17.12.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 320/35


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1994 DEL CONSIGLIO

dell'11 dicembre 2018

che autorizza la Croazia a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 168 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (1), in particolare l'articolo 395, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 168 della direttiva 2006/112/CE stabilisce il diritto del soggetto passivo di detrarre l'imposta sul valore aggiunto (IVA) assolta sui beni e sui servizi ottenuti da tale persona e utilizzati ai fini di sue operazioni soggette a imposta. L'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), di tale direttiva prevede l'obbligo di contabilizzare ai fini dell'IVA i beni destinati all'impresa per l'uso privato del soggetto passivo o per l'uso del suo personale o, più generalmente, per fini estranei all'impresa.

(2)

Con lettera protocollata dalla Commissione il 22 dicembre 2016, la Croazia ha chiesto l'autorizzazione ad applicare una misura speciale di deroga alle disposizioni della direttiva 2006/112/CE che disciplinano il diritto di detrarre l'imposta a monte in relazione all'acquisto e al leasing di aeromobili, natanti e autovetture, compresi l'acquisto di accessori per tali beni nonché i servizi erogati ivi afferenti. Dopo numerose discussioni con la Commissione la Croazia ha presentato una domanda modificata limitata alle autovetture, protocollata dalla Commissione il 17 settembre 2018.

(3)

La Commissione ha trasmesso la domanda della Croazia agli altri Stati membri con lettera del 21 settembre 2018. Con lettera del 24 settembre 2018 la Commissione ha comunicato alla Croazia che disponeva di tutti i dati che riteneva necessari per la valutazione della domanda.

(4)

I soggetti passivi in Croazia non hanno la facoltà di detrarre l'IVA sulle autovetture parzialmente utilizzate a fini professionali. La Croazia intende modificare la propria legislazione e consentire di detrarre l'IVA a monte in relazione alle autovetture.

(5)

La Croazia ritiene che sia spesso difficile da determinare accuratamente la misura in cui le autovetture sono utilizzate a fini privati o professionali e che, anche laddove possibile, sia spesso oneroso. Essa ritiene pertanto che sarebbe opportuno applicare la percentuale fissa per la detrazione dell'IVA. Sulla base delle stime, la Croazia ritiene che il limite del 50 % sia appropriato.

(6)

Secondo la Croazia, l'applicazione del limite percentuale fisso per la detrazione dell'IVA non genererà oneri o costi amministrativi supplementari per le imprese o per le amministrazioni fiscali, mentre sarà possibile detrarre l'IVA. L'introduzione della detrazione dell'IVA ridurrà l'interesse dei contribuenti ad acquisire beni e servizi connessi alle autovetture presso soggetti che effettuano un'attività non registrata.

(7)

Di conseguenza la Croazia ha chiesto l'autorizzazione, sulla base dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE, ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 168 di tale direttiva per limitare a una percentuale fissa il diritto a detrazione sulle autovetture («misura speciale»).

(8)

La limitazione del diritto alla detrazione dovrebbe applicarsi all'IVA versata sull'acquisto e sul leasing di autovetture, compresi l'acquisto di tutti i beni e i servizi erogati ivi afferenti. La presente decisione si applica unicamente ai veicoli a motore destinati al trasporto di persone e aventi non più di otto posti a sedere oltre a quello del conducente.

(9)

La misura speciale è volta a semplificare la procedura di addebitamento dell'imposta e contrastare l'evasione dell'IVA consentendo nel contempo la detrazione dell'IVA su autovetture parzialmente utilizzate a fini professionali. Considerato l'impatto potenzialmente positivo per le imprese e le amministrazioni, è opportuno concedere la misura speciale.

(10)

La misura speciale dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2019 ed essere temporalmente limitata al 31 dicembre 2021 affinché sia possibile valutare se la limitazione del 50 % rifletta correttamente il rapporto globale tra uso professionale e uso privato.

(11)

Qualora la Croazia ritenga che sia necessaria una proroga della misura speciale oltre il 2021, è opportuno che entro il 31 marzo 2021 presenti alla Commissione una richiesta di proroga, unitamente a una relazione comprendente un riesame della percentuale applicata.

(12)

La misura speciale avrà soltanto un'incidenza trascurabile sull'importo complessivo del gettito fiscale riscosso nella fase del consumo finale e non avrà alcuna incidenza negativa sulle risorse proprie dell'Unione provenienti dall'IVA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In deroga all'articolo 168 della direttiva 2006/112/CE, la Croazia è autorizzata a limitare al 50 % il diritto a detrarre l'imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle spese relative alle autovetture non interamente utilizzate a fini professionali.

Articolo 2

In deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112/CE, la Croazia non equipara a prestazioni di servizio a titolo oneroso l'uso non professionale di un'autovettura inclusa nelle attività dell'impresa di un soggetto passivo, qualora tale autovettura sia stata oggetto di una limitazione autorizzata a norma dell'articolo 1 della presente decisione.

Articolo 3

Le spese di cui all'articolo 1 coprono l'acquisto e il leasing di autovetture, compreso l'acquisto di tutti i beni e i servizi ivi afferenti.

Articolo 4

La presente decisione si applica unicamente ai veicoli a motore destinati al trasporto di persone e aventi non più di otto posti a sedere oltre a quello del conducente.

Articolo 5

Gli articoli 1 e 2 non si applicano ai:

a)

veicoli usati per la formazione dei conducenti, le prove su veicolo, i servizi di riparazione, un'attività economica che comporti il trasporto di passeggeri e merci, il trasporto di defunti o il noleggio;

b)

veicoli acquistati a fine di rivendita.

Articolo 6

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notifica.

Essa si applica dal 1 o gennaio 2019 al 31 dicembre 2021.

Eventuali richieste di proroga dell'autorizzazione prevista dalla presente decisione sono presentate alla Commissione entro il 31 marzo 2021 e sono corredate di una relazione che comprende un riesame della percentuale di cui all'articolo 1.

Articolo 7

La Repubblica di Croazia è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre2018

Per il Consiglio

Il presidente

G. BLÜMEL


(1)  GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.