22.10.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 263/71


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1583 DELLA COMMISSIONE

del 18 ottobre 2018

che modifica gli allegati I e II della decisione 2006/766/CE per quanto riguarda l'importazione dal Perù e dal Myanmar di molluschi bivalvi e di prodotti della pesca destinati al consumo umano

[notificata con il numero C(2018) 6778]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 854/2004 dispone che i prodotti di origine animale possono essere importati unicamente da un paese terzo, o da una parte di un paese terzo, che figura in un elenco compilato conformemente al suddetto regolamento.

(2)

Il regolamento (CE) n. 854/2004 stabilisce inoltre che, nel compilare o aggiornare gli elenchi, occorre tener conto dei controlli dell'Unione eseguiti nei paesi terzi e delle garanzie fornite dalle autorità competenti dei paesi terzi per quanto concerne la conformità o l'equivalenza alla normativa dell'Unione in materia di mangimi e alimenti e alle norme sulla salute degli animali di cui al regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), in particolare l'articolo 48, paragrafo 3.

(3)

La decisione 2006/766/CE della Commissione (3) elenca i paesi terzi che soddisfano i criteri di cui al regolamento (CE) n. 854/2004 e che sono quindi in grado di garantire che tali prodotti rispettano le condizioni sanitarie stabilite dalla normativa dell'Unione al fine di tutelare la salute dei consumatori, e di conseguenza possono essere esportati nell'Unione. L'allegato I di tale decisione contiene pertanto l'elenco dei paesi terzi da cui sono autorizzate le importazioni di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini destinati al consumo umano, mentre l'allegato II reca l'elenco dei paesi terzi e dei territori da cui sono autorizzate le importazioni di prodotti della pesca destinati al consumo umano diversi da quelli contemplati dall'allegato I. Gli elenchi di cui agli allegati I e II della decisione 2006/766/CE indicano anche le restrizioni riguardanti dette importazioni da determinati paesi terzi.

(4)

Il Perù figura nell'elenco di cui all'allegato I della decisione 2006/766/CE con l'indicazione che possono essere importati nell'Unione da tale paese terzo «unicamente molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini congelati o trasformati». Tuttavia, in seguito alla comparsa di un focolaio di epatite A associato al consumo di molluschi bivalvi importati dal Perù e contaminati con tale virus, la Commissione ha adottato la decisione 2008/866/CE (4) che sospende le importazioni dal Perù per quanto riguarda detti prodotti.

(5)

Alle autorità peruviane competenti era stato chiesto di fornire garanzie soddisfacenti per assicurare che fosse stato supplito alle carenze riscontrate nel sistema di monitoraggio per il rilevamento del virus nei molluschi bivalvi vivi. Il periodo di applicazione della decisione 2008/866/CE è stato prorogato più volte e giungerà a scadenza il 30 novembre 2018.

(6)

L'ultimo audit dell'Unione in Perù, finalizzato a valutare il sistema di controllo applicato alla produzione di molluschi bivalvi destinati all'esportazione nell'Unione ha avuto luogo dal 25 settembre al 5 ottobre 2017. In base alle conclusioni di tale audit e alle garanzie fornite dalle autorità peruviane, i pettinidi eviscerati d'acquacoltura sono gli unici molluschi bivalvi per cui sia possibile ritenere che le autorità peruviane possano offrire garanzie sufficienti del rispetto delle prescrizioni dell'UE in materia di importazioni. L'autorizzazione delle importazioni di molluschi bivalvi da tale paese dovrebbe pertanto essere limitata ai pettinidi eviscerati d'acquacoltura. È quindi opportuno che la voce relativa al Perù nell'elenco di cui all'allegato I della decisione 2006/766/CE comprenda tale restrizione.

(7)

Il Myanmar figura nell'elenco di cui all'allegato II della decisione 2006/766/CE con l'indicazione che possono essere importati nell'Unione da tale paese terzo «unicamente prodotti della pesca selvatici catturati e congelati».

(8)

Le autorità competenti del Myanmar hanno chiesto alla Commissione di revocare la restrizione contenuta nell'attuale elenco e di autorizzare le importazioni nell'Unione di prodotti d'acquacoltura e della pesca. Nel novembre 2016 e nel marzo 2018 hanno avuto luogo due controlli dell'Unione al fine di valutare se il sistema di controllo ufficiale istituito dalle autorità del Myanmar possa garantire che in tale paese le condizioni di produzione dei prodotti d'acquacoltura e della pesca destinati all'esportazione nell'Unione siano in linea con le prescrizioni stabilite nella normativa dell'Unione e, in particolare, con gli attestati sanitari contenuti nel modello di certificato sanitario di cui all'allegato VI, appendice IV, del regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione (5).

(9)

Tenuto conto dell'esito favorevole di tali controlli, dell'inserimento del Myanmar nell'allegato della decisione 2011/163/UE della Commissione (6) e delle garanzie fornite dalle autorità competenti del Myanmar, le importazioni di prodotti della pesca destinati al consumo umano, compresi quelli d'acquacoltura, dovrebbero essere consentite senza restrizione alcuna.

(10)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2006/766/CE.

(11)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2006/766/CE è così modificata:

a)

nell'allegato I, la voce relativa al Perù è sostituita dalla seguente:

«PE

PERÙ

Unicamente Pectinidae (pettinidi) eviscerati d'acquacoltura»;

b)

nell'allegato II, la voce relativa al Myanmar è sostituita dalla seguente:

«MM

MYANMAR».

 

Articolo 2

La presente decisione entrerà in vigore il 1o dicembre 2018.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 ottobre 2018

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione


(1)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206.

(2)  Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1).

(3)  Decisione 2006/766/CE della Commissione, del 6 novembre 2006, che stabilisce gli elenchi dei paesi terzi e dei territori da cui sono autorizzate le importazioni di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati, gasteropodi marini e prodotti della pesca (GU L 320 del 18.11.2006, pag. 53).

(4)  Decisione 2008/866/CE della Commissione, del 12 novembre 2008, relativa a misure di emergenza che sospendono le importazioni dal Perù di determinati molluschi bivalvi destinati al consumo umano (GU L 307 del 18.11.2008, pag. 9).

(5)  Regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione, del 5 dicembre 2005, recante modalità di attuazione relative a taluni prodotti di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e all'organizzazione di controlli ufficiali a norma dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004, deroga al regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e modifica dei regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004 (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 27).

(6)  Decisione 2011/163/UE della Commissione, del 16 marzo 2011, relativa all'approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio (GU L 70 del 17.3.2011, pag. 40).