20.12.2018   

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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 325/50


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/2031 DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 2018

che stabilisce, per un periodo di tempo limitato, che il quadro normativo applicabile alle controparti centrali del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è equivalente, in conformità del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (1), in particolare l'articolo 25, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)

Il 29 marzo 2017 il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord («il Regno Unito») ha notificato l'intenzione di recedere dall'Unione a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea. I trattati cesseranno di essere applicabili al Regno Unito a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo di recesso o, in mancanza di tale accordo, due anni dopo la notifica, ossia dal 30 marzo 2019, salvo che il Consiglio europeo, d'intesa con il Regno Unito, decida all'unanimità di prorogare tale termine.

(2)

Come annunciato nella comunicazione della Commissione del 13 novembre 2018«Prepararsi al recesso del Regno Unito dall'Unione europea del 30 marzo 2019: un piano d'azione per ogni evenienza» (2) («il piano d'azione per ogni evenienza»), un recesso senza accordo potrebbe comportare rischi per la stabilità finanziaria dell'Unione e dei suoi Stati membri. Per prevenire tali rischi, è giustificato e nell'interesse dell'Unione e dei suoi Stati membri garantire, per un periodo di tempo limitato, che le controparti centrali («CCP») che sono già state autorizzate nel Regno Unito («CCP del Regno Unito») possano continuare a prestare servizi di compensazione nell'Unione dopo il 29 marzo 2019.

(3)

La compensazione centrale accresce la trasparenza del mercato, attenua i rischi di credito e riduce i rischi di contagio in caso di default di uno o più partecipanti della CCP. La fornitura di tali servizi è pertanto fondamentale per garantire la stabilità finanziaria. Una perturbazione nella fornitura di servizi di compensazione potrebbe incidere anche sull'attuazione della politica monetaria delle banche centrali quando le operazioni sono compensate nella valuta emessa da una banca centrale dell'Unione. Inoltre, gli strumenti finanziari compensati dalle CCP sono essenziali anche per gli intermediari finanziari e i loro clienti, ad esempio per coprire i rischi di tasso di interesse, e una perturbazione nella fornitura di servizi di compensazione potrebbe pertanto determinare rischi anche per l'economia reale dell'Unione.

(4)

Al 31 dicembre 2017 l'importo nozionale in essere dei derivati OTC era pari a più di 500 000 miliardi di euro a livello mondiale, di cui i derivati su tassi di interesse rappresentano più del 75 % e i derivati su tassi di cambio quasi il 20 %. Il 30 % circa di tutti i derivati OTC è denominato in euro e in altre valute dell'Unione. Il mercato della compensazione centrale degli strumenti derivati OTC è altamente concentrato, in particolare il mercato della compensazione centrale di derivati OTC su tassi di interesse, di cui il 97 % circa è compensato presso una CCP del Regno Unito (3).

(5)

A partire dal 30 marzo 2019 le CCP del Regno Unito saranno «CCP di paesi terzi» e, in quanto tali, potranno prestare servizi di compensazione solo se sono riconosciute dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA), in conformità dell'articolo 25 del regolamento (UE) n. 648/2012. In assenza del riconoscimento delle CCP del Regno Unito, le controparti stabilite nell'Unione non potranno compensare nelle CCP del Regno Unito i derivati OTC soggetti all'obbligo di compensazione a norma dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 648/2012. Tale situazione potrebbe comportare difficoltà temporanee per tali controparti nell'adempimento dei loro obblighi di compensazione che, a loro volta, potrebbero mettere a repentaglio la stabilità finanziaria e l'attuazione della politica monetaria dell'Unione e dei suoi Stati membri. Come annunciato nel piano d'azione per ogni evenienza, è pertanto necessario che, in tale situazione eccezionale, le disposizioni legislative e di vigilanza che disciplinano le CCP del Regno Unito siano considerate equivalenti per un periodo di tempo strettamente limitato e in presenza di determinate condizioni, in modo che tali CCP possano continuare a prestare servizi di compensazione nell'Unione.

(6)

A norma dell'articolo 25, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 648/2012, tre sono le condizioni che devono essere soddisfatte per stabilire che le disposizioni legislative e di vigilanza di un paese terzo in materia di CCP ivi autorizzate sono equivalenti a quelle previste dallo stesso regolamento.

