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12.12.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 315/27 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1959 DELLA COMMISSIONE
del 10 dicembre 2018
recante deroga alla direttiva 2000/29/CE del Consiglio relativa alle misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione dell'organismo nocivo Agrilus planipennis (Fairmaire) tramite legname originario del Canada e degli Stati Uniti d'America
[notificata con il numero C(2018) 8235]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
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(1) |
L'Agrilus planipennis (Fairmaire) è un organismo nocivo figurante nell'elenco dell'allegato I, parte A, sezione I, lettera a), punto 1.2, della direttiva 2000/29/CE quale organismo nocivo di cui non è nota la presenza nell'Unione. |
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(2) |
Le disposizioni di cui all'allegato IV, parte A, sezione I, punto 2.3, della direttiva 2000/29/CE stabiliscono requisiti particolari per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione dell'organismo nocivo Agrilus planipennis (Fairmaire) tramite legname originario di alcuni paesi terzi. |
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(3) |
In base alle informazioni raccolte nel 2018 nel corso di due audit effettuati dalla Commissione europea in Canada e negli Stati Uniti d'America, l'applicazione delle condizioni stabilite nell'allegato IV, parte A, sezione I, punto 2.3, opzione b), della direttiva 2000/29/CE non viene verificata sufficientemente prima dell'esportazione. |
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(4) |
È pertanto opportuno non consentire l'introduzione nell'Unione di legname di Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans Mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. e Pterocarya rhoifolia Siebold e Zucc. originario del Canada e degli Stati Uniti d'America accompagnato da una constatazione ufficiale come previsto in detta opzione b). |
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(5) |
La presente decisione dovrebbe scadere il 30 giugno 2020, al fine di consentire il riesame dell'allegato IV, parte A, sezione I, punto 2.3, della direttiva 2000/29/CE sulla base degli sviluppi scientifici e tecnici. |
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(6) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
In deroga alle disposizioni di cui all'allegato IV, parte A, sezione I, punto 2.3, della direttiva 2000/29/CE, l'introduzione nel territorio dell'Unione di legname di Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans Mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. e Pterocarya rhoifolia Siebold e Zucc. originario del Canada e degli Stati Uniti d'America è consentita unicamente se accompagnata dalle constatazioni ufficiali di cui alle opzioni a) e c) di detto punto 2.3.
Articolo 2
La presente decisione scade il 30 giugno 2020.
Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 2018
Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione