27.7.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 265/1


RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE

del 24 luglio 2018

relativa agli orientamenti sui criteri di parità di trattamento e di trasparenza che la Rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione per l’elettricità (ENTSO-E) e la Rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione per il gas (ENTSO-G) sono tenute ad applicare in sede di elaborazione dei rispettivi piani decennali per lo sviluppo delle reti ai sensi dell’allegato III, punto 2, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio

(2018/C 265/01)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 172,

visto l’allegato III, punto 2, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee e che abroga la decisione n. 1364/2006/CE e che modifica i regolamenti (CE) n. 713/2009, (CE) n. 714/2009 e (CE) n. 715/2009 (1) («regolamento TEN-E»),

considerando quanto segue:

(1)

I piani decennali per lo sviluppo delle reti («TYNDP») nel settore dell’elettricità e del gas sono documenti non vincolanti, elaborati a livello dell’Unione e pubblicati ogni due anni rispettivamente dalla Rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione per l’elettricità («ENTSO-E») e dalla Rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissioni per il gas («ENTSO-G») al fine di valutare, in conformità con tutti i requisiti legali, in che modo i progetti europei pertinenti contribuiscono al miglioramento dei sistemi europei dell’elettricità e del gas.

(2)

Il regolamento TEN-E esige l’inclusione nel TYNDP pertinente dei progetti candidati per il settore del gas e per quello dell’energia come condizione preliminare alla loro presentazione in qualità di candidati all’inserimento negli elenchi di progetti di interesse comune a livello dell’Unione.

(3)

Il regolamento TEN-E prevede che la Commissione europea definisca orientamenti sui criteri che l’ENTSO-E e l’ENTSO-G sono tenute ad applicare in sede di elaborazione dei rispettivi TYNDP, al fine di garantire la parità di trattamento e la trasparenza del procedimento.

(4)

La Commissione ha redatto i presenti orientamenti non vincolanti sui principi fondamentali che dovrebbero essere osservati e sugli aspetti che dovrebbero essere trattati nei documenti di attuazione pratica che l’ENTSO-E e l’ENTSO-G adottano e utilizzano in sede di elaborazione dei rispettivi TYNDP,

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

1.

Le reti europee dei gestori dei sistemi di trasmissione per l’elettricità (ENTSO-E) e per il gas (ENTSO-G) dovrebbero seguire gli orientamenti, giuridicamente non vincolanti, di cui all’allegato della presente raccomandazione. Tali orientamenti dovrebbero contribuire a garantire la parità di trattamento e la trasparenza del procedimento di elaborazione dei piani decennali di sviluppo delle reti previsti dall’allegato III, punto 2, paragrafo 5 del regolamento TEN-E (regolamento (UE) n. 347/2013).

2.

La presente raccomandazione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 2018

Per la Commissione

Miguel ARIAS CAÑETE

Membro della Commissione


(1)  GU L 115 del 25.4.2013, pag. 39.


ALLEGATO

1.   INTRODUZIONE

1.1.   Obiettivo degli orientamenti

La raccomandazione della Commissione «Orientamenti sui criteri di parità di trattamento e di trasparenza che la Rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione per l’elettricità (ENTSO-E) e la Rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione per il gas (ENTSO-G) sono tenute ad applicare in sede di elaborazione dei rispettivi piani decennali per lo sviluppo delle reti» («gli orientamenti») è conforme alle disposizioni del regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del consiglio, del 17 aprile 2013, sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee e che abroga la decisione n. 1364/2006/CE e che modifica i regolamenti (CE) n. 713/2009, (CE) n. 714/2009 e (CE) n. 715/2009 («il regolamento TEN-E») (1).

