2.5.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 112/29 |
DIRETTIVA (UE) 2018/645 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 18 aprile 2018
che modifica la direttiva 2003/59/CE sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri e la direttiva 2006/126/CE concernente la patente di guida
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
previa consultazione del Comitato delle regioni,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),
considerando quanto segue:
(1) |
Nel libro bianco del 28 marzo 2011, intitolato «Tabella di marcia verso uno spazio unico europeo dei trasporti – Per una politica dei trasporti competitiva e sostenibile», la Commissione fissa un obiettivo «zero vittime» in funzione del quale l'Unione dovrebbe approssimarsi al risultato di azzerare il numero delle vittime degli incidenti stradali entro il 2050. |
(2) |
Nella comunicazione sugli orientamenti 2011-2020 per la sicurezza stradale, intitolata «Verso uno spazio europeo della sicurezza stradale: orientamenti 2011-2020 per la sicurezza stradale», la Commissione ha proposto l'obiettivo di dimezzare ulteriormente il numero totale delle vittime della strada nell'Unione entro il 2020 a partire dal 2010. Per conseguire questo obiettivo, la Commissione ha definito sette obiettivi strategici, tra cui il miglioramento dell'istruzione e della formazione degli utenti della strada e la protezione degli utenti vulnerabili. |
(3) |
Il Consiglio europeo del 23 e 24 ottobre 2014 ha approvato un obiettivo vincolante di riduzione interna in tutti i settori economici di almeno il 40 % delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2030, rispetto al 1990. Tale obiettivo di riduzione delle emissioni contribuirà a soddisfare gli obiettivi a lungo termine dell'accordo di Parigi e tutti i settori dell'economia dovrebbero contribuire al conseguimento dello stesso. Il settore dei trasporti necessita di un approccio globale per la promozione della riduzione delle emissioni e dell'efficienza energetica. Si dovrebbero compiere progressi verso una mobilità a basse emissioni, tra l'altro attraverso la ricerca e l'introduzione dei progressi tecnologici già disponibili. È necessario che i conducenti siano formati in maniera adeguata affinché adottino uno stile di guida il più efficiente possibile. |
(4) |
Avendo valutato l'attuazione della direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3), la Commissione ha riscontrato una serie di carenze. Le principali carenze riscontrate riguardano difficoltà e incertezze giuridiche nell'interpretazione delle deroghe; i contenuti dei corsi di formazione, che sono risultati corrispondere solo in parte alle esigenze dei conducenti; difficoltà per i conducenti a vedersi riconosciute le attività di formazione svolte, nella loro totalità o parzialmente, in un altro Stato membro; mancanza di coerenza per quanto concerne le prescrizioni sull'età minima fra le direttive 2003/59/CE e 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4). |
(5) |
Per una maggiore chiarezza giuridica, dovrebbero essere soppressi o modificati tutti i riferimenti della direttiva 2003/59/CE ad atti dell'Unione abrogati o modificati. |
(6) |
Al fine di assicurare la certezza e la coerenza con altri atti dell'Unione, è opportuno apportare alcune modifiche alle deroghe della direttiva 2003/59/CE, tenendo conto di deroghe analoghe a norma del regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (5). Alcune di tali deroghe riguardano situazioni in cui la guida non è l'attività principale del conducente e l'obbligo di conformarsi ai requisiti della direttiva 2003/59/CE imporrebbe un onere sproporzionato per i conducenti. In generale, la guida non è ritenuta essere l'attività principale del conducente se occupa meno del 30 % dell'orario di lavoro mensile continuativo. |
(7) |
Qualora la guida non sia frequente, abbia luogo in zone rurali e sia eseguita da conducenti per approvvigionare la propria impresa, le deroghe dovrebbero applicarsi a condizione che la sicurezza stradale sia comunque garantita. A causa delle diverse condizioni presenti nelle zone rurali all'interno dell'Unione in termini geografici, climatici e di densità demografica, gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di agire secondo discrezionalità nel determinare se tale guida possa essere considerata occasionale e se tale deroga abbia un'incidenza sulla sicurezza stradale: ad esempio, in base al tipo di strada, al volume di traffico o alla presenza di utenti della strada vulnerabili. |
(8) |
