13.11.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 285/78


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1700 DEL CONSIGLIO

del 6 novembre 2018

recante modifica della decisione di esecuzione 2013/54/UE, che autorizza la Repubblica di Slovenia a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (1), in particolare l'articolo 395, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 287, punto 15), della direttiva 2006/112/CE autorizza la Slovenia a esonerare dall'imposta sul valore aggiunto («IVA») i soggetti passivi il cui volume d'affari annuo non supera 25 000 EUR.

(2)

Con la decisione di esecuzione 2013/54/UE del Consiglio (2) la Slovenia è stata autorizzata, fino al 31 dicembre 2015 e in deroga all'articolo 287, punto 15), della direttiva 2006/112/CE, ad esonerare dall'IVA i soggetti passivi il cui volume d'affari annuo non supera 50 000 EUR. Con la decisione di esecuzione (UE) 2015/2089 del Consiglio (3) l'applicazione della decisione 2013/54/UE è stata prorogata fino al 31 dicembre 2018.

(3)

Con lettera protocollata presso la Commissione il 22 maggio 2018 la Slovenia ha chiesto l'autorizzazione a continuare a esonerare dall'IVA i soggetti passivi il cui volume d'affari annuo non supera i 50 000 EUR.

(4)

In conformità dell'articolo 395, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE, la Commissione ha trasmesso la domanda della Slovenia agli altri Stati membri con lettera del 25 giugno 2018. Con lettera del 26 giugno 2018 la Commissione ha comunicato alla Slovenia che disponeva di tutte le informazioni necessarie per l'esame della richiesta.

(5)

Secondo le informazioni comunicate dalla Slovenia, alla fine del 2017 circa il 48 % delle persone registrate ai fini dell'IVA aveva un volume d'affari imponibile inferiore a 50 000 EUR. Tali soggetti passivi rappresentavano solo l'1 % del volume d'affari complessivo, di cui lo 0,3 % era rappresentato da soggetti passivi con volume d'affari imponibile inferiore a 25 000 EUR.

(6)

Poiché la fissazione di tale soglia più elevata ha comportato una riduzione significativa degli obblighi in materia di IVA per le piccole imprese, che restano tuttavia libere di scegliere il regime IVA normale conformemente all'articolo 290 della direttiva 2006/112/CE, è opportuno autorizzare la Slovenia ad applicare la misura per un ulteriore periodo limitato con scadenza al 31 dicembre 2021.

(7)

Poiché gli articoli da 281 a 294 della direttiva 2006/112/CE relativi al regime speciale per le piccole imprese sono oggetto di revisione, è possibile che prima della scadenza del periodo di validità della deroga (il 31 dicembre 2021) entri in vigore una direttiva recante modifica di tali articoli che fissi una data a partire dalla quale gli Stati membri devono applicare disposizioni nazionali. In tal caso la presente decisione dovrebbe cessare di applicarsi.

(8)

La deroga non incide sulle risorse proprie dell'Unione provenienti dall'IVA in quanto la Slovenia deve effettuare il calcolo della compensazione conformemente all'articolo 6 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio (4).

(9)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione 2013/54/UE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 2 della decisione di esecuzione 2013/54/UE, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2013 fino alla prima delle due date seguenti:

a)

31 dicembre 2021;

b)

la data a partire dalla quale gli Stati membri devono applicare disposizioni nazionali che sono tenuti ad adottare qualora entri in vigore una direttiva che modifica gli articoli da 281 a 294 della direttiva 2006/112/CE, relativi al regime speciale per le piccole imprese.».

Articolo 2

La Repubblica di Slovenia è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 2018

Per il Consiglio

Il presidente

H. LÖGER


(1)  GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.

(2)  Decisione di esecuzione 2013/54/UE del Consiglio, del 22 gennaio 2013, che autorizza la Repubblica di Slovenia a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 22 del 25.1.2013, pag. 15).

(3)  Decisione di esecuzione (UE) 2015/2089 del Consiglio, del 10 novembre 2015, che modifica la decisione di esecuzione 2013/54/UE, che autorizza la Repubblica di Slovenia a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 302 del 19.11.2015, pag. 107).

(4)  Regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto (GU L 155 del 7.6.1989, pag. 9).