5.10.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 251/28


DECISIONE (UE) 2018/1486 DEL CONSIGLIO

del 28 settembre 2018

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di sottocomitato doganale istituito dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, riguardo alla sostituzione del protocollo I del suddetto accordo, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, con un nuovo protocollo che faccia riferimento alla convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente alla decisione 2014/668/UE del Consiglio (1) l'Unione ha firmato l'accordo di associazione fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra («accordo») (2), che è entrato in vigore il 1o settembre 2017.

(2)

A norma dell'articolo 39, paragrafo 1, del protocollo I dell'accordo («protocollo I»), il sottocomitato doganale istituito ai sensi del titolo IV, capo 5, articolo 83, dell'accordo («sottocomitato doganale») può modificare le disposizioni di tale protocollo.

(3)

A norma dell'articolo 39, paragrafo 2, del protocollo I, il sottocomitato doganale può altresì decidere, a seguito dell'adesione dell'Ucraina alla convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (3) («convenzione»), di sostituire le norme di origine definite in tale protocollo con quelle allegate alla convenzione.

(4)

La convenzione stabilisce disposizioni sull'origine delle merci scambiate nell'ambito dei pertinenti accordi conclusi tra le parti contraenti ed è entrata in vigore per l'Unione europea il 1o maggio 2012 e per l'Ucraina il 1o febbraio 2018.

(5)

Il sottocomitato doganale è chiamato ad adottare una decisione riguardo alla sostituzione del protocollo I, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, con un nuovo protocollo che faccia riferimento alla convenzione.

(6)

È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di sottocomitato doganale, poiché la decisione del sottocomitato doganale sarà vincolante per l'Unione.

(7)

L'articolo 6 della convenzione dispone che ciascuna parte contraente adotti misure appropriate per garantire un'efficace applicazione della convenzione stessa. A tal fine, il protocollo I dovrebbe essere sostituito con un nuovo protocollo che faccia riferimento alla convenzione per quanto riguarda le norme di origine.

(8)

È opportuno pertanto che la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di sottocomitato doganale sia basata sul progetto di decisione accluso alla presente decisione.

(9)

La decisione del sottocomitato doganale apporterà modifiche al protocollo I e deve essere pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(10)

In sede di sottocomitato doganale l'Unione è rappresentata dalla Commissione in conformità dell'articolo 17, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di sottocomitato doganale istituito ai sensi dell'articolo 83 dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra («sottocomitato doganale») si basa sul progetto di decisione accluso alla presente decisione.

Articolo 2

I rappresentanti dell'Unione in sede di sottocomitato doganale possono concordare correzioni tecniche di minore entità al progetto di decisione di cui all'articolo 1 senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

Articolo 3

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2018

Per il Consiglio

La presidente

M. SCHRAMBÖCK


(1)  Decisione 2014/668/UE del Consiglio, del 23 giugno 2014, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, per quanto riguarda il titolo III (fatta eccezione per le disposizioni relative al trattamento di cittadini di paesi terzi legalmente assunti come lavoratori subordinati nel territorio dell'altra parte) e i titoli IV, V, VI e VII dello stesso, nonché i relativi allegati e protocolli (GU L 278 del 20.9.2014, pag. 1).

(2)   GU L 161 del 29.5.2014, pag. 3.

(3)   GU L 54 del 26.2.2013, pag. 4.


PROGETTO DI

DECISIONE 2018/… DEL SOTTOCOMITATO DOGANALE UE-UCRAINA

del …

che sostituisce il protocollo I dell'accordo di associazione UE-Ucraina relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa

IL SOTTOCOMITATO DOGANALE UE-UCRAINA,

visto l'accordo di associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra (1), in particolare l'articolo 26, paragrafo 2,

visto il protocollo I dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 26, paragrafo 2 dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra («accordo»), fa riferimento al protocollo I dell'accordo («protocollo I») per le norme di origine.

(2)

L'accordo è entrato in vigore il 1o settembre 2017.

(3)

L'articolo 39 del protocollo I dispone che il sottocomitato doganale istituito a norma del titolo IV, capo 5, articolo 83, dell'accordo possa decidere di modificare le disposizioni di tale protocollo e di sostituire le norme di origine ivi definite.

(4)

La convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (2) («convenzione») è intesa a sostituire i protocolli sulle norme di origine attualmente in vigore nei paesi della zona paneuromediterranea con un unico atto giuridico.

(5)

L'Unione europea ha firmato la convenzione il 15 giugno 2011. Il 16 maggio 2017 il comitato misto istituito dall'articolo 3, paragrafo 1, della convenzione ha stabilito che l'Ucraina doveva essere invitata ad aderire alla convenzione (3).

(6)

L'Unione europea ha depositato il proprio strumento di accettazione presso il depositario della convenzione il 26 marzo 2012. L'Ucraina ha depositato il proprio strumento di accettazione presso il depositario della convenzione il 19 dicembre 2017. Di conseguenza, in applicazione del suo articolo 10, paragrafi 2 e 3, la convenzione è entrata in vigore per l'Unione il 1o maggio 2012 e per l'Ucraina il 1o febbraio 2018.

(7)

È pertanto opportuno sostituire il protocollo I con un nuovo protocollo che faccia riferimento alla convenzione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il protocollo I dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Essa è applicabile dal …

Fatto a,

Per il sottocomitato doganale UE-Ucraina

Il presidente


(1)   GU L 161 del 29.5.2014, pag. 3.

(2)   GU L 54 del 26.2.2013, pag. 4.

(3)  Decisione n. 1/2017 del comitato misto della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee, del 16 maggio 2017, relativa alla domanda dell'Ucraina di diventare parte contraente della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee [2017/1367] (GU L 191 del 22.7.2017, pag. 11).


ALLEGATO

Protocollo I

relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa

Articolo 1

Norme di origine applicabili

1.   Ai fini dell'applicazione del presente accordo, si applicano l'appendice I e le pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (1) («convenzione»).

2.   Tutti i riferimenti all'«accordo pertinente» nell'appendice I e nelle pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione s'intendono come riferimenti al presente accordo.

Articolo 2

Risoluzione delle controversie

1.   Le eventuali controversie riguardanti le procedure di controllo di cui all'articolo 32 dell'appendice I della convenzione che non sia possibile dirimere tra le autorità doganali che richiedono il controllo e le autorità doganali incaricate di effettuarlo sono sottoposte al sottocomitato doganale. Non si applicano le norme relative alla risoluzione delle controversie di cui al titolo IV (Scambi e questioni commerciali), capo 14 (Risoluzione delle controversie), del presente accordo.

2.   La risoluzione delle controversie tra l'importatore e le autorità doganali del paese d'importazione ha comunque luogo secondo la legislazione di tale paese.

Articolo 3

Modifiche del protocollo

Il sottocomitato doganale può decidere di modificare le disposizioni del presente protocollo.

Articolo 4

Recesso dalla convenzione

1.   Se l'Unione europea o l'Ucraina notificano per iscritto al depositario della convenzione la propria intenzione di recedere dalla convenzione ai sensi dell'articolo 9 della stessa, l'Unione europea e l'Ucraina avviano immediatamente i negoziati sulle norme di origine ai fini dell'applicazione del presente accordo.

2.   Fino all'entrata in vigore di tali norme di origine nuovamente negoziate, le norme di origine contenute nell'appendice I e, se del caso, le pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione, applicabili al momento del recesso, continuano ad applicarsi al presente accordo. Tuttavia, a decorrere dal momento del recesso, le norme di origine contenute nell'appendice I e, se del caso, le pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione sono interpretate in modo da consentire il cumulo bilaterale unicamente tra l'Unione europea e l'Ucraina.

Articolo 5

Disposizioni transitorie – cumulo

In deroga all'articolo 16, paragrafo 5, e all'articolo 21, paragrafo 3, dell'appendice I della convenzione, quando il cumulo coinvolge esclusivamente gli Stati EFTA, le Isole Færøer, l'Unione europea, la Turchia, i partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione, la Repubblica di Moldova, la Georgia e l'Ucraina, la prova dell'origine può essere un certificato di circolazione delle merci EUR.1 o una dichiarazione di origine.


(1)   GU L 54 del 26.2.2013, pag. 4.