12.10.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 256/108


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1524 DELLA COMMISSIONE

dell'11 ottobre 2018

che stabilisce una metodologia di monitoraggio e definisce le disposizioni riguardanti la presentazione delle relazioni degli Stati membri conformemente alla direttiva (UE) 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici

[notificata con il numero C(2018) 6560]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva (UE) 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativa all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici (1), in particolare l'articolo 8, paragrafi 2 e 6,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva (UE) 2016/2102 stabilisce prescrizioni comuni in materia di accessibilità per garantire una maggiore accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici in modo che siano percepibili, utilizzabili, comprensibili e solidi.

(2)

Per aiutare gli enti pubblici a soddisfare le prescrizioni in materia di accessibilità, il monitoraggio dovrebbe anche svolgere una funzione di sensibilizzazione e promuovere l'apprendimento negli Stati membri. Per questo motivo, e al fine di accrescere la trasparenza, i risultati complessivi delle attività di monitoraggio dovrebbero essere resi pubblici in un formato accessibile.

(3)

Per estrarre dati significativi e comparabili è necessaria una presentazione strutturata dei risultati delle attività di monitoraggio, in cui siano individuati i diversi poli di servizi pubblici e i vari livelli amministrativi.

(4)

Per facilitare il campionamento dei siti web e delle applicazioni mobili da monitorare, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati ad adottare misure volte a mantenere elenchi aggiornati dei siti web e delle applicazioni mobili che ricadono nell'ambito di applicazione della direttiva (UE) 2016/2102.

(5)

Per favorire l'impatto sociale del monitoraggio, durante la selezione del campione è possibile seguire un approccio basato sul rischio prendendo in considerazione, tra l'altro, l'incidenza di specifici siti web e applicazioni mobili, le notifiche ricevute tramite il meccanismo di feedback, i risultati di precedenti attività di monitoraggio nonché i contributi forniti dall'organismo responsabile dell'attuazione e dalle parti interessate nazionali.

(6)

Poiché si prevede un graduale miglioramento delle tecnologie per il monitoraggio automatizzato delle applicazioni mobili, gli Stati membri dovrebbero vagliare l'opportunità di applicare anche alle applicazioni mobili il metodo di monitoraggio semplificato istituito nella presente decisione per i siti web, tenendo conto dell'efficacia e dell'accessibilità economica degli strumenti disponibili.

(7)

È opportuno che le norme e le specifiche tecniche di cui all'articolo 6 della direttiva (UE) 2016/2102 costituiscano la base della metodologia di monitoraggio.

(8)

Al fine di promuovere l'innovazione, di evitare l'imposizione di barriere sul mercato e di garantire la propria neutralità tecnologica, la metodologia di monitoraggio non dovrebbe definire verifiche specifiche da applicare per misurare l'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili. La metodologia di monitoraggio dovrebbe invece limitarsi a definire le prescrizioni applicabili ai metodi atti a verificare la conformità e a rilevare la non conformità alle prescrizioni in materia di accessibilità di cui all'articolo 4 della direttiva (UE) 2016/2102.

(9)

Se le disposizioni contemplate nella normativa dello Stato membro superano le prescrizioni contenute nelle norme e nelle specifiche tecniche di cui all'articolo 6 della direttiva (UE) 2016/2102, per migliorare la comparabilità del monitoraggio è auspicabile che gli Stati membri effettuino il monitoraggio e presentino relazioni in maniera tale da fornire risultati riconoscibili in materia di conformità alle prescrizioni contenute nelle norme e nelle specifiche tecniche di cui all'articolo 6 della direttiva (UE) 2016/2102.

(10)

La comparabilità dei risultati del monitoraggio dovrebbe essere garantita mediante l'uso della metodologia di monitoraggio e la presentazione delle relazioni di cui alla presente decisione. Al fine di incoraggiare la condivisione di migliori prassi e promuovere la trasparenza, gli Stati membri dovrebbero rendere pubbliche le loro modalità di monitoraggio e mettere a disposizione del pubblico una mappatura, sotto forma di tavola di concordanza, che dimostri in che modo le attività di monitoraggio e le verifiche effettuate rispettino le prescrizioni contenute nelle norme e nelle specifiche tecniche di cui all'articolo 6 della direttiva (UE) 2016/2102.

(11)

Se si avvalgono della possibilità di cui all'articolo 1, paragrafo 5, di escludere dall'applicazione della direttiva i siti web o le applicazioni mobili di scuole, giardini d'infanzia o asili nido, gli Stati membri dovrebbero utilizzare le parti pertinenti della metodologia di monitoraggio per verificare l'accessibilità dei contenuti di tali siti web e applicazioni mobili attinenti alle funzioni amministrative essenziali online.

(12)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/2102,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

La presente decisione stabilisce una metodologia di monitoraggio della conformità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici alle prescrizioni in materia di accessibilità definite all'articolo 4 della direttiva (UE) 2016/2102.

La presente decisione definisce le disposizioni riguardanti la presentazione alla Commissione, da parte degli Stati membri, delle relazioni sugli esiti del monitoraggio, compresi i dati misurati.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente decisione, si intende per:

(1)

«formato accessibile», un documento elettronico conforme ai requisiti di accessibilità di cui all'articolo 4 della direttiva (UE) 2016/2102;

(2)

«periodo di monitoraggio», il periodo di tempo entro il quale gli Stati membri effettuano le attività di monitoraggio al fine di verificare la conformità o la non conformità alle prescrizioni in materia di accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili inseriti nel campione. Il periodo di monitoraggio può anche comprendere la definizione dei campioni, l'analisi dei risultati del monitoraggio e le disposizioni riguardanti la presentazione delle relazioni alla Commissione.

Articolo 3

Periodicità del monitoraggio

1.   Gli Stati membri monitorano la conformità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici alle prescrizioni in materia di accessibilità di cui all'articolo 4 della direttiva (UE) 2016/2102 secondo la metodologia di monitoraggio stabilita nella presente decisione.

2.   Il primo periodo di monitoraggio per i siti web è compreso tra il 1o gennaio 2020 e il 22 dicembre 2021. Dopo il primo periodo di monitoraggio, il monitoraggio è effettuato con frequenza annuale.

3.   Il primo periodo di monitoraggio per le applicazioni mobili è compreso tra il 23 giugno 2021 e il 22 dicembre 2021. Nel corso del primo periodo di monitoraggio, il monitoraggio delle applicazioni mobili comprende i risultati ottenuti da un campione limitato di applicazioni mobili. Gli Stati membri compiono ogni ragionevole sforzo per monitorare almeno un terzo del numero stabilito al punto 2.1.5 dell'allegato I.

4.   Dopo il primo periodo di monitoraggio, il monitoraggio delle applicazioni mobili è effettuato con frequenza annuale sul campione stabilito al punto 2.1.5 dell'allegato I.

5.   Successivamente al primo periodo di monitoraggio, il periodo di monitoraggio annuale sia per i siti web che per le applicazioni mobili è compreso tra il 1o gennaio e il 22 dicembre.

Articolo 4

Ambito e base di riferimento del monitoraggio

1.   Gli Stati membri monitorano la conformità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici alle prescrizioni in materia di accessibilità di cui all'articolo 4 della direttiva (UE) 2016/2102 sulla base delle prescrizioni individuate nelle norme e nelle specifiche tecniche di cui all'articolo 6 della direttiva (UE) 2016/2102.

2.   Se le prescrizioni in materia di accessibilità contemplate nella normativa di uno Stato membro superano le prescrizioni contenute nelle norme e nelle specifiche tecniche di cui all'articolo 6 della direttiva (UE) 2016/2102, il monitoraggio è effettuato in maniera tale da fornire risultati che permettano di distinguere la conformità alle prescrizioni contenute nelle norme e nelle specifiche tecniche di cui all'articolo 6 della direttiva (UE) 2016/2102 dalla conformità alle prescrizioni che superano dette norme e specifiche tecniche.

Articolo 5

Metodi di monitoraggio

Gli Stati membri monitorano la conformità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici alle prescrizioni in materia di accessibilità di cui all'articolo 4 della direttiva (UE) 2016/2102 avvalendosi di:

a)

un metodo di monitoraggio approfondito atto a verificare la conformità, applicato nel rispetto delle prescrizioni di cui al punto 1.2 dell'allegato I;

b)

un metodo di monitoraggio semplificato atto a rilevare la non conformità, applicato nel rispetto delle prescrizioni di cui al punto 1.3 dell'allegato I.

Articolo 6

Campionamento dei siti web e delle applicazioni mobili

Gli Stati membri provvedono affinché il campionamento dei siti web e delle applicazioni mobili da monitorare avvenga in conformità alle prescrizioni di cui ai punti 2 e 3 dell'allegato I.

Articolo 7

Informazioni sui risultati del monitoraggio

Qualora siano state riscontrate carenze, gli Stati membri provvedono affinché gli enti pubblici ricevano i dati e le informazioni sulla conformità alle prescrizioni in materia di accessibilità in relazione alle carenze dei siti web e delle applicazioni mobili rispettivi entro un limite di tempo ragionevole e in un formato tale da aiutare gli enti pubblici a porvi rimedio.

Articolo 8

Formato della relazione

1.   Gli Stati membri presentano alla Commissione la relazione di cui all'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2016/2102 in un formato accessibile e in una lingua ufficiale dell'Unione europea.

2.   La relazione comprende l'esito del monitoraggio con riferimento alle prescrizioni contenute nelle norme e nelle specifiche tecniche di cui all'articolo 6 della direttiva (UE) 2016/2102. I risultati relativi alle prescrizioni che superano le suddette prescrizioni possono anch'essi essere inclusi nella relazione e, in tal caso, sono presentati separatamente.

Articolo 9

Contenuto della relazione

1.   La relazione di cui all'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2016/2102 contiene:

a)

la descrizione dettagliata delle modalità con cui è stato effettuato il monitoraggio;

b)

una mappatura, sotto forma di tavola di concordanza, che dimostri l'attinenza tra i metodi di monitoraggio applicati e le prescrizioni contenute nelle norme e nelle specifiche tecniche di cui all'articolo 6 della direttiva (UE) 2016/2102, comprese eventuali modifiche significative dei metodi;

c)

gli esiti del monitoraggio per ciascun periodo di monitoraggio, compresi i dati misurati;

d)

le informazioni richieste a norma dell'articolo 8, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2016/2102.

2.   Nelle loro relazioni gli Stati membri forniscono le informazioni specificate nelle istruzioni di cui all'allegato II.

Articolo 10

Periodicità della presentazione delle relazioni

1.   La prima relazione riguarda il primo periodo di monitoraggio per i siti web e le applicazioni mobili di cui all'articolo 3, paragrafi 2 e 3.

2.   In seguito le relazioni riguardano i periodi di monitoraggio per i siti web e le applicazioni mobili compresi tra il precedente termine per la presentazione delle relazioni e quello successivo, come stabilito all'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2016/2102.

Articolo 11

Ulteriori disposizioni riguardanti la presentazione delle relazioni

Gli Stati membri rendono pubbliche le relazioni in un formato accessibile.

Articolo 12

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, l'11 ottobre 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 327 del 2.12.2016, pag. 1.


ALLEGATO I

MONITORAGGIO

1.   METODI DI MONITORAGGIO

1.1.   I seguenti metodi di monitoraggio non aggiungono, annullano o sostituiscono le prescrizioni individuate nelle norme e nelle specifiche tecniche di cui all'articolo 6 della direttiva (UE) 2016/2102. I metodi sono indipendenti da qualsiasi particolare verifica, strumento di valutazione dell'accessibilità, sistema operativo e browser web o da specifiche tecnologie assistive.

1.2.   Monitoraggio approfondito

1.2.1.

Gli Stati membri applicano un metodo di monitoraggio approfondito per verificare attentamente che un sito web o un'applicazione mobile soddisfi tutte le prescrizioni individuate nelle norme e nelle specifiche tecniche di cui all'articolo 6 della direttiva (UE) 2016/2102.