Dato che all'interno dell'Unione variano le distanze che le persone che lavorano nei settori dell'agricoltura, dell'orticoltura, della silvicoltura, dell'allevamento e della pesca, esenti dalla presente direttiva, devono percorrere nel corso della loro attività, è opportuno lasciare agli Stati membri la possibilità di stabilire, nel loro diritto nazionale, le distanze massime consentite alle quali si applicano le deroghe, calcolate dal luogo in cui si trova l'impresa. |
(9) |
I conducenti esentati dall'obbligo di qualificazione iniziale dovrebbero, pur continuando a beneficiare della deroga, essere tenuti comunque ad effettuare formazioni periodiche per assicurare che le proprie conoscenze delle materie necessarie allo svolgimento del loro lavoro restino aggiornate. |
(10) |
Gli Stati membri, in collaborazione con la Commissione, dovrebbero procedere a uno scambio di informazioni per via elettronica in merito ai certificati di idoneità professionale (CAP). Essi dovrebbero sviluppare la necessaria piattaforma elettronica, tenendo conto di un'analisi costi-benefici da parte della Commissione, compresa la possibilità di ampliare la rete dell'UE delle patenti di guida istituita a norma della direttiva 2006/126/CE. Tra gli altri benefici, ciò consentirà agli Stati membri di accedere facilmente alle informazioni relative alle attività di formazione completate che non sono documentate sulla patente di guida del conducente. È importante che gli Stati membri e la Commissione facciano sforzi per sviluppare ulteriormente questa funzionalità, con l'obiettivo di un accesso in tempo reale durante i controlli su strada. |
(11) |
Tenendo conto degli sviluppi nell'ambito della formazione e dell'istruzione e al fine di migliorare il contributo della direttiva 2003/59/CE alla sicurezza stradale e la pertinenza della formazione per i conducenti, nell'ambito dei corsi di formazione dovrebbero essere ulteriormente approfonditi temi connessi alla sicurezza stradale, come la percezione del pericolo; la tutela degli utenti della strada vulnerabili, in particolare i pedoni, i ciclisti e le persone a mobilità ridotta; la guida mirata al risparmio di carburante, la guida in condizioni meteorologiche estreme e i trasporti eccezionali. In questo contesto, i corsi dovrebbero riguardare anche i sistemi di trasporto intelligenti e dovrebbero evolvere per stare al passo con gli sviluppi tecnologici. |
(12) |
Agli Stati membri dovrebbe essere prospettata chiaramente un'opzione che permetta loro di migliorare e modernizzare le prassi di formazione con l'uso di strumenti delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC), come l'e-learning e l'apprendimento integrato, per una parte della formazione, garantendo nel contempo la qualità della formazione. Nel migliorare e modernizzare le prassi di formazione mediante strumenti TIC, è importante tenere in conto che alcuni temi specifici richiedono una formazione pratica e non possono essere adeguatamente affrontati con tali strumenti di apprendimento: per esempio il montaggio delle catene da neve o il fissaggio dei carichi, o altri elementi relativi alla formazione in cui l'aspetto pratico è importante. La formazione pratica potrebbe consistere nella guida, anche se non necessariamente. Una parte consistente della formazione prescritta dalla presente direttiva dovrebbe essere effettuata in un centro di formazione autorizzato. |
(13) |
Per mantenere la coerenza tra le diverse tipologie di formazione prescritte dalla legislazione dell'Unione, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di combinare vari tipi di formazione pertinenti: ad esempio dovrebbe essere loro possibile combinare formazione sul trasporto di merci pericolose, sulla sensibilizzazione nei confronti della disabilità o sul trasporto degli animali, con la formazione di cui alla direttiva 2003/59/CE. |
(14) |
Onde evitare che, per effetto di prassi divergenti tra gli Stati membri, sia ostacolato il riconoscimento reciproco e limitato il diritto dei conducenti a seguire corsi di formazione periodica nello Stato membro in cui esercitano le loro attività, le autorità degli Stati membri dovrebbero essere tenute, qualora la formazione completata non possa essere indicata sulla patente di guida, a rilasciare una carta di qualificazione del conducente, nella forma prescritta dai modelli standard, che garantirà il riconoscimento reciproco per ogni conducente che possiede i requisiti previsti dalla direttiva 2003/59/CE. |
(15) |