I piani decennali per lo sviluppo delle reti («TYNDP») nei settori dell’elettricità e del gas sono documenti di riferimento completi e aggiornati a livello europeo per le reti di trasmissione dell’elettricità e del gas. Si tratta di documenti biennali che presentano una panoramica dei piani di espansione considerati necessari affinché la rete di trasmissione possa agevolare il conseguimento degli obiettivi della politica energetica dell’UE. I TYNDP costituiscono la base per la definizione dell’elenco dei progetti di interesse comune (PIC) nei settori dell’elettricità e del gas. Solo i progetti che figurano nei rispettivi TYNDP possono presentare domanda per essere riconosciuti come PIC e la loro valutazione si basa in larga misura sulle analisi dei costi-benefici specifici fornite dai TYNDP per ciascun progetto.

I presenti orientamenti illustrano il quadro giuridico di riferimento per l’elaborazione e l’adozione dei TYNDP. Essi mirano a far sì che il procedimento di inclusione dei progetti nel TYNDP sia equo, non discriminatorio e trasparente definendo una struttura, un contenuto e dei princìpi in grado di garantire la coerenza tra i due procedimenti TYNDP e l’interpretazione uniforme dei principi e delle norme applicabili dalle due ENTSO. Gli orientamenti forniscono un quadro di riferimento generale per l’adozione, la revisione e l’applicazione dei documenti di attuazione pratica che sia l’ENTSO-E sia l’ENTSO-G sono tenute ad adottare e utilizzare al fine di garantire la parità di trattamento e la trasparenza nell’ambito di tali esercizi.

L’elaborazione dei presenti orientamenti è richiesta dall’allegato III, punto 2, paragrafo 5 del regolamento TEN-E relativo al procedimento di definizione degli elenchi regionali nell’ambito del processo di individuazione dei progetti di interesse comune (PIC): «[…] la Commissione definisce orientamenti sui criteri che la REGST per l’elettricità [ENTSO-E] e la REGST per il gas [ENTSO-G] sono tenute ad applicare in sede di elaborazione dei rispettivi piani decennali di sviluppo delle reti di cui ai punti 3 e 4, al fine di garantire la parità di trattamento e la trasparenza del procedimento». Le disposizioni concernenti i procedimenti TYNDP istituiti a norma degli orientamenti saranno applicabili a ogni progetto valutato ai fini dell’inclusione nel TYNDP pertinente, a prescindere dall’intenzione del promotore di presentarlo o meno come candidato nell’ambito del successivo processo di selezione dei PIC.

I presenti orientamenti non sono giuridicamente vincolanti. Tutti i futuri metodi, strumenti e calendari di cui l’ENTSO-E e l’ENTSO-G si dovranno avvalere nel corso dell’elaborazione dei rispettivi TYNDP dovrebbero conformarsi pienamente ai requisiti previsti dai regolamenti (CE) n. 714/2009 (2) e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), dal regolamento TEN-E e dagli orientamenti.

1.2.   Destinatari

L’ENTSO-E e l’ENTSO-G sono destinatarie dei presenti orientamenti. I criteri applicati dalle ENTSO ai sensi del presente documento avranno un impatto su:

tutti i promotori che prevedono di sviluppare un progetto di infrastruttura di trasmissione dell’elettricità che sia situato, interamente o parzialmente, in almeno un paese rappresentato nell’ENTSO-E e che sia considerato di rilevanza europea (4) e sui promotori che prevedono di sviluppare progetti di stoccaggio di elettricità all’interno dell’Unione europea, nel rispetto dei limiti tecnici fissati nell’allegato II del regolamento TEN-E, o qualsiasi attrezzatura o installazione essenziale affinché il sistema possa funzionare in maniera sicura, protetta ed efficiente.

tutti i promotori che prevedono di sviluppare un progetto di infrastruttura per il gas di rilevanza europea: gasdotto di trasmissione; impianti di stoccaggio sotterranei; impianti di ricevimento, stoccaggio e rigassificazione o decompressione per il gas naturale liquefatto (GNL) o il gas naturale compresso (CNG) o qualsiasi apparecchiatura o installazione essenziale affinché il sistema funzioni in maniera sicura, protetta ed efficiente o per installare la capacità bidirezionale.

2.   I PIANI DECENNALI PER LO SVILUPPO DELLE RETI (TYNDP)

2.1.   Obblighi giuridici

Il TYNDP dell’elettricità e quello del gas sono elaborati dalla rispettiva ENTSO a norma dell’articolo 8 del regolamento (CE) n. 714/2009, per l’uno, e dell’articolo 8 del regolamento (CE) n. 715/2009 per l’altro. I piani decennali non vincolanti per lo sviluppo delle reti a livello dell’Unione sono adottati e pubblicati ogni due anni e includono la modellizzazione della rete integrata, l’elaborazione di scenari, previsioni sull’adeguatezza della domanda o dell’offerta a livello europeo (a seconda del caso) e la valutazione della resilienza del sistema.

I TYNDP si basano sui piani di investimento nazionali, tenendo conto dei piani di investimento regionali e, se del caso, degli aspetti a livello di Unione della pianificazione di rete; sono inoltre sottoposti all’analisi dei costi-benefici usando la metodologia definita nel regolamento TEN-E. Per quanto riguarda le interconnessioni transfrontaliere, i TYNDP si basano anche sulle ragionevoli esigenze di vari utenti di sistema, includono impegni a lungo termine di investitori e individuano le lacune in materia di investimenti, in particolare per quanto riguarda le capacità transfrontaliere.

A norma dell’articolo 9, paragrafo 2, dei regolamenti (CE) n. 714/2009 e (CE) n. 715/2009 e dell’articolo 6, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), l’Agenzia per la cooperazione fra i regolatori dell’energia («l’Agenzia») fornisce pareri debitamente motivati sui progetti di TYNDP e trasmette alle ENTSO raccomandazioni se ritiene che i progetti non siano conformi ai principi di non discriminazione, di una concorrenza effettiva e del funzionamento efficace dei mercati interni o ad un’interconnessione transfrontaliera di livello sufficiente cui possono accedere parti terze.

In occasione dell’elaborazione dei TYNDP, le ENTSO hanno l’obbligo giuridico (6) di condurre consultazioni ad ampio raggio. Le consultazioni devono svolgersi in una fase iniziale e in modo aperto e trasparente, coinvolgendo tutti i partecipanti al mercato interessati, le autorità nazionali di regolamentazione e le altre autorità nazionali, nonché le imprese di erogazione e di produzione. Devono enucleare i pareri e le proposte di tutte le parti competenti nel corso del processo decisionale. Tutti i documenti e i verbali relativi alle consultazioni devono essere resi pubblici.

Il regolamento TEN-E, che stabilisce il processo di individuazione dei PIC, esige che i progetti candidati per il settore del gas e per quello dell’energia facciano parte del TYNDP pertinente come condizione preliminare alla loro inclusione negli elenchi di PIC a livello dell’Unione (7).

Infine, l’ENTSO-G ha l’obbligo giuridico di garantire coerenza e armonizzazione tra le prospettive di controllo della qualità del gas a lungo termine, pubblicate con cadenza biennale, e il TYNDP del gas in fase di elaborazione nello stesso periodo. Il processo di consultazione dei portatori di interessi per il TYNDP deve essere ampliato per includere il tema della qualità del gas.

2.2.   Principi che le ENTSO devono rispettare nel corso del procedimento TYNDP

Al fine di garantire la parità di trattamento e la trasparenza dei procedimenti TYNDP e sotto il controllo dell’Agenzia, come previsto dall’articolo 9 dei regolamenti (CE) n. 714/2009 e (CE) n. 715/2009, l’ENTSO-E e l’ENTSO-G dovrebbero:

organizzare, per i propri TYNDP, procedimenti trasparenti e non discriminatori volti a individuare e includere tutti i progetti europei pertinenti di infrastrutture per l’elettricità e il gas, rispettivamente, a prescindere dallo status dei promotori dei progetti (membri delle ENTSO o meno);

pubblicizzare i procedimenti TYNDP, consultare i portatori di interessi in vista delle tappe principali del processo decisionale e in merito ai progetti di TYNDP e rendere possibile il loro coinvolgimento nel procedimento. In caso di necessità e su richiesta delle ENTSO, alle pertinenti associazioni dei portatori di interessi può essere affidato, su base puntuale, un ruolo consultivo nei procedimenti. Le pertinenti associazioni dei portatori di interessi possono anche essere informate regolarmente circa i procedimenti TYNDP in corso;

garantire la trasparenza dei dati in entrata e in uscita dei procedimenti TYNDP conformemente alla metodologia dell’analisi costi-benefici (ACB), ad esempio mettendo le parti interessate nelle condizioni di comprendere la valutazione effettuata dalle ENTSO;

garantire ai promotori dei progetti, dal momento della candidatura fino alla finalizzazione del TYNDP, un accesso equo e non discriminatorio alle informazioni sulla valutazione del proprio progetto effettuata secondo la metodologia ACB.

Al fine di garantire la coerenza tra i TYNDP e il processo di selezione dei PIC, le ENTSO dovrebbero consultare e informare regolarmente la Commissione e l’Agenzia in merito ai procedimenti TYNDP e, in particolare, all’inclusione e alla valutazione dei progetti. Ciò permetterà alle ENTSO di accogliere le raccomandazioni della Commissione e dell’Agenzia in tempo utile per finalizzare i rispettivi TYNDP.

3.   PRESENTAZIONE DI PROGETTI AI FINI DELL’INCLUSIONE NEL TYNDP

I TYNDP per l’elettricità e per il gas devono includere tutti i progetti europei pertinenti di infrastrutture per l’elettricità e il gas come stabilito dal regolamento (UE) n. 347/2013.

Al fine di garantire 1) un procedimento equo e non discriminatorio di inclusione dei progetti nei TYNDP, 2) la trasparenza del procedimento e 3) la coerenza globale degli approcci, l’ENTSO-E e l’ENTSO-G dovrebbero raccogliere e convalidare in tempo utile tutte le candidature di progetti, prevedendo:

un periodo di candidatura di durata adeguata affinché i promotori possano presentare i progetti e le informazioni necessarie, fornendo anche tutti i dettagli pratici pertinenti per l’inclusione nel TYNDP; le date di inizio e di fine del periodo di candidatura saranno pubblicate sui siti web delle ENTSO. Nel corso del procedimento, tutti i promotori di progetti dovrebbero essere soggetti alle stesse scadenze. I promotori dovrebbero avere accesso alle stesse informazioni nel corso del procedimento e, se un promotore chiede chiarimenti o informazioni supplementari riguardo al procedimento in generale, le ENTSO dovrebbero trasmetterle anche a tutti gli altri promotori a cui potrebbero interessare;

un periodo di verifica di durata sufficiente per accertare che tutte le candidature contengano dati affidabili riguardo a progetti di infrastrutture comparabili (ad esempio, fase di sviluppo e data di messa in servizio) e che tra l’ENTSO-E o l’ENTSO-G e ciascun promotore vi sia una buona intesa circa i dati del progetto;

la pubblicazione sul sito web di ciascuna ENTSO, entro un lasso di tempo ragionevole, dell’elenco dei progetti valutati ai fini dell’inclusione nel rispettivo TYNDP, per garantire la trasparenza e la rapida disponibilità delle informazioni identificative fondamentali di ciascun progetto;

una consultazione pubblica di durata adeguata affinché chiunque sia interessato possa fornire un riscontro su ciascun progetto di TYNDP;

4.   DOCUMENTI DI ATTUAZIONE PRATICA DELLE ENTSO

Per garantire l’attuazione degli orientamenti e il rispetto dei princìpi sopra elencati, l’ENTSO-E e l’ENTSO-G devono elaborare specifici documenti di attuazione pratica intesi a fornire ai promotori indicazioni sulle fasi procedurali e sulle informazioni da presentare ai fini dell’inclusione del loro progetto nel TYNDP pertinente.

Tali documenti dovrebbero essere elaborati e adottati dalla rispettiva ENTSO dopo aver consultato i portatori di interessi e tenendo debitamente conto delle raccomandazioni della Commissione e dell’Agenzia.

