7.12.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 311/30


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1918 DEL CONSIGLIO

del 4 dicembre 2018

che autorizza il Regno Unito ad applicare una misura speciale di deroga agli articoli 16 e 168 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (1), in particolare l'articolo 395, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2006/659/CE del Consiglio (2) ha autorizzato il Regno Unito ad applicare una misura speciale di semplificazione («misura») al fine di determinare su base forfettaria la proporzione di imposta sul valore aggiunto (IVA) non detraibile relativa alla spesa per il carburante per gli autoveicoli aziendali non esclusivamente impiegati a fini aziendali. Il sistema, facoltativo per i soggetti passivi, è basato sul livello di emissioni di diossido di carbonio (CO2) dell'autoveicolo, in quanto esiste una correlazione proporzionale fra le emissioni e il consumo di carburante e quindi con la spesa per esso.

(2)

La decisione 2006/659/CE è stata sostituita dalla decisione di esecuzione (UE) 2015/2109 del Consiglio (3), che scadrà il 31 dicembre 2018.

(3)

Con lettera protocollata dalla Commissione il 27 aprile 2018 il Regno Unito ha chiesto l'autorizzazione per continuare ad applicare la misura fino al 31 dicembre 2020.

(4)

Con lettera dell'11 giugno 2018 la Commissione ha informato gli altri Stati membri della richiesta presentata dal Regno Unito. Con lettera del 12 giugno 2018, la Commissione ha comunicato al Regno Unito che disponeva di tutte le informazioni necessarie all'esame della richiesta.

(5)

Conformemente a quanto disposto all'articolo 4 della decisione di esecuzione (UE) 2015/2109, il Regno Unito ha presentato una relazione sul funzionamento della misura speciale. Secondo il Regno Unito, il sistema ha prodotto una semplificazione, sia per i soggetti passivi, sia per l'amministrazione tributaria, della procedura di riscossione dell'IVA relativa alla spesa per il carburante per gli autoveicoli aziendali.

(6)

È pertanto opportuno che il Regno Unito sia autorizzato ad applicare la misura fino al 31 dicembre 2020.

(7)

La misura di deroga non avrà alcuna incidenza negativa sulle risorse proprie dell'Unione provenienti dall'IVA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In deroga agli articoli 16 e 168 della direttiva 2006/112/CE, il Regno Unito è autorizzato dal 1o gennaio 2019 fino al 31 dicembre 2020 a fissare su base forfettaria la proporzione dell'IVA relativa alla spesa per il carburante destinato agli autoveicoli aziendali usati per usi privati.

Articolo 2

La proporzione della tassa di cui all'articolo 1 è espressa in importi fissi, determinati sulla base del livello di emissioni di CO2 del tipo di veicolo, che riflettono il consumo di carburante. Il Regno Unito indicizza annualmente tali importi fissi al fine di riflettere le variazioni del costo medio del carburante.

Articolo 3

Il sistema istituito sulla base della presente decisione è facoltativo per i soggetti passivi.

Articolo 4

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 2018

Per il Consiglio

Il presidente

H. LÖGER


(1)  GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.

(2)  Decisione 2006/659/CE del Consiglio, del 25 settembre 2006, che autorizza il Regno Unito ad introdurre una misura particolare di deroga all'articolo 5, paragrafo 6, e all'articolo 11, parte A, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari (GU L 272 del 3.10.2006, pag. 15).

(3)  Decisione di esecuzione (UE) 2015/2109 del Consiglio, del 17 novembre 2015, che autorizza il Regno Unito a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e agli articoli 168 e 168 bis della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 305 del 21.11.2015, pag. 49).