1.2.2.

Il metodo di monitoraggio approfondito passa in rassegna tutte le fasi dei processi nel campione, seguendo come minimo la sequenza di default prevista per il completamento del processo.

1.2.3.

Il metodo di monitoraggio approfondito valuta come minimo l'interazione con i form, i controlli dell'interfaccia e le finestre di dialogo, le conferme per l'immissione di dati, i messaggi di errore e altri feedback risultanti dall'interazione degli utenti, ove possibile, nonché il comportamento del sito web o dell'applicazione mobile quando vengono applicate impostazioni o preferenze diverse.

1.2.4.

Il metodo di monitoraggio approfondito può includere, ove opportuno, test di usabilità quali l'osservazione e l'analisi della percezione, da parte degli utenti con disabilità, dei contenuti del sito web o dell'applicazione mobile e del grado di difficoltà di utilizzo, da parte di tali utenti, di componenti dell'interfaccia come i menù di navigazione o i form.

1.2.5.

L'organismo responsabile del monitoraggio può utilizzare, interamente o in parte, i risultati della valutazione messi a disposizione dall'ente pubblico qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni cumulative:

a)

l'ente pubblico ha fornito la relazione di valutazione dettagliata più recente a sua disposizione;

b)

tale valutazione è stata condotta non più di 3 anni prima della data del monitoraggio, con le modalità specificate ai punti da 1.2.1 a 1.2.4 e al punto 3 del presente allegato;

c)

l'organismo responsabile del monitoraggio considera valida la relazione di valutazione ai fini dell'utilizzo nell'ambito del monitoraggio approfondito, sulla base:

i.

dei risultati dell'applicazione del metodo di monitoraggio semplificato al sito web o all'applicazione mobile; e

ii.

di un'analisi della relazione, adattata in base alle sue caratteristiche (ad esempio il tempo trascorso da quando è stata stilata e il livello di dettaglio), se la valutazione è stata condotta più di 1 anno prima della data del monitoraggio.

1.2.6.

Fatte salve eventuali disposizioni di legge pertinenti che impongano determinate condizioni per la tutela della riservatezza, anche per motivi di sicurezza nazionale, gli Stati membri provvedono affinché all'organismo responsabile del monitoraggio sia consentito l'accesso ai siti web extranet o intranet ai fini del monitoraggio. Se non è possibile consentire l'accesso ma l'ente pubblico mette a disposizione i risultati della valutazione, l'organismo responsabile del monitoraggio può utilizzare, interamente o in parte, i risultati di tale valutazione qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni cumulative:

a)

l'ente pubblico ha fornito la relazione di valutazione dettagliata più recente a sua disposizione;

b)

la valutazione è stata condotta non più di 3 anni prima della data del monitoraggio, con le modalità specificate ai punti da 1.2.1 a 1.2.4 e al punto 3 del presente allegato.

1.3.   Monitoraggio semplificato

1.3.1.

Gli Stati membri applicano ai siti web un metodo di monitoraggio semplificato per rilevare i casi di non conformità a un insieme limitato di prescrizioni contenute nelle norme e nelle specifiche tecniche di cui all'articolo 6 della direttiva (UE) 2016/2102.

1.3.2.

Il metodo di monitoraggio semplificato comprende le verifiche attinenti a ciascuna delle prescrizioni di percepibilità, utilizzabilità, comprensibilità e solidità di cui all'articolo 4 della direttiva (UE) 2016/2102. Le verifiche sono condotte al fine di rilevare casi di non conformità nei siti web. Scopo del monitoraggio semplificato è rispondere al meglio, entro i limiti di quanto è ragionevolmente possibile, alle seguenti esigenze degli utenti in materia di accessibilità ricorrendo a verifiche automatizzate:

a)

utilizzo da parte di utenti non vedenti;

b)

utilizzo da parte di utenti ipovedenti;

c)

utilizzo da parte di utenti con difficoltà di percezione cromatica;

d)

utilizzo da parte di utenti affetti da sordità;

e)

utilizzo da parte di utenti affetti da ipoacusia;

f)

utilizzo da parte di utenti privi di capacità vocale;

g)

utilizzo da parte di utenti con capacità di manipolazione o forza ridotte;

h)

necessità di ridurre al minimo gli stimoli che possono scatenare crisi negli utenti con epilessia fotosensibile;

i)

utilizzo da parte di utenti con ritardo cognitivo.

