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12.11.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 284/36 |
DECISIONE (UE) 2018/1675 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 2 ottobre 2018
relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione a seguito di una domanda presentata dai Paesi Bassi — EGF/2018/001 NL/Prestazione di servizi finanziari
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1309/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014-2020) e che abroga il regolamento (CE) n. 1927/2006 (1), in particolare l’articolo 15, paragrafo 4,
visto l’accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (2), in particolare il punto 13,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) mira a fornire sostegno ai lavoratori collocati in esubero e ai lavoratori autonomi la cui attività sia cessata in conseguenza di trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale dovute alla globalizzazione, a causa del persistere della crisi finanziaria ed economica globale oppure a causa di una nuova crisi finanziaria ed economica globale, e ad assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro. |
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(2) |
Il FEG non deve superare un importo annuo massimo di 150 milioni di EUR (a prezzi 2011), come disposto all’articolo 12 del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio (3). |
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(3) |
Il 23 febbraio 2018 i Paesi Bassi hanno presentato una domanda di mobilitazione del FEG in relazione agli esuberi in 20 imprese operanti nel settore dei servizi finanziari nelle seguenti regioni: Frisia, Drenthe e Overijssel, nei Paesi Bassi. Tale domanda è stata integrata con ulteriori informazioni secondo quanto previsto all’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1309/2013. La domanda è conforme alle condizioni per la determinazione del contributo finanziario a valere sul FEG, come stabilito dall’articolo 13 del regolamento (UE) n. 1309/2013. |
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(4) |
È pertanto opportuno procedere alla mobilitazione del FEG al fine di erogare un contributo finanziario di 1 192 500 EUR in relazione alla domanda presentata dai Paesi Bassi. |
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(5) |
Al fine di ridurre al minimo i tempi di mobilitazione del FEG, è opportuno che la presente decisione si applichi a decorrere dalla data della sua adozione, |
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Nel quadro del bilancio generale dell’Unione per l’esercizio 2018, il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione è mobilitato per erogare l’importo di 1 192 500 EUR in stanziamenti di impegno e di pagamento.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Essa si applica a decorrere dal 2 ottobre 2018.
Fatto a Strasburgo, il 2 ottobre 2018
Per il Parlamento europeo
Il presidente
A. TAJANI
Per il Consiglio
Il presidente
J. BOGNER-STRAUSS
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 855.
(2) GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.
(3) Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884).