14.11.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 286/20


DIRETTIVA (UE) 2018/1713 DEL CONSIGLIO

del 6 novembre 2018

che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto applicate a libri, giornali e periodici

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2006/112/CE del Consiglio (3) stabilisce che gli Stati membri possono applicare aliquote ridotte di imposta sul valore aggiunto (IVA) alle pubblicazioni su supporti fisici. Un'aliquota IVA ridotta non può invece essere applicata alle pubblicazioni fornite per via elettronica, che devono essere assoggettate all'aliquota IVA normale.

(2)

In linea con la comunicazione della Commissione del 6 maggio 2015 sul mercato unico digitale per l'Europa e per restare al passo con il progresso tecnologico in un'economia digitale, è opportuno che gli Stati membri siano autorizzati ad allineare le aliquote IVA per le pubblicazioni fornite per via elettronica alle aliquote IVA più basse applicate alle pubblicazioni fornite su supporti fisici.

(3)

Nella comunicazione del 7 aprile 2016 su un piano d'azione sull'IVA la Commissione ha evidenziato che le pubblicazioni fornite per via elettronica dovrebbero poter beneficiare dello stesso trattamento preferenziale in termini di aliquota IVA delle pubblicazioni fornite su supporti fisici. Nella sentenza pronunciata di recente nella causa C-390/15 (4), la Corte di giustizia ha ritenuto che la fornitura di pubblicazioni digitali su supporti fisici, e la fornitura di pubblicazioni digitali per via elettronica costituiscano situazioni comparabili. È opportuno pertanto prevedere la possibilità che tutti gli Stati membri applichino un'aliquota IVA ridotta alla fornitura di libri, giornali e periodici, indipendentemente dal fatto che siano forniti su supporti fisici o per via elettronica. Per gli stessi motivi è opportuno consentire agli Stati membri che, in conformità del diritto dell'Unione, attualmente applicano aliquote IVA inferiori al minimo prescritto dall'articolo 99 della direttiva 2006/112/CE o che accordano esenzioni con diritto a detrazione dell'IVA pagata nella fase precedente a taluni libri, giornali o periodici forniti su supporti fisici, di applicare il medesimo trattamento ai fini dell'IVA a tali libri, giornali o periodici, qualora siano forniti per via elettronica.

(4)

Dal 1o gennaio 2015 l'IVA su tutti i servizi forniti per via elettronica è dovuta nello Stato membro del destinatario. Dato che è attuato il principio della destinazione, non è più necessario applicare l'aliquota normale alle pubblicazioni fornite per via elettronica al fine di assicurare l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno ed evitare distorsioni della concorrenza.

(5)

Al fine di impedire l'ampio ricorso alle aliquote IVA ridotte sui contenuti audiovisivi, è opportuno autorizzare gli Stati membri ad applicare un'aliquota ridotta a libri, giornali e periodici solo se tali pubblicazioni, indipendentemente dal fatto che siano fornite su supporti fisici o per via elettronica, non consistono interamente o essenzialmente in contenuto musicale o video.

(6)

Gli Stati membri dovrebbero mantenere la facoltà di fissare le aliquote IVA per le pubblicazioni e limitare l'ambito di applicazione delle aliquote IVA ridotte anche quando le pubblicazioni digitali offrano lo stesso contenuto in termini di lettura in presenza di una giustificazione obiettiva.

(7)

Poiché l'obiettivo della presente direttiva, vale a dire consentire agli Stati membri di applicare le stesse aliquote IVA alle pubblicazioni fornite per via elettronica che attualmente applicano alle pubblicazioni su supporti fisici, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(8)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2006/112/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 2006/112/CE è così modificata:

1)

all'articolo 98, paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Le aliquote ridotte non si applicano ai servizi forniti per via elettronica, a eccezione di quelli che rientrano nell'allegato III, punto 6).»;

2)

all'articolo 99 è aggiunto il seguente paragrafo:

«3.   In deroga ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo e in aggiunta alle aliquote di cui all'articolo 98, paragrafo 1, gli Stati membri che al 1o gennaio 2017 applicavano, in conformità del diritto dell'Unione, aliquote ridotte inferiori al minimo prescritto nel presente articolo o accordavano esenzioni con diritto a detrazione dell'IVA pagata nella fase precedente alla fornitura di taluni beni di cui all'allegato III, punto 6), possono altresì applicare il medesimo trattamento ai fini dell'IVA qualora tali beni siano forniti per via elettronica, conformemente all'allegato III, punto 6).»;

3)

nell'allegato III, il punto 6) è sostituito dal seguente:

«6)

fornitura di libri, giornali e periodici, inclusi quelli in locazione nelle biblioteche forniti su supporti fisici o per via elettronica o in entrambi i formati (compresi gli opuscoli, i volantini e gli stampati analoghi, gli album, gli album da disegno o da colorare per bambini, la musica stampata o manoscritta, le mappe e le carte idrografiche o altri tipi di carte), escluse le pubblicazioni interamente o essenzialmente destinate alla pubblicità ed escluse le pubblicazioni consistenti interamente o essenzialmente in contenuto video o audio musicale;».

Articolo 2

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 2018

Per il Consiglio

Il president

H. LÖGER


(1)  GU C 307 del 30.8.2018, pag. 205.

(2)  GU C 345 del 13.10.2017, pag. 79.

(3)  Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1).

(4)  Sentenza della Corte di giustizia del 7 marzo 2017, RPO, C-390/15, ECLI:EU:C:2017:174, paragrafo 49.