui legnosi in impianto autonomo

12,1

12,1».

Pagina 171, allegato V, parte E, seconda tabella, seconda, quarta, sesta e ottava voce,

anziché:

«Diesel sintetico ottenuto da processo Fischer-Tropsch da residui legnosi in impianto autonomo

13,7

13,7

Benzina sintetica ottenuta da processo Fischer-Tropsch da residui legnosi in impianto autonomo

13,7

13,7

dimetiletere (DME) da residui legnosi in impianto autonomo

13,5

13,5

metanolo da residui legnosi in impianto autonomo

13,5

13,5»

leggasi:

«Diesel sintetico ottenuto da processo Fischer-Tropsch da residui legnosi in impianto autonomo

15,6

15,6

Benzina sintetica ottenuta da processo Fischer-Tropsch da residui legnosi in impianto autonomo

15,6

15,6

dimetiletere (DME) da residui legnosi in impianto autonomo

15,2

15,2

metanolo da residui legnosi in impianto autonomo

15,2

15,2».

Pagina 180, allegato VI, parte B, paragrafo 1, lettera b), prima formula,

anziché:

«

Image 4
»

leggasi:

«

Image 5
».

Pagina 180, allegato VI, parte B, paragrafo 1, lettera b), seconda formula,

anziché:

«

Image 6
»

leggasi:

«

Image 7
».

Pagina 186, allegato VI, parte B, punto 18, secondo comma

anziché:

«Nel caso del biogas e del biometano, ai fini di tale calcolo sono presi in considerazione tutti i co-prodotti che non sono contemplati dal punto 7. (…)»

leggasi:

«Nel caso del biogas e del biometano, ai fini di tale calcolo sono presi in considerazione tutti i co-prodotti. (…)».