L'uso degli attestati di conducente da parte dei conducenti di paesi terzi quale prova della conformità alle prescrizioni relative alla formazione potrebbe costituire un ostacolo per i conducenti stessi allorché il trasportatore restituisca l'attestato alle autorità che l'hanno rilasciato, in particolare quando tali conducenti desiderano assumere un impiego in un altro Stato membro. Al fine di evitare che in questo tipo di situazioni i conducenti siano obbligati a ripetere la formazione in caso di nuovo impiego, gli Stati membri dovrebbero essere incoraggiati a cooperare e a scambiare informazioni sulle qualificazioni del conducente. |
(16) |
Al fine di consentire una transizione agevole, gli attestati di conducente in corso di validità e le carte di qualificazione del conducente in corso di validità rilasciati in conformità delle norme applicabili prima dell'entrata in vigore delle disposizioni modificate dalla presente direttiva dovrebbero essere riconosciuti per il periodo fino alla loro data di scadenza. Tali modifiche non invalidano la formazione effettuata, o le patenti di guida rilasciate per comprovare tale formazione, anteriormente alla loro applicazione. |
(17) |
A fini di chiarezza giuridica e di armonizzazione delle prescrizioni sull'età minima per gli scopi stabiliti dalla direttiva 2003/59/CE, la direttiva 2006/126/CE dovrebbe recare una deroga chiara che stabilisca che la patente di guida può essere rilasciata alle età minime prescritte dalla direttiva 2003/59/CE. Tale chiarimento riguarda l'età minima generale per i conducenti di talune categorie di veicoli titolari di un CAP e non modifica le opzioni esistenti per ridurre le prescrizioni sull'età minima o per derogarvi. |
(18) |
Le modifiche alla direttiva 2006/126/CE dovrebbero limitarsi a quelle direttamente connesse alla revisione della direttiva 2003/59/CE e a facilitare l'uso dei veicoli alimentati con combustibili alternativi. Un'analisi più approfondita dell'attuazione e applicazione della direttiva 2006/126/CE, compresa la distinzione tra determinate categorie di veicoli, appare auspicabile e dovrebbe essere prevista nelle eventuali future revisioni della direttiva 2006/126/CE. |
(19) |
Al fine di contribuire alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e al miglioramento della qualità dell'aria, attraverso la facilitazione dell'uso di veicoli alimentati con combustibili alternativi, agli Stati membri dovrebbe essere concessa la possibilità di autorizzare, nel loro territorio, i titolari di una patente di guida di categoria B a guidare determinati tipi di veicoli alimentati con combustibili alternativi la cui massa massima autorizzata è superiore a 3 500 kg, ma non superiore a 4 250 kg. Tale possibilità di superare i 3 500 kg dovrebbe essere subordinata al fatto che la massa aggiuntiva consentita sia dovuta esclusivamente all'eccesso di massa derivante dai sistemi di propulsione alternativi e dovrebbe essere soggetta alle limitazioni e alle condizioni intese ad evitare effetti negativi sulla sicurezza stradale. |
(20) |
Poiché l'obiettivo della presente direttiva, vale a dire il miglioramento delle norme dell'Unione relative alla qualificazione iniziale e alla formazione periodica dei conducenti di determinati veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri, ma a motivo della natura transfrontaliera del trasporto su strada e delle questioni affrontate nella direttiva, può essere meglio conseguito a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. |
(21) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza le direttive 2003/59/CE e 2006/126/CE, |
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
La direttiva 2003/59/CE è così modificata:
1) |
l'articolo 1 è sostituito dal seguente: «Articolo 1 Ambito di applicazione La presente direttiva si applica all'attività di guida:
in seguito denominati “conducenti”, che effettuano trasporti su strada all'interno dell'Unione, su strade aperte all'uso pubblico per mezzo di:
Ai fini della presente direttiva, i riferimenti alle categorie di patenti di guida contenenti il segno più («+») vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato III. (*1) Direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida (GU L 403 del 30.12.2006, pag. 18).»;" |
2) |
l'articolo 2 è sostituito dal seguente: «Articolo 2 Deroghe 1. La presente direttiva non si applica ai conducenti di veicoli:
Con riguardo alla lettera f) del presente paragrafo, la presente direttiva non si applica alle persone che desiderano conseguire una patente di guida o un CAP, conformemente all'articolo 6 e all'articolo 8, paragrafo 1, quando tali persone frequentano una formazione alla guida supplementare nell'ambito dell'apprendimento sul lavoro, a condizione che siano accompagnate da un'altra persona titolare di un CAP, o da un istruttore di guida, per la categoria di veicoli utilizzati per il fine di cui a tale lettera. 2. La presente direttiva non si applica qualora ricorrano le circostanze seguenti:
3. La presente direttiva non si applica ai conducenti dei veicoli utilizzati, o noleggiati senza conducente, da imprese agricole, orticole, forestali, di allevamento o di pesca per il trasporto di merci nell'ambito della loro attività di impresa, salvo quando la guida non rientri nell'attività principale del conducente o superi una distanza, fissata dal diritto nazionale, dal luogo in cui si trova l'impresa proprietaria del veicolo o che l'ha preso a noleggio o in leasing.»; |
3) |
l'articolo 7 è sostituito dal seguente: «Articolo 7 Formazione periodica La formazione periodica consiste in un aggiornamento professionale che consente ai titolari del CAP di perfezionare le conoscenze essenziali per lo svolgimento della loro attività lavorativa, con particolare accento sulla sicurezza stradale, sulla salute e la sicurezza sul lavoro e sulla riduzione dell'impatto ambientale della guida. Tale formazione è organizzata da un centro di formazione autorizzato in conformità dell'allegato I, sezione 5. La formazione consiste nell'insegnamento in aula, nella formazione pratica e, se disponibile, nella formazione per mezzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) o con simulatori di alta qualità. In caso di trasferimento presso un'altra impresa, occorre tener conto della formazione periodica già effettuata dal conducente. La formazione periodica mira ad approfondire e a rivedere alcune delle materie di cui all'allegato I, sezione 1. Tratta varie materie e prevede sempre almeno una materia connessa alla sicurezza stradale. Le materie trattate nella formazione rispondono agli sviluppi della legislazione e della tecnologia pertinenti e tengono conto, per quanto possibile, delle esigenze specifiche di formazione del conducente.»; |
4) |
all'articolo 9, il primo comma è sostituito dal seguente: «I conducenti di cui all'articolo 1, lettera a), della presente direttiva acquisiscono la qualificazione iniziale di cui all'articolo 5 della presente direttiva nello Stato membro di residenza quale definita all'articolo 12 della direttiva 2006/126/CE.»; |
5) |
l'articolo 10 è sostituito dal seguente: «Articolo 10 Codice dell'Unione 1. Sulla base del CAP comprovante una qualificazione iniziale e del CAP comprovante la formazione periodica, le autorità competenti degli Stati membri, tenendo conto delle disposizioni di cui all'articolo 5, paragrafi 2 e 3, della presente direttiva, e all'articolo 8 della presente direttiva, appongono il codice armonizzato dell'Unione, “95”, di cui all'allegato I della direttiva 2006/126/CE, accanto alle corrispondenti categorie di patenti di guida:
Se le autorità competenti dello Stato membro in cui è stato conseguito il CAP non possono apporre il codice dell'Unione sulla patente di guida, esse rilasciano al conducente la carta di qualificazione del conducente. Gli Stati membri riconoscono reciprocamente la carta di qualificazione del conducente da essi rilasciata. Al momento del rilascio della carta, le autorità competenti accertano che la patente di guida sia in corso di validità per la categoria di veicoli interessata. 2. Ai conducenti di cui all'articolo 1, lettera b), che guidano veicoli adibiti al trasporto stradale di merci è consentito anche comprovare la qualificazione e la formazione previste dalla presente direttiva mediante l'attestato di conducente previsto dal regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2), a condizione che rechi il codice dell'Unione «95». Ai fini della presente direttiva, lo Stato membro di rilascio indica il codice dell'Unione «95» nella sezione dell'attestato riservata alle note qualora il conducente in questione abbia soddisfatto le prescrizioni relative alla qualificazione e le prescrizioni relative alla formazione di cui alla presente direttiva. 3. Gli attestati di conducente che non recano il codice «95» dell'Unione e che sono stati rilasciati prima del 23 maggio 2020 a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1072/2009, in particolare del paragrafo 7, al fine di certificare la conformità alle prescrizioni sulla formazione previste dalla presente direttiva sono accettati come prova di qualificazione fino alla loro data di scadenza. (*2) Regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 72).»;" |
6) |