Nell'ambito del monitoraggio semplificato gli Stati membri possono anche utilizzare verifiche diverse da quelle automatizzate.

1.3.3.

Dopo ciascun termine per la presentazione di una relazione, secondo quanto stabilito all'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2016/2102, gli Stati membri riesaminano le norme su cui si basano le verifiche nell'ambito del metodo di monitoraggio semplificato.

2.   CAMPIONAMENTO DEI SITI WEB E DELLE APPLICAZIONI MOBILI

2.1.   Dimensioni del campione

2.1.1.

Il numero di siti web e di applicazioni mobili da monitorare durante ciascun periodo di monitoraggio è calcolato in base alla popolazione dello Stato membro.

2.1.2.

Nel primo e nel secondo periodo di monitoraggio le dimensioni minime del campione per il monitoraggio semplificato dei siti web corrispondono a 2 siti per 100 000 abitanti più 75 siti web.

2.1.3.

Nei successivi periodi di monitoraggio le dimensioni minime del campione per il monitoraggio semplificato dei siti web corrispondono a 3 siti per 100 000 abitanti più 75 siti web.

2.1.4.

Le dimensioni del campione per il monitoraggio approfondito dei siti web corrispondono ad almeno il 5 % delle dimensioni minime del campione utilizzato per il monitoraggio semplificato di cui al punto 2.1.2, più 10 siti web.

2.1.5.

Le dimensioni minime del campione per il monitoraggio approfondito delle applicazioni mobili corrispondono a 1 applicazione per 1 000 000 di abitanti più 6 applicazioni mobili.

2.1.6.

Se il numero di siti web in uno Stato membro è inferiore al numero prescritto per il monitoraggio, lo Stato membro monitora almeno il 75 % di tutti i siti web.

2.1.7.

Se il numero delle applicazioni mobili in uno Stato membro è inferiore al numero prescritto per il monitoraggio, lo Stato membro monitora almeno il 50 % di tutte le applicazioni mobili.

2.2.   Selezione del campione per i siti web

2.2.1.

Scopo della selezione del campione per i siti web è ottenere una distribuzione diversificata, rappresentativa e geograficamente equilibrata.

2.2.2.

Il campione deve comprendere siti web appartenenti ai diversi livelli amministrativi esistenti negli Stati membri. Prendendo come riferimento la classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) e le unità amministrative locali (LAU) definite nella NUTS, il campione deve contenere, se esistenti, i seguenti siti web:

a)

siti web statali;

b)

siti web regionali (NUTS1, NUTS2, NUTS3);

c)

siti web locali (LAU1, LAU2);

d)

siti web di organismi di diritto pubblico e non appartenenti alle categorie di cui alle lettere da a) a c).

2.2.3.

Nel campione devono figurare siti web che rappresentino il più possibile la varietà di servizi forniti dagli enti pubblici, in particolare nei seguenti ambiti: protezione sociale, salute, trasporti, istruzione, occupazione e fiscalità, tutela ambientale, ricreazione e cultura, abitazioni e infrastrutture collettive, ordine pubblico e sicurezza.

2.2.4.

Gli Stati membri consultano le parti interessate nazionali, in particolare le organizzazioni che rappresentano le persone con disabilità, in merito alla composizione del campione di siti web da monitorare e tiene in debita considerazione il parere delle parti interessate riguardo agli specifici siti web da monitorare.

2.3.   Selezione del campione per le applicazioni mobili

2.3.1.

Scopo della selezione del campione per le applicazioni mobili è ottenere una distribuzione diversificata e rappresentativa.

2.3.2.

