7.12.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 311/34 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1920 DEL CONSIGLIO
del 4 dicembre 2018
recante modifica della decisione di esecuzione 2010/99/UE che autorizza la Repubblica di Lituania a prorogare l'applicazione di una misura di deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (1), in particolare l'articolo 395, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 15 maggio 2006 con la decisione 2006/388/CE (2) il Consiglio ha autorizzato la Lituania ad applicare una misura di deroga all'articolo 21 della direttiva 77/388/CEE (3) per designare quale debitore dell'IVA dovuta sulle cessioni di beni e sulle prestazioni di servizi in alcune circostanze il soggetto passivo destinatario delle cessioni e delle prestazioni stesse. |
(2) |
Con la decisione di esecuzione 2010/99/UE del Consiglio (4) e in deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE, la Lituania è stata autorizzata fino al 31 dicembre 2012 ad applicare una misura speciale allo scopo di continuare a designare quale debitore dell'IVA il soggetto passivo destinatario delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi indicate di seguito: cessione di beni e prestazione di servizi effettuate da un soggetto passivo sottoposto a procedura concorsuale o a procedura di risanamento soggetta a controllo giurisdizionale e cessione di legname («misura speciale»). L'autorizzazione ad applicare la misura speciale è stata quindi prorogata fino al 31 dicembre 2015 con la decisione di esecuzione 2012/704/UE del Consiglio (5) e fino al 31 dicembre 2018 con la decisione di esecuzione (UE) 2015/2395 del Consiglio (6). |
(3) |
Con lettera protocollata dalla Commissione il 27 aprile 2018 la Lituania ha chiesto l'autorizzazione di continuare ad applicare la misura speciale. Con lettera protocollata dalla Commissione il 23 luglio 2018, la Lituania ha trasmesso alla Commissione una relazione sull'applicazione della misura speciale, conformemente a quanto disposto all'articolo 2, terzo comma, della decisione di esecuzione 2010/99/UE. |
(4) |
Conformemente all'articolo 395, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE, la Commissione, con lettera del 16 agosto 2018, ha informato gli altri Stati membri della domanda presentata dalla Lituania, fatta eccezione per la Spagna e Cipro, informati con lettere datate 17 agosto 2018. Con lettera del 20 agosto 2018 la Commissione ha comunicato alla Lituania di disporre di tutte le informazioni necessarie per l'esame della domanda. |
(5) |
A causa delle loro difficoltà finanziarie, i soggetti passivi sottoposti a procedure concorsuali o a procedure di risanamento spesso non riescono a pagare l'IVA fatturata sulle cessioni e sulle prestazioni da loro effettuate. I problemi che la Lituania deve affrontare anche nel mercato del legname sono dovuti alla natura del mercato e delle sue imprese. Il mercato è dominato da piccoli operatori locali, spesso rivenditori o intermediari, difficilmente controllabili dalle autorità fiscali. La forma più diffusa di evasione consiste nella fatturazione dell'operazione da parte dell'impresa, che poi scompare senza versare l'imposta, lasciando tuttavia al cliente una fattura valida ai fini della detrazione fiscale. Secondo la Lituania la situazione che ha giustificato l'applicazione della misura speciale non è cambiata. Le indagini e l'analisi dell'applicazione della misura speciale effettuate dalle autorità fiscali lituane ne hanno rivelato l'efficacia per la prevenzione delle frodi all'IVA per quanto riguarda i soggetti passivi sottoposti a procedura concorsuale o a procedura di risanamento nonché alle cessioni di legname. |
(6) |
Pertanto, è opportuno autorizzare la Lituania ad applicare la misura speciale per un ulteriore periodo limitato, fino al 31 dicembre 2021. |
(7) |
Generalmente le deroghe sono concesse per un periodo limitato in modo da poter valutare se le particolari misure speciali siano idonee ed efficaci. Le deroghe concedono agli Stati membri il tempo di introdurre altre misure convenzionali per affrontare il problema in questione fino alla scadenza delle particolari misure speciali, rendendo in tal modo ridondante una proroga delle stesse. Solo in casi eccezionali si concede una deroga, ritenuta una soluzione estrema, che consenta il ricorso al meccanismo di inversione contabile per specifici settori in cui ricorrano frodi. La Lituania dovrebbe quindi adottare altre misure convenzionali per combattere e prevenire un'ulteriore diffusione delle frodi all'IVA con riguardo alla cessione di beni e alle prestazioni di servizi da parte di soggetti passivi sottoposti a procedure concorsuali o a procedure di risanamento e alla cessione di legname fino alla scadenza della misura speciale e, di conseguenza, non vi dovrebbe essere un'ulteriore esigenza di derogare all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda tali cessioni e prestazioni. |
(8) |
La misura speciale non avrà alcuna incidenza negativa sulle risorse proprie dell'Unione provenienti dall'IVA. |
(9) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione 2010/99/UE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il secondo comma dell'articolo 2 della decisione di esecuzione 2010/99/UE è sostituito dal seguente:
«Esso si applica fino al 31 dicembre 2021.».
Articolo 2
Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notificazione.
Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2019.
Articolo 3
La Repubblica di Lituania è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 2018
Per il Consiglio
Il presidente
H. LÖGER
(1) GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.
(2) Decisione 2006/388/CE del Consiglio, del 15 maggio 2006, che autorizza la Repubblica di Lituania ad applicare una misura di deroga all'articolo 21 della sesta direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari (GU L 150 del 3.6.2006, pag. 13).
(3) Sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1).
(4) Decisione di esecuzione 2010/99/UE del Consiglio, del 16 febbraio 2010, che autorizza la Repubblica di Lituania a prorogare l'applicazione di una misura di deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 45 del 20.2.2010, pag. 10).
(5) Decisione di esecuzione 2012/704/UE del Consiglio, del 13 novembre 2012, che modifica la decisione di esecuzione 2010/99/UE che autorizza la Repubblica di Lituania a prorogare l'applicazione di una misura di deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 319 del 16.11.2012, pag. 7).
(6) Decisione di esecuzione 2012/2015/UE del Consiglio, del 10 dicembre 2015, che modifica la decisione di esecuzione 2010/99/UE che autorizza la Repubblica di Lituania a prorogare l'applicazione di una misura di deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 332 del 18.12.2015, pag. 140).