27.12.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 329/13


DECISIONE (UE) 2018/2059 DEL CONSIGLIO

del 29 novembre 2018

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto SEE in merito alla modifica dell'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo (1), in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

L'accordo sullo Spazio economico europeo (2) («accordo SEE») è entrato in vigore il 1O gennaio 1994.

(2)

A norma dell'articolo 98 dell'accordo SEE, il comitato misto SEE può decidere di modificarne, tra l'altro, l'allegato IX che contiene disposizioni sui servizi finanziari.

(3)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

(4)

Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio (4).

(5)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2016/1675 della Commissione (5).

(6)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato IX dell'accordo SEE.

(7)

La posizione dell'Unione in sede di comitato misto SEE dovrebbe pertanto basarsi sui progetti di decisione acclusi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione in sede di comitato misto SEE in merito alla proposta di modifica dell'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE deve basarsi sui progetti di decisione del comitato misto SEE acclusi alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 29 novembre 2018

Per il Consiglio

La presidente

M. SCHRAMBÖCK


(1)  GU L 305 del 30.11.1994, pag. 6.

(2)  GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3.

(3)  Regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006 (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 1).

(4)  Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).

(5)  Regolamento delegato (UE) 2016/1675 della Commissione, del 14 luglio 2016, che integra la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio individuando i paesi terzi ad alto rischio con carenze strategiche (GU L 254 del 20.9.2016, pag. 1).


PROGETTO DI

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. …/2018

del …

che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006 (1).

(2)

Il regolamento (UE) 2015/847 abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006, che è integrato nell'accordo SEE e deve pertanto essere abrogato ai sensi del medesimo.

(3)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato IX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato IX dell'accordo SEE è così modificato:

1)

il testo del punto 23ba (Direttiva 2006/70/CE della Commissione) è sostituito da quanto segue:

«32015 R 0847: Regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006 (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 1).

Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

In deroga agli articoli 4-6, per quanto riguarda i trasferimenti di fondi in franchi svizzeri effettuati in Liechtenstein, dal Liechtenstein e verso il Liechtenstein nell'ambito della sua unione monetaria con la Svizzera, su richiesta del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario i dati informativi di cui agli articoli 4-6 vengono raccolti e messi a disposizione entro tre giorni lavorativi, ma non devono essere trasmessi immediatamente insieme ai trasferimenti di fondi come previsto dagli articoli 4-6. La presente deroga si applica per un periodo transitorio che scade il 31 dicembre 2022.»;

2)

il testo del punto 23d (Regolamento (CE) n. 1781/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio) è soppresso.

Articolo 2

Il testo del regolamento (UE) 2015/847 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il […], a condizione che siano state eseguite tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1), oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del comitato misto SEE n. …/…, del … (2) [che integra la quarta direttiva antiriciclaggio (celex 32015L0849) nell'accordo SEE].

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il

Per il comitato misto SEE

Il presidente

I segretari del comitato misto SEE


(1)  GU L 141 del 5.6.2015, pag. 1.

(*1)  [Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.] [Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.]

(2)  GU L …


PROGETTO DI

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. …/…

del …

che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2016/1675 della Commissione, del 14 luglio 2016, che integra la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio individuando i paesi terzi ad alto rischio con carenze strategiche (2).

(3)

La direttiva (UE) 2015/849 abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (4), che sono integrate nell'accordo SEE e devono pertanto essere abrogate ai sensi del medesimo.

(4)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato IX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato IX dell'accordo SEE è così modificato:

1)

il testo del punto 23b (Direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è sostituito da quanto segue:

«32015 L 0849: Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).

Ai fini del presente accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come segue:

a)

all'articolo 3, paragrafo 4, la lettera d) è sostituita da quanto segue:

“la frode ai danni degli interessi finanziari dell'Unione, qualora sia perlomeno grave, quale definita in appresso:

i)

in materia di spese, qualsiasi azione od omissione intenzionale concernente:

l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi, inesatti o incompleti, da cui consegua la percezione o la ritenzione illecita di fondi provenienti dal bilancio generale dell'Unione europea o dai bilanci gestiti dall'Unione europea o per conto di essa;

la mancata comunicazione di un'informazione in violazione di un obbligo specifico, da cui consegua lo stesso effetto;

la distrazione di tali fondi per fini diversi da quelli per cui erano stati inizialmente concessi;

ii)

in materia di entrate, quali definite dalla decisione 2000/597/CE, Euratom del Consiglio, del 29 settembre 2000, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (5), qualsiasi azione od omissione intenzionale concernente:

l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o documenti falsi, inesatti o incompleti da cui consegua la diminuzione illegittima di risorse del bilancio generale dell'Unione europea o dei bilanci gestiti dall'Unione europea o per conto di essa;

la mancata comunicazione di un'informazione in violazione di un obbligo specifico, da cui consegua lo stesso effetto;

la distrazione di un beneficio lecitamente ottenuto, da cui consegua lo stesso effetto.

Per frode grave si intende qualsiasi frode riguardante un importo minimo non superiore a 50 000 EUR.”».

2)

Il testo del punto 23ba (Direttiva 2006/70/CE della Commissione) è sostituito dal seguente:

«32016 R 1675: Regolamento delegato (UE) 2016/1675 della Commissione, del 14 luglio 2016, che integra la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio individuando i paesi terzi ad alto rischio con carenze strategiche (GU L 254 del 20.9.2016, pag. 1).».

3)

Al punto 31bc (Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto il seguente trattino:

«—

32015 L 0849: Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015 (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).».

Articolo 2

I testi della direttiva (UE) 2015/849 e del regolamento delegato (UE) 2016/1675 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il […], a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il

Per il comitato misto SEE

Il presidente

I segretari del comitato misto SEE


(1)  GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73.

(2)  GU L 254 del 20.9.2016, pag. 1.

(3)  GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15.

(4)  GU L 214 del 4.8.2006, pag. 29.

(5)  GU L 253 del 7.10.2000, pag. 42.

(*1)  [Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.] [Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.]

Dichiarazione degli Stati EFTA

relativa alla decisione n. […] che integra la direttiva (UE) 2015/849 nell'accordo SEE

La direttiva (UE) 2015/849 contiene disposizioni con riferimenti ad atti adottati ai sensi del titolo V del TFUE. Si ricorda che l'integrazione di atti contenenti tali disposizioni nell'accordo SEE viene effettuata fermo restando che la normativa dell'Unione europea adottata ai sensi del titolo V del TFUE non rientra nell'ambito di applicazione dell'accordo SEE.

Dichiarazione congiunta delle parti contraenti

relativa alla decisione n. […] che integra la direttiva (UE) 2015/849 nell'accordo SEE

Le parti contraenti hanno convenuto di inserire la frode grave ai danni degli interessi finanziari dell'Unione europea nell'elenco dei reati-presupposto del riciclaggio di denaro. Per motivi pratici, la quarta direttiva antiriciclaggio (direttiva (UE) 2015/84) è stata integrata senza un accordo di reciprocità inteso a tutelare anche gli interessi finanziari degli Stati SEE EFTA. Tuttavia, i principi di reciprocità e omogeneità stabiliti nell'articolo 1 dell'accordo SEE e nel suo considerando 4, restano pienamente applicabili anche alla tutela reciproca contro le attività criminose che ledono gli interessi finanziari delle parti contraenti quali definiti nella [presente decisione].