17.10.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 260/20 |
DECISIONE (UE) 2018/1552 DEL CONSIGLIO
del 28 settembre 2018
relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, nel consiglio di cooperazione istituito dall'accordo di partenariato e cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica di Azerbaigian, dall'altro, riguardo all'adozione delle priorità del partenariato UE-Azerbaigian
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 37,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 207 e 209, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1) |
L'accordo di partenariato e cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica di Azerbaigian, dall'altro (1) («accordo»), è stato firmato il 22 aprile 1996 ed è entrato in vigore il 1o luglio 1999. |
(2) |
A norma dell'articolo 81 dell'accordo, il consiglio di cooperazione istituito dall'accordo può formulare opportune raccomandazioni per il conseguimento degli obiettivi dell'accordo. |
(3) |
Il consiglio di cooperazione adotta la raccomandazione sulle priorità del partenariato UE-Azerbaigian mediante procedura scritta. |
(4) |
È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di consiglio di cooperazione riguardo all'adozione delle priorità del partenariato UE-Azerbaigian. |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di consiglio di cooperazione istituito dall'accordo di partenariato e cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica di Azerbaigian, dall'altro, riguardo all'adozione delle priorità del partenariato UE-Azerbaigian, si basa sul progetto di raccomandazione del consiglio di cooperazione accluso alla presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2018
Per il Consiglio
La presidente
M. SCHRAMBÖCK
PROGETTO
RACCOMANDAZIONE N. 1/2018 DEL CONSIGLIO DI COOPERAZIONE UE AZERBAIGIAN
del …
sulle priorità del partenariato UE-Azerbaigian
IL CONSIGLIO DI COOPERAZIONE UE-AZERBAIGIAN,
visto l'accordo di partenariato e cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica di Azerbaigian, dall'altro (1), in particolare l'articolo 81,
considerando quanto segue:
(1) |
L'accordo di partenariato e cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica di Azerbaigian, dall'altro («accordo»), è stato firmato il 22 aprile 1996 ed è entrato in vigore il 1o luglio 1999. |
(2) |
A norma dell'articolo 81 dell'accordo, il consiglio di cooperazione può formulare opportune raccomandazioni per il conseguimento degli obiettivi dell'accordo. |
(3) |
A norma dell'articolo 98 dell'accordo, le parti dell'accordo devono adottare qualsiasi misura generale o particolare necessaria per l'adempimento degli obblighi che incombono loro ai sensi dell'accordo e si adoperano per il conseguimento degli obiettivi da esso fissati. |
(4) |
Il riesame della politica europea di vicinato ha proposto una nuova fase di dialogo con i partner, consentendo di rafforzare il senso di titolarità di entrambe le parti. |
(5) |
L'Unione europea e l'Azerbaigian intendono consolidare il loro partenariato definendo una serie di priorità per il periodo 2018-2020 con l'obiettivo di sostenere e rafforzare la resilienza e la stabilità dell'Azerbaigian. |
(6) |
Le parti dell'accordo hanno approvato pertanto il testo delle priorità del partenariato l'UE-Azerbaigian, che favorirà l'attuazione dell'accordo, incentrando la cooperazione su interessi comuni definiti congiuntamente, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:
Articolo 1
Il consiglio di cooperazione raccomanda che le parti dell'accordo attuino le priorità del partenariato UE-Azerbaigian descritte nell'allegato (+).
Articolo 2
Gli effetti della presente raccomandazione decorrono dal giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il
Per il consiglio di cooperazione
L'Unione europea
La Repubblica di Azerbaigian
(1) GU L 246 del 17.9.1999, pag. 3.
+ |
ST 11898/18. |