Nel campione vanno inserite le applicazioni mobili scaricate di frequente.

2.3.3.

Nel selezionare le applicazioni mobili da inserire nel campione occorre tenere conto dei diversi sistemi operativi. Ai fini del campionamento le versioni di un'applicazione mobile create per sistemi operativi diversi devono essere considerate applicazioni mobili distinte.

2.3.4.

Il campione deve contenere soltanto la versione più recente di un'applicazione mobile, salvo nei casi in cui la versione più recente di un'applicazione mobile non sia compatibile con un sistema operativo sorpassato, ma ancora supportato. In tal caso può essere inserita nel campione anche una delle versioni precedenti dell'applicazione mobile.

2.3.5.

Gli Stati membri consultano le parti interessate nazionali, in particolare le organizzazioni che rappresentano le persone con disabilità, in merito alla composizione del campione di applicazioni mobili da monitorare e tiene in debita considerazione il parere delle parti interessate riguardo alle specifiche applicazioni mobili da monitorare.

2.4.   Campione ricorrente

A partire dal secondo periodo di monitoraggio, se il numero dei siti web o delle applicazioni mobili esistenti lo consente il campione deve contenere almeno il 10 % dei siti web e delle applicazioni mobili monitorate nel precedente periodo di monitoraggio e almeno il 50 % dei siti web e delle applicazioni mobili non monitorate nel periodo precedente.

3.   CAMPIONAMENTO DELLE PAGINE

3.1.   Ai fini del presente allegato, con il termine «pagina» si intende una pagina web o una schermata di un'applicazione mobile.

3.2.   Per il metodo di monitoraggio approfondito sono monitorati, se esistenti, i documenti e le pagine seguenti:

a)

la homepage, la pagina di accesso, la mappa del sito, la pagina dei contatti, la pagina della guida e le pagine contenenti le informazioni legali;

b)

almeno una pagina pertinente per ciascun tipo di servizio offerto dal sito web o dall'applicazione mobile e per qualsiasi altro utilizzo principale previsto, compresa la funzionalità di ricerca;

c)

le pagine contenenti la dichiarazione o la politica in materia di accessibilità e le pagine con il meccanismo di feedback;

d)

esempi di pagine dall'apparenza sostanzialmente distinta o che presentano una tipologia di contenuti diversa;

e)

almeno un documento pertinente scaricabile, se del caso, per ciascun tipo di servizio offerto dal sito web o dall'applicazione mobile e per qualsiasi altro utilizzo principale previsto;

f)

qualsiasi altra pagina considerata pertinente dall'organismo responsabile del monitoraggio;

g)

un numero di pagine selezionate a caso pari ad almeno il 10 % del campione definito al punto 3.2, lettere da a) a f).

3.3.   Se una delle pagine del campione selezionato in base ai criteri di cui al punto 3.2 comprende una fase di un processo, devono essere verificate tutte le fasi del processo, secondo quanto disposto al punto 1.2.2.

3.4.   Per il metodo di monitoraggio semplificato, oltre alla homepage viene monitorato un numero di pagine adeguato alle dimensioni stimate e alla complessità del sito web.


ALLEGATO II

ISTRUZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLE RELAZIONI

1.   SINTESI DELLA RELAZIONE

Nella relazione è inclusa una sintesi del suo contenuto.

2.   DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO

La relazione descrive le attività di monitoraggio svolte dallo Stato membro, tenendo nettamente separati i siti web e le applicazioni mobili, e comprende le informazioni di seguito specificate.

2.1.   Informazioni generali

a)

Le date in cui è stato effettuato il monitoraggio nell'arco di ciascun periodo di monitoraggio;

b)

l'identificazione dell'organismo incaricato del monitoraggio;

c)

la descrizione della rappresentatività e della distribuzione del campione come specificato ai punti 2.2 e 2.3 dell'allegato I.

2.2.   Composizione del campione

a)

Il numero complessivo di siti web e di applicazioni mobili inseriti nel campione;

b)

il numero di siti web monitorati applicando il metodo di monitoraggio semplificato;

c)

il numero di siti web e di applicazioni mobili monitorati applicando il metodo di monitoraggio approfondito;

d)

il numero di siti web monitorati per ciascuna delle quattro categorie elencate al punto 2.2.2 dell'allegato I;

e)

la distribuzione del campione di siti web, che illustri la copertura dei servizi pubblici (come prescritto al punto 2.2.3 dell'allegato I);

f)

la distribuzione del campione delle applicazioni mobili tra i diversi sistemi operativi (come prescritto al punto 2.3.3 dell'allegato I);

g)

il numero di siti web e di applicazioni mobili monitorati durante il periodo di monitoraggio e già inclusi nel precedente periodo di monitoraggio (il campione ricorrente descritto al punto 2.4 dell'allegato I).

2.3.   Correlazione con le norme, le specifiche tecniche e gli strumenti usati per il monitoraggio

a)

Una mappatura, sotto forma di tavola di concordanza, che illustri il modo in cui i metodi di monitoraggio, comprese le verifiche applicate, stabiliscono la conformità alle prescrizioni individuate nelle norme e nelle specifiche tecniche di cui all'articolo 6 della direttiva (UE) 2016/2102;

b)

le informazioni sugli strumenti usati, le verifiche effettuate e l'eventuale ricorso ai test di usabilità.

3.   ESITO DEL MONITORAGGIO

La relazione illustra l'esito del monitoraggio effettuato dallo Stato membro.

3.1.   Esito dettagliato

Per ciascun metodo di monitoraggio applicato (approfondito e semplificato, per i siti web e le applicazioni mobili), la relazione fornisce quanto segue:

a)

una descrizione esaustiva dell'esito del monitoraggio, compresi i dati misurati;

b)

un'analisi qualitativa dell'esito del monitoraggio, comprendente:

i.

le conclusioni relative a casi frequenti o critici di non conformità alle prescrizioni individuate nelle norme e nelle specifiche tecniche di cui all'articolo 6 della direttiva (UE) 2016/2102;

ii.

quando sia possibile gli sviluppi, da un periodo di monitoraggio al successivo, dell'accessibilità generale dei siti web e delle applicazioni mobili monitorati.

3.2.   Contenuti supplementari (facoltativi)

La relazione può contenere le seguenti informazioni:

a)

l'esito del monitoraggio dei siti web o delle applicazioni mobili degli enti pubblici che esulano dall'ambito di applicazione della direttiva (UE) 2016/2102;

b)

informazioni dettagliate sulle prestazioni, in termini di accessibilità, delle diverse tecnologie utilizzate dai siti web e dalle applicazioni mobili monitorati;

c)

i risultati del monitoraggio con riferimento a prescrizioni che vanno oltre le prescrizioni contenute nelle norme e nelle specifiche tecniche di cui all'articolo 6 della direttiva (UE) 2016/2102;

d)

gli insegnamenti tratti dal feedback inviato dall'organismo responsabile del monitoraggio agli enti pubblici monitorati;

e)

qualsiasi altro aspetto pertinente riguardante il monitoraggio dell'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici che vada oltre le prescrizioni della direttiva (UE) 2016/2102;

f)

una sintesi degli esiti della consultazione con le parti interessate e l'elenco delle parti interessate consultate;

g)

informazioni dettagliate sul ricorso alla deroga per onere sproporzionato di cui all'articolo 5 della direttiva (UE) 2016/2102.

4.   RICORSO ALLA PROCEDURA DI ATTUAZIONE E FEEDBACK DEGLI UTENTI FINALI

La relazione specifica il ricorso alla procedura di attuazione istituita dagli Stati membri e ne fornisce una descrizione.

Gli Stati membri possono inserire nella relazione eventuali dati qualitativi e quantitativi sul feedback ricevuto dagli enti pubblici attraverso il meccanismo di feedback stabilito all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), della direttiva (UE) 2016/2102.

5.   CONTENUTO ATTINENTE ALLE MISURE AGGIUNTIVE

La relazione comprende i contenuti prescritti all'articolo 8, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2016/2102.