21.12.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 327/89 |
RACCOMANDAZIONE (UE) 2018/2050 DELLA COMMISSIONE
del 19 dicembre 2018
relativa all'allineamento dell'ambito di applicazione e delle condizioni delle licenze generali di trasferimento per dimostrazioni e valutazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
[notificata con il numero C(2018) 8598]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 292,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell'articolo 5 della direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1), gli Stati membri sono tenuti a pubblicare almeno quattro licenze generali di trasferimento. |
(2) |
Le licenze generali di trasferimento costituiscono un elemento fondamentale del sistema semplificato di licenze introdotto dalla direttiva 2009/43/CE. |
(3) |
Le differenze in termini di prodotti per la difesa inclusi nell'ambito di applicazione delle licenze generali di trasferimento pubblicate dagli Stati membri e le condizioni disomogenee per i trasferimenti di tali prodotti potrebbero ostacolare l'attuazione della direttiva 2009/43/CE e il raggiungimento del suo obiettivo di semplificazione. L'allineamento degli approcci nazionali per quanto riguarda l'ambito di applicazione e le condizioni dei trasferimenti nel quadro delle licenze generali di trasferimento pubblicate dagli Stati membri è importante per garantire l'attrattiva e l'uso di tali licenze. |
(4) |
Nelle sue conclusioni del 18 maggio 2015 il Consiglio ha ribadito la necessità di attuare ed applicare, tra l'altro, la direttiva 2009/43/CE. In seguito all'adozione di due precedenti raccomandazioni in materia di licenze generali di trasferimento per le forze armate (2) e per i destinatari certificati (3) la Commissione ha annunciato, nel Piano d'azione europeo in materia di difesa (4) e nella Relazione sulla valutazione della direttiva sui trasferimenti (5), la sua intenzione di concentrarsi sulle due licenze generali di trasferimento rimanenti, riguardanti dimostrazioni, valutazioni ed esposizioni nonché operazioni di riparazione e manutenzione. |
(5) |
L'iniziativa della presente raccomandazione è stata fortemente appoggiata dai rappresentanti degli Stati membri nel comitato istituito dall'articolo 14 della direttiva 2009/43/CE. Gli orientamenti definiti nella raccomandazione riflettono le discussioni di un gruppo di esperti formato nell'ambito di tale comitato. |
(6) |
La presente raccomandazione si applica all'elenco dei prodotti per la difesa (che corrisponde all'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea), quale stabilito nell'allegato della direttiva 2009/43/CE. Qualora necessario, la presente raccomandazione sarà aggiornata per riflettere futuri aggiornamenti di tale elenco dei prodotti per la difesa. |
(7) |
In base alle discussioni con gli Stati membri e tenendo conto delle caratteristiche dei prodotti (comprese le eccezioni), come per esempio il loro carattere sensibile, i prodotti per la difesa elencati al punto 1.1 della presente raccomandazione costituiscono un elenco minimo e non esaustivo di prodotti dei quali gli Stati membri consentono il trasferimento nel quadro delle loro LGT-EX. Ciò significa che le LGT-DV pubblicate da uno Stato membro possono anche consentire il trasferimento di altri prodotti per la difesa non elencati nella presente raccomandazione e che figurano nell'allegato della direttiva 2009/43/CE. |
(8) |
Nell'ambito delle discussioni relative alla presente raccomandazione, gli Stati membri hanno ricordato di essere vincolati da impegni ai sensi del diritto europeo, quale la posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio (6), e da impegni internazionali nel settore del controllo delle esportazioni, In tale contesto, gli Stati membri hanno riconosciuto la dichiarazione «Impegno politico degli Stati membri sulla sicurezza dell'approvvigionamento» (7), |
HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:
1. LICENZE GENERALI DI TRASFERIMENTO PER DIMOSTRAZIONI E VALUTAZIONI
Agli Stati membri si raccomanda di adeguare le proprie licenze generali di trasferimento per dimostrazioni e valutazioni secondo gli elementi di seguito riportati.
1.1. Prodotti per la difesa trasferibili nel quadro della licenza generale di trasferimento per dimostrazioni e valutazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2009/43/CE
Le seguenti categorie ML sono un sottogruppo dell'elenco dei prodotti per la difesa di cui all'allegato della direttiva 2009/43/CE. La licenza generale di trasferimento per dimostrazioni e valutazioni (LGT-DV) dovrebbe, come minimo, consentire il trasferimento dei prodotti per la difesa specificati nelle categorie ML riportate di seguito. Gli Stati membri possono decidere di includere nelle loro LGT-DV un maggior numero di categorie ML e di rispettivi prodotti per la difesa.
Elenco minimo delle categorie ML da includere:
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ML 3. Sono inclusi tutti i prodotti, eccetto:
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— |
ML 5. Sono inclusi tutti i prodotti, eccetto:
Tutti i prodotti dovrebbero essere consegnati senza componenti di cifratura e senza banche dati integrate. |
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ML 6. Sono inclusi tutti i prodotti, eccetto:
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ML 7. Sono inclusi i seguenti prodotti:
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ML 8. Sono inclusi tutti i prodotti, eccetto:
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ML 9. Sono inclusi tutti i prodotti, eccetto:
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ML 10. Sono inclusi tutti i prodotti, eccetto:
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ML 11. Sono inclusi i seguenti prodotti:
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ML 13. Sono inclusi tutti i prodotti. |
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ML 15. Sono inclusi tutti i prodotti, eccetto:
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ML 16. Sono inclusi tutti i prodotti, eccetto:
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ML 17. Sono inclusi i seguenti prodotti:
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ML 21. Sono inclusi i seguenti prodotti:
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ML 22. È incluso quanto segue:
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1.2. Condizioni da integrare nella licenza generale di trasferimento per dimostrazioni e valutazioni
L'elenco che segue non è esaustivo. Ulteriori condizioni aggiunte da uno Stato membro non possono tuttavia essere in contrasto con le condizioni sottoelencate né possono comprometterle.
Validità geografica |
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Spazio economico europeo (8) |
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Trasferimento a fini di dimostrazione |
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trasferimento di un prodotto per la difesa allo scopo di usarlo in un ambiente che simuli le condizioni operative. L'espressione «trasferimento a fini di dimostrazione» include le prove di esplosione con un'arma. |
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Trasferimento a fini di valutazione |
: |
trasferimento di un prodotto per la difesa allo scopo di sottoporlo a prova e condividere i risultati della prova. L'espressione «trasferimento a fini di valutazione» include il trasferimento di tecnologie per la condivisione dei risultati di prova. |
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Ritrasferimento |
: |
Per il ritrasferimento di prodotti per la difesa in seguito alla dimostrazione o valutazione, gli Stati membri sono tenuti a scegliere una delle seguenti opzioni:
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Durata |
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gli Stati membri di origine possono specificare un termine entro il quale il prodotto per la difesa deve essere restituito; il fornitore è responsabile del rispetto di tale termine nei confronti dell'autorità competente dello Stato membro di origine. Anche lo Stato membro dal quale il prodotto per la difesa viene ritrasferito può specificare un termine per il ritrasferimento, il quale deve essere rispettato dal fornitore o dal suo rappresentante. |
2. SEGUITO
Gli Stati membri sono invitati a conformarsi alla presente raccomandazione entro il 1o luglio 2019.
Gli Stati membri sono invitati ad informare la Commissione in merito alle misure adottate per conformarsi alla presente raccomandazione.
3. DESTINATARI
Gli Stati membri sono destinatari della presente raccomandazione.
Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2018
Per la Commissione
Elżbieta BIEŃKOWSKA
Membro della Commissione
(1) Direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti all'interno delle Comunità di prodotti per la difesa (GU L 146 del 10.6.2009, pag. 1).
(2) GU L 329 del 3.12.2016, pag. 101.
(3) GU L 329 del 3.12.2016, pag. 105.
(4) COM(2016) 950 final.
(5) COM(2016) 760 final.
(6) Posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio, dell'8 dicembre 2008, che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari (GU L 335 del 13.12.2008, pag. 99).
(7) Adottata dai rappresentanti dei governi degli Stati membri partecipanti all'Agenzia europea per la difesa, riuniti in sede di Consiglio, nella 3551a sessione tenutasi il 19 giugno 2017.
(8) Nella decisione del Comitato misto SEE n. 111/2013, del 14 giugno 2013, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE (GU L 318 del 28.11.2013, pag. 12), che ha integrato nell'accordo SEE la direttiva 2009/43/CE, è stato inserito un chiaro testo di adattamento: «La presente direttiva non si applica al Liechtenstein».