2.10.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 246/46


DECISIONE (UE) 2018/1471 DELLA COMMISSIONE

del 19 settembre 2018

relativa alla proposta di iniziativa dei cittadini dal titolo «STOP ALLE FRODI e agli abusi dei FONDI UE - mediante un miglior controllo delle decisioni, dell'esecuzione e delle sanzioni»

[notificata con il numero C(2018) 6077]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 211/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, riguardante l'iniziativa dei cittadini (1), in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

L'oggetto della proposta di iniziativa dei cittadini dal titolo «STOP ALLE FRODI e agli abusi dei FONDI UE - mediante un miglior controllo delle decisioni, dell'esecuzione e delle sanzioni» è il seguente: «Le istituzioni europee dovrebbero avere il diritto di esercitare un controllo rafforzato (anche ex ante) e di applicare sanzioni più rigorose negli Stati membri dell'UE che non fanno parte della Procura europea.»

(2)

Questa proposta di iniziativa dei cittadini si prefigge i seguenti obiettivi: «Per prevenire e sanzionare le frodi e gli abusi dei fondi UE, le istituzioni europee dovrebbero avere il diritto di esercitare un controllo rafforzato negli Stati membri che non fanno parte della cooperazione concernente la Procura europea. Tale controllo comprenderebbe il controllo ex ante delle decisioni in materia di finanziamenti e di appalti nei settori a rischio. Si propone che tale controllo approfondito comprenda l'esame esaustivo di tutte le circostanze e la pubblicazione delle attività fraudolente e degli altri reati che ledono gli interessi finanziari dell'UE.»

(3)

La costituzione del comitato di cittadini e la designazione dei referenti sono avvenute a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento e la proposta di iniziativa dei cittadini non è manifestamente ingiuriosa, futile o vessatoria, né manifestamente contraria ai valori dell'Unione sanciti dall'articolo 2 del trattato sull'Unione europea (TUE).

(4)

Ai fini dell'applicazione dei trattati possono essere adottati atti legislativi dell'Unione

a)

destinati a definire i compiti, gli obiettivi prioritari e l'organizzazione dei fondi strutturali, elemento quest'ultimo che può comportare il raggruppamento dei fondi, conformemente all'articolo 177 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE);

b)

recanti adozione di un programma quadro pluriennale che comprende l'insieme delle azioni dell'Unione nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico, i programmi specifici sviluppati nell'ambito di ciascuna azione del programma quadro pluriennale e l'attuazione del programma quadro pluriennale, conformemente agli articoli 182 e 183 del TFUE;

c)

volti a definire le regole finanziarie che stabiliscono in particolare le modalità relative all'esecuzione del bilancio dell'Unione, conformemente all'articolo 322 del TFUE;

d)

nei settori della prevenzione e della lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione, al fine di pervenire a una protezione efficace ed equivalente in tutti