è inserito l'articolo seguente: «Articolo 10 bis Rete per l'applicazione delle disposizioni 1. Gli Stati membri procedono, ai fini dell'applicazione delle disposizioni, allo scambio di informazioni sui CAP rilasciati o revocati. A tal fine gli Stati membri, in collaborazione con la Commissione, sviluppano una rete elettronica o si adoperano ai fini dell'estensione di una rete esistente, tenendo conto di una valutazione, da parte della Commissione, circa la soluzione più efficace in termini di costi. 2. La rete può contenere informazioni contenute nei CAP e informazioni relative alle procedure amministrative relative ai CAP. 3. Gli Stati membri provvedono affinché il trattamento dei dati personali sia effettuato esclusivamente ai fini della verifica del rispetto della presente direttiva, in particolare per quanto concerne le prescrizioni relative alla formazione di cui alla presente direttiva, in conformità del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (*3). 4. L'accesso alla rete è protetto. Gli Stati membri possono concedere l'accesso solo alle autorità competenti responsabili per l'attuazione e il controllo dell'osservanza della presente direttiva. (*3) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1)»;" |
7) |
gli allegati I e II sono modificati in conformità dell'allegato della presente direttiva. |
Articolo 2
La direttiva 2006/126/CE è così modificata:
1) |
l'articolo 4 è così modificato:
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2) |
all'articolo 6, paragrafo 4, è aggiunta la lettera seguente:
(*5) Direttiva 96/53/CE del Consiglio del 25 luglio 1996 che stabilisce, per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunità, le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale e internazionale e i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale (GU L 235 del 17.9.1996, pag. 59).»;" |
3) |
l'articolo 15 è sostituito dal seguente: «Articolo 15 Assistenza reciproca 1. Gli Stati membri si assistono reciprocamente nell'attuazione della presente direttiva e si scambiano informazioni sulle patenti da essi rilasciate, cambiate, sostituite, rinnovate o revocate. Essi si avvalgono della rete dell'UE delle patenti di guida istituita per questi fini, non appena la rete diventerà operativa. 2. La rete può essere utilizzata anche per lo scambio di informazioni per finalità di controllo previste dalla legislazione dell'Unione. 3. Gli Stati membri provvedono affinché il trattamento dei dati personali di cui alla presente direttiva sia effettuato esclusivamente ai fini dell'attuazione della presente direttiva e delle direttive 2003/59/CE e (UE) 2015/413 del Parlamento europeo e del Consiglio (*6). Qualsiasi trattamento di dati personali effettuato nel quadro della presente direttiva è conforme ai regolamenti (UE) 2016/679 (*7) e (CE) n. 45/2001 (*8) del Parlamento europeo e del Consiglio. 4. L'accesso alla rete è protetto. Gli Stati membri possono concedere l'accesso solo alle autorità competenti responsabili per l'attuazione e il controllo della conformità con la presente direttiva e con le direttive 2003/59/CE e (UE) 2015/413. (*6) Direttiva (UE) 2015/413 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2015, intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale (GU L 68 del 13.3.2015, pag. 9);" (*7) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1);" (*8) Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).»" |
Articolo 3
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 23 maggio 2020, escluse le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all'articolo 1, punto 6, della presente direttiva, le quali sono messe in vigore entro il 23 maggio 2021. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 4
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 5
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Strasburgo, il 18 aprile 2018
Per il Parlamento europeo
Il presidente
A. TAJANI
Per il Consiglio
La presidente
L. PAVLOVA
(1) GU C 288 del 31.8.2017, pag. 115.
(2) Posizione del Parlamento europeo del 13 marzo 2018 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 12 aprile 2018.
(3) Direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri, che modifica il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio e la direttiva 91/439/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 76/914/CEE del Consiglio (GU L 226 del 10.9.2003, pag. 4).
(4) Direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida (GU L 403 del 30.12.2006, pag. 18).
(5) Regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio (GU L 102 dell'11.4.2006, pag. 1).
ALLEGATO
Gli allegati della direttiva 2003/59/CE sono così modificati:
1) |
l'allegato I è così modificato:
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2) |
l'allegato II è così modificato:
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3) |
è aggiunto l'allegato seguente: «ALLEGATO III TAVOLA DI CONCORDANZA PER I RIFERIMENTI A TALUNE CATEGORIE DI PATENTI DI GUIDA.
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