14.11.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 286/33


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1716 DELLA COMMISSIONE

del 13 novembre 2018

recante modifica della decisione di esecuzione 2013/776/UE che istituisce l'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari (1), in particolare l'articolo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2018/1475 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) fissa il quadro giuridico del corpo europeo di solidarietà, che offrirà ai giovani l'opportunità di partecipare ad attività di solidarietà. Il programma contribuirà a far fronte alle esigenze sociali insoddisfatte e a rafforzare le comunità, migliorando nel contempo lo sviluppo personale, formativo, sociale, civico e professionale dei giovani.

(2)

La gestione di parte delle azioni del corpo europeo di solidarietà comprende l'esecuzione di progetti a carattere tecnico che non implicano decisioni di natura politica e richiedono un elevato livello di competenza tecnica e finanziaria nel corso di tutto il progetto.

(3)

L'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura (di seguito «l'Agenzia») ha dimostrato di provvedere in modo efficace alla gestione dei programmi dell'Unione. Nel corso di diversi anni essa ha acquisito competenze, abilità e capacità nella gestione dei programmi che le sono stati delegati.

(4)

Un'analisi costi-benefici effettuata in conformità all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 58/2003 ha evidenziato i vantaggi sia quantitativi che qualitativi di una delega all'Agenzia della gestione di parte delle iniziative del corpo europeo di solidarietà.

(5)

Confrontando i costi con l'opzione della gestione interna, l'analisi costi-benefici ha rivelato che la gestione dei compiti da parte dell'Agenzia sarebbe più efficiente ed efficace in termini di costi, con un margine del 30 % in termini di valore netto attuale. Le nuove attività di cui è prevista la delega all'Agenzia sono in linea con il suo mandato e la sua missione attuali. Rappresentano anche un proseguimento delle sue attività esistenti, come i progetti del servizio volontario europeo ad essa delegati dal programma Erasmus+ istituito dal regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3). Le parti interessate del corpo europeo di solidarietà potrebbero inoltre beneficiare dell'esperienza accumulata dall'Agenzie nella gestione del programma. Una struttura interna avrebbe invece conseguenze negative, poiché le attività di cui è prevista la delega non sono mai state gestite internamente dalle DG di riferimento, che non dispongono della capacità di gestirle al proprio interno.

(6)

È pertanto opportuno conferire all'Agenzia la responsabilità dell'esecuzione di parti dell'azione del nuovo corpo europeo di solidarietà a norma del regolamento (UE) 2018/1475 e modificare di conseguenza la decisione di esecuzione 2013/776/UE della Commissione (4).

(7)

Al fine di garantire l'attuazione coerente nel tempo della presente decisione e dell'azione in questione, è necessario garantire che l'Agenzia eserciti i propri compiti connessi all'esecuzione di quest'azione a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento (UE) 2018/1475.

(8)

Le misure previste dalla presente decisione di esecuzione sono conformi al parere del comitato delle agenzie esecutive,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nella decisione di esecuzione 2013/776/UE, all'articolo 3, paragrafo 1, primo comma, è aggiunta la seguente lettera f):

«f)

Corpo europeo di solidarietà.

L'Agenzia è incaricata anche della prestazione di servizi ad altri programmi dell'Unione che contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi del corpo europeo di solidarietà, di cui all'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento che fissa il quadro giuridico del corpo europeo di solidarietà (*1)

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'atto di base che fissa il quadro giuridico del corpo europeo di solidarietà (5).

Fatto a Bruxelles, il 13 novembre 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 11 del 16.1.2003, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) 2018/1475 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 ottobre 2018, che fissa il quadro giuridico del Corpo europeo di solidarietà e che modifica il regolamento (UE) n. 1288/2013, il regolamento (UE) n. 1293/2013 e la decisione n. 1313/2013/UE (GU L 250 del 4.10.2018, pag. 1).

(3)  Regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce «Erasmus+»: il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga le decisioni n. 1719/2006/CE, n. 1720/2006/CE e n. 1298/2008/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 50).

(4)  Decisione di esecuzione 2013/776/UE della Commissione, del 18 dicembre 2013, che istituisce l'«Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura» e abroga la decisione 2009/336/CE (GU L 343 del 19.12.2013, pag. 46).

(5)  Cfr. pagina XXX della presente Gazzetta ufficiale.