Nell’ambito dei successivi procedimenti TYNDP, l’ENTSO competente può avviare il processo di revisione e di aggiornamento dei documenti di attuazione pratica previa consultazione con la Commissione e con l’Agenzia o su richiesta della Commissione.

Poiché l’inclusione di proposte di progetto non appropriate inciderebbe sulla modellizzazione delle reti dell’elettricità e del gas, mettendo potenzialmente a rischio la tempestiva adozione dei TYNDP e l’obiettivo della trasparenza per quanto riguarda lo sviluppo delle reti elettriche e del gas nell’Unione di cui al considerando 9 del regolamento (CE) n. 714/2009 e al considerando 18 del regolamento (CE) n. 715/2009, l’ENTSO-E e l’ENTSO-G dovrebbero definire, nei propri documenti di attuazione pratica, dei criteri di inclusione o esclusione dei progetti presentati. Tutti i progetti considerati atti a figurare nel TYNDP dovrebbero rispettare i requisiti amministrativi e tecnici descritti nei documenti di attuazione pratica della rispettiva ENTSO.

I documenti di attuazione pratica dovrebbero illustrare brevemente i procedimenti TYNDP, ivi comprese le scadenze di ciascuna fase del TYNDP e la loro relazione con il processo di selezione dei PIC, ed elencare i criteri tecnici da rispettare affinché un progetto possa diventare parte del TYNDP pertinente. Tali criteri possono essere raggruppati in diverse categorie e applicati di conseguenza, a seconda del tipo di promotore del progetto, del tipo di infrastruttura che il progetto permetterebbe di realizzare e dello stato di avanzamento del progetto stesso, garantendo nel contempo la trasparenza del procedimento e la parità di trattamento di tutti i promotori di progetti coinvolti. I promotori di progetti che già figuravano nei precedenti TYNDP devono presentare ufficialmente una nuova domanda di inclusione nel TYNDP in fase di elaborazione. Tuttavia, se un determinato progetto figurava nei TYNDP precedenti, può essere candidato all’inclusione nel TYNDP in corso tramite un procedimento semplificato, che dovrà essere descritto nei documenti di attuazione pratica delle ENTSO.

La decisione finale in merito all’inclusione di un progetto nell’elenco dei progetti del TYNDP spetta all’ENTSO competente e qualsiasi decisione di esclusione deve essere debitamente suffragata.

4.1.   Criteri amministrativi e tecnici riguardanti i promotori dei progetti e i progetti valutati ai fini dell’inclusione nel TYNDP

I criteri amministrativi e tecnici dovrebbero essere elaborati tenendo in considerazione i seguenti aspetti:

i promotori che prevedono di sviluppare un progetto di infrastruttura e di richiederne l’inclusione nel TYNDP pertinente dovrebbero dimostrare la propria credibilità in termini di capacità finanziarie e di competenze tecniche necessarie per realizzare il progetto, autonomamente o avvalendosi di subappaltatori. A prescindere dalla categoria in cui rientrano i promotori dei progetti di infrastrutture energetiche, il procedimento di inclusione nel TYNDP dovrebbe essere fondato su criteri amministrativi che garantiscano loro un trattamento equo e non discriminatorio, permettendo nel contempo di dimostrare la solidità dei progetti in questione;

i promotori dovrebbero, in base al suo stato di avanzamento, dimostrare la solidità del progetto valutato ai fini dell’inclusione nel TYNDP pertinente e apportare elementi giustificativi che permettano alle ENTSO di giudicarne la rilevanza a livello europeo. A prescindere dalla categoria in cui rientrano i promotori di progetti di infrastrutture energetiche, i progetti valutati ai fini dell’inclusione nel TYNDP pertinente dovrebbero soddisfare determinati criteri tecnici minimi che saranno definiti nel documento di attuazione pratica della rispettiva ENTSO. I requisiti tecnici e le relative soglie minime, ove applicabili, dovrebbero essere intesi a garantire che i progetti siano di rilevanza europea dal punto di vista commerciale o della sicurezza dell’approvvigionamento;