(7)

In primo luogo, le disposizioni legislative e di vigilanza del paese terzo devono assicurare che le CCP di tale paese terzo soddisfino requisiti giuridicamente vincolanti equivalenti ai requisiti di cui al titolo IV del regolamento (UE) n. 648/2012. Fino al 29 marzo 2019 il regolamento (UE) n. 648/2012 è direttamente applicabile nel Regno Unito e le CCP del Regno Unito autorizzate a norma dell'articolo 14 di tale regolamento devono di conseguenza conformarsi ai requisiti di quest'ultimo. Nell'ambito della legge del 2018 relativa al recesso dall'Unione europea [European Union (Withdrawal) Act 2018], il 26 giugno 2018 il Regno Unito ha integrato le disposizioni del regolamento (UE) n. 648/2012 nel diritto interno del Regno Unito con effetto a decorrere dalla data del recesso del Regno Unito dall'Unione.

(8)

In secondo luogo, le disposizioni legislative e di vigilanza del paese terzo devono garantire che le CCP stabilite nel paese terzo siano soggette su base continuativa a una vigilanza e a misure effettive miranti a far rispettare le norme. Fino al 29 marzo 2019 le CCP del Regno Unito sono soggette alla vigilanza della Banca d'Inghilterra, come stabilito dal diritto interno del Regno Unito in conformità del regolamento (UE) n. 648/2012 (4). Nell'ambito dell'integrazione del regolamento (UE) n. 648/2012 nel diritto interno del Regno Unito, la Banca d'Inghilterra rimane responsabile della vigilanza delle CCP e i suoi poteri di vigilanza e di esecuzione per quanto riguarda le controparti centrali rimarranno sostanzialmente invariati.

(9)

In terzo luogo, il quadro normativo del paese terzo deve prevedere un sistema equivalente effettivo per il riconoscimento di CCP autorizzate a norma di regimi giuridici di paesi terzi, che è garantito dall'integrazione del sistema di equivalenza di cui all'articolo 25 del regolamento (UE) n. 648/2012 nel diritto interno del Regno Unito.

(10)

La Commissione conclude che le disposizioni legislative e di vigilanza del Regno Unito applicabili alle CCP del Regno Unito il giorno successivo al suo recesso dall'Unione soddisfano le condizioni di cui all'articolo 25, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 648/2012.

(11)

Tuttavia, la presente decisione si basa sulle disposizioni legislative e di vigilanza applicabili alle CCP del Regno Unito il giorno successivo al recesso del Regno Unito dall'Unione. Tali disposizioni legislative e di vigilanza dovrebbero essere considerate equivalenti solo se i requisiti applicabili alle CCP nel diritto interno del Regno Unito sono mantenuti e continuano ad essere effettivamente applicati e fatti rispettare su base continuativa. L'efficace scambio di informazioni e il coordinamento delle attività di vigilanza tra l'ESMA e la Banca d'Inghilterra costituiscono pertanto una condizione essenziale per mantenere la determinazione dell'equivalenza.

(12)

Tale scambio di informazioni impone la conclusione di accordi di cooperazione completi ed efficaci ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 648/2012. Tali accordi di cooperazione dovrebbero inoltre garantire la possibilità di condividere tutte le informazioni pertinenti con le autorità di cui all'articolo 25, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012, compresa la Banca centrale europea e gli altri membri del Sistema europeo di banche centrali, al fine di consultare tali autorità in merito allo status riconosciuto delle CCP del Regno Unito o qualora tali informazioni siano necessarie affinché tali autorità possano svolgere i loro compiti di vigilanza.

(13)

Nella situazione eccezionale di un recesso del Regno Unito dall'Unione senza accordo, gli accordi di cooperazione stabiliti a norma dell'articolo 25, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 648/2012 devono garantire che l'ESMA abbia accesso immediato, su base continuativa, a tutte le informazioni da essa richieste, le quali comprendono, tra l'altro, informazioni che consentono la valutazione di eventuali rischi concreti che le CCP del Regno Unito comportano, direttamente o indirettamente, per l'Unione o i suoi Stati membri. Gli accordi di cooperazione dovrebbero pertanto specificare i meccanismi e le procedure per lo scambio rapido di informazioni relative alle attività di compensazione delle CCP del Regno Unito per quanto riguarda gli strumenti finanziari denominati in valute dell'Unione, le sedi di negoziazione, i partecipanti diretti e le imprese figlie degli enti creditizi e delle imprese di investimento dell'Unione; gli accordi di interoperabilità con altre CCP; le risorse proprie; la composizione e la calibrazione dei fondi di garanzia in caso di inadempimento, i margini, le risorse liquide e i portafogli di garanzie, comprese le calibrazioni degli scarti di garanzia e le prove di stress; la rapida notifica di qualsiasi modifica riguardante le CCP del Regno Unito o le disposizioni legislative e di vigilanza del Regno Unito applicabili alle CCP del Regno Unito; nonché il meccanismo di rapida notifica all'ESMA di qualsiasi sviluppo riguardante le CCP del Regno Unito che possa incidere sulla politica monetaria dell'Unione.

(14)

La Commissione, in cooperazione con l'ESMA, monitorerà gli eventuali cambiamenti introdotti nelle disposizioni legislative e di vigilanza che riguardano le CCP del Regno Unito, gli sviluppi del mercato e l'efficacia della cooperazione in materia di vigilanza, compreso lo scambio rapido di informazioni tra l'ESMA e la Banca d'Inghilterra. La Commissione potrebbe effettuare un riesame in qualsiasi momento, qualora sviluppi significativi rendano necessario riesaminare l'equivalenza concessa con la presente decisione, anche nel caso in cui i termini degli accordi di cooperazione conclusi tra l'ESMA e la Banca d'Inghilterra non siano rispettati o non consentano una valutazione efficace del rischio che le CCP del Regno Unito comportano per l'Unione o i suoi Stati membri.

(15)

Alla luce delle incertezze che circondano le future relazioni tra il Regno Unito e l'Unione, nonché del loro potenziale impatto sulla stabilità finanziaria dell'Unione e dei suoi Stati membri e sull'integrità del mercato unico, la presente decisione dovrebbe cessare di produrre effetti il 30 marzo 2020. La valutazione contenuta nella presente decisione non pregiudica pertanto eventuali future valutazioni delle disposizioni legislative e di vigilanza del Regno Unito per le CCP e, in quanto tale, non dovrebbe essere invocata oltre le finalità della presente decisione.

(16)

È opportuno che la presente decisione entri in vigore con urgenza e si applichi solo a decorrere dal giorno successivo a quello in cui i trattati cessano di applicarsi nei confronti del Regno Unito e al suo interno, a meno che entro tale data sia entrato in vigore un accordo di recesso concluso con il Regno Unito o sia stato prorogato il periodo di due anni di cui all'articolo 50, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea.

(17)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere espresso dal comitato europeo dei valori mobiliari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ai fini dell'articolo 25 del regolamento (UE) n. 648/2012, le disposizioni legislative e di vigilanza del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, che consistono nella legge del 2000 sui servizi e sui mercati finanziari (Financial Services and Markets Act 2000) e nella legge del 2018 relativa al recesso dall'Unione europea [European Union (Withdrawal) Act 2018], applicabili alle controparti centrali già stabilite e autorizzate nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono considerate equivalenti ai requisiti stabiliti dal regolamento (UE) n. 648/2012.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Essa si applica a decorrere dal giorno successivo a quello in cui i trattati cessano di applicarsi nei confronti del Regno Unito e al suo interno a norma dell'articolo 50, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea.

Tuttavia, la presente decisione non si applica se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:

(a)

entro tale data è entrato in vigore un accordo di recesso concluso con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord a norma dell'articolo 50, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea;

(b)

è stata presa la decisione di prorogare il periodo di due anni di cui all'articolo 50, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea.

Essa cessa di produrre effetti il 30 marzo 2020.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1.

(2)  COM(2018) 880 final

(3)  Banca dei regolamenti internazionali, «Statistical release: OTC derivatives statistics at end December 2017», del 3 maggio 2018 (https://www.bis.org/publ/otc_hy1805.pdf).

(4)  Parte 5 dei regolamenti del 2013 in materia di derivati OTC, controparti centrali e repertori di dati sulle negoziazioni, recanti modifica della legge del 2000 sui servizi e sui mercati finanziari [The Financial Services and Markets Act 2000 (Over the Counter Derivatives, Central Counterparties and Trade Repositories) Regulations 2013].