per quanto riguarda la dimostrazione della solidità dei progetti valutati ai fini dell’inclusione nel TYNDP, i promotori dovrebbero essere tenuti ad apportare elementi che attestino le azioni già intraprese al fine di avviare e/o intraprendere l’attuazione del proprio progetto (ad esempio status di PIC, inclusione nell’ultimo piano di sviluppo nazionale disponibile, accordi sottoscritti tra i ministeri o le autorità di regolamentazione dei paesi interessati, esecuzione di studi di pre-fattibilità/fattibilità ecc.). Quando richiedono ai promotori di provare le proprie capacità finanziarie e le competenze tecniche necessarie per la realizzazione del progetto o di dimostrarne la solidità, le ENTSO dovranno assicurarsi che i requisiti non siano sproporzionati per le diverse categorie di promotori di progetti. Se l’applicazione di requisiti diversi è giustificata, le ENTSO dovrebbero garantire che a tutti i promotori di progetti siano richiesti un livello di dettaglio ed elementi giustificativi simili o corrispondenti.

4.2.   Gestione dei dati

4.2.1.   Uso dei dati e accesso pubblico agli stessi

La documentazione amministrativa fornita dai promotori durante la fase di presentazione dei progetti e inerente al loro status giuridico, alla loro capacità finanziaria e alla loro competenza tecnica, come previsto alla sezione 4.1), dovrebbe essere usata dalle ENTSO esclusivamente per garantire la conformità ai criteri definiti nei rispettivi documenti di attuazione pratica e, in linea con il regolamento interno delle ENTSO, dovrebbe essere considerata riservata, a meno che non sia già pubblica.

Le informazioni tecniche fornite dai promotori e i benefici dei progetti, valutati secondo la metodologia ACB, dovrebbero essere resi pubblici dalle ENTSO nell’ambito dei rispettivi procedimenti TYNDP.

I dati relativi ai costi presentati dai promotori per i progetti da includere nei TYNDP saranno resi pubblici dalle ENTSO. Possono applicarsi delle deroghe per i dati dichiarati riservati dai rispettivi promotori. Se del caso, tali deroghe saranno precisate nei documenti di applicazione pratica delle ENTSO.

Tuttavia, nell’ambito dell’esercizio di selezione dei PIC, i gruppi regionali istituiti a norma del regolamento TEN-E dovrebbero avere accesso a tutti i dati relativi ai costi presentati dai promotori dei progetti durante i procedimenti TYNDP.

I risultati aggregati o generali della valutazione possono essere pubblicati dall’ENTSO-E e dall’ENTSO-G o utilizzati in occasione di eventi pubblici nel rispetto dei documenti di attuazione e dei regolamenti interni delle ENTSO.

4.2.2.   Correzione dei dati in entrata

Qualora le informazioni e i dati tecnici forniti per un progetto non siano corretti alla luce degli orientamenti e dei documenti di attuazione pratica delle ENTSO, il promotore del progetto dovrebbe avere la possibilità di trasmettere all’ENTSO competente le informazioni corrette durante il periodo di verifica della coerenza, entro il termine stabilito dai documenti di attuazione pratica dell’ENTSO e prima della fine della consultazione pubblica sul TYNDP.

Questo periodo dovrebbe essere scandito da un calendario chiaramente predefinito, che garantisca tempo sufficiente per presentare le informazioni corrette in modo appropriato e per procedere a eventuali scambi di informazioni o chiarimenti necessari tra l’ENTSO competente e il promotore del progetto in questione.

In caso di incoerenze nelle correzioni delle informazioni, l’ENTSO-E e l’ENTSO-G, a seconda del caso, dovrebbero discutere con i promotori del progetto e giungere a una conclusione in merito alla sua inclusione nell’elenco di progetti del TYNDP. Tutte le decisioni dell’ENTSO-E e dell’ENTSO-G in merito alle correzioni di informazioni relative a un progetto dovrebbero essere motivate, almeno con la ragione per cui le modifiche richieste sono state accettate o rifiutate, e condivise con i promotori dei progetti interessati, la Commissione e l’Agenzia. Se le incoerenze sono tali da incidere sull’inclusione di un progetto nel TYNDP, le ENTSO possono consultare la Commissione e l’Agenzia prima di prendere una decisione sul caso.

Poiché i progetti sono in continua evoluzione dal momento della presentazione ai fini dell’inclusione nel TYNDP alla pubblicazione del TYNDP, per motivi di chiarezza i TYNDP dovrebbero indicare esplicitamente il termine di validità dei dati dei progetti.

Le scadenze gestibili stabilite per la fase di correzione dei dati in entrata non devono compromettere il calendario generale del procedimento TYNDP e dovrebbero essere definite chiaramente nei documenti di applicazione pratica delle ENTSO.

4.2.3.   Accesso dei promotori ai risultati della valutazione e ai dati TYNDP

Ove pertinente e in conformità con la metodologia ACB, le ENTSO dovrebbero trasmettere ai promotori i risultati della valutazione dei loro progetti con il dovuto anticipo rispetto alle consultazioni sui progetti di TYNDP. Qualora lo richiedessero, i promotori dovrebbero avere la possibilità di partecipare a un incontro bilaterale con i rappresentanti delle rispettive ENTSO al fine di comprendere meglio i risultati della valutazione del proprio progetto.

In aggiunta ai risultati pubblicati nella relazione sul TYNDP, ogni promotore ha il diritto di accedere a informazioni più dettagliate sul proprio progetto, nella misura in cui l’ENTSO-E e l’ENTSO-G ne dispongano nell’ambito del processo di valutazione.

Per motivi di parità di trattamento, l’ENTSO competente dovrebbe inoltre mettere a disposizione dei promotori che ne facciano richiesta, non appena tecnicamente possibile e con il dovuto anticipo rispetto all’adozione del TYNDP, i dati in entrata e in uscita (ivi comprese le ipotesi commerciali e di modellizzazione della rete) al fine di spiegare in dettaglio la valutazione.

4.2.4.   Diritto dei promotori di chiedere un riesame della valutazione del progetto

In caso di disaccordo con l’ENTSO competente per quanto riguarda la valutazione effettuata secondo la metodologia ACB, il promotore dovrebbe avere il diritto di chiedere un riesame della valutazione del proprio progetto. La richiesta dovrebbe essere debitamente motivata e suffragata da parte del promotore.

In fase di riesame le ENTSO dovrebbero consultare la Commissione e l’Agenzia e, se ritenuto necessario, possono consultare su base puntuale anche i portatori di interessi al momento di valutare le giustificazioni dei promotori dei progetti. La decisione finale dell’ENTSO competente dovrebbe tenere in debita considerazione le opinioni espresse.

I seguenti elementi non possono essere oggetto di discussione durante questa fase di riesame, in quanto si ritiene che siano già stati discussi con i portatori di interessi in una fase precedente del procedimento, concordati e finalizzati: ipotesi di scenari e relativi dati, metodologie ACB e dati di progetto presentati nel quadro del procedimento.


(1)  GU L 115 del 25.4.2013, pag. 39.

(2)  GU L 211 del 14.8.2009, pag. 15.

(3)  GU L 211 del 14.8.2009, pag. 36.

(4)  Ai sensi del regolamento (CE) n. 714/2009 e del regolamento (CE) n. 715/2009, è opportuno che i piani per lo sviluppo delle reti includano reti di trasporto dell’elettricità e del gas sostenibili e le necessarie interconnessioni regionali, rilevanti sotto il profilo commerciale o della sicurezza dell’approvvigionamento.

(5)  GU L 211 del 14.8.2009, pag. 1.

(6)  Articolo 10 del regolamento (CE) n. 714/2009 e del regolamento (CE) n. 715/2009.

(7)  Considerando 21 e allegato III, punto 2, paragrafi 3 e 4, del regolamento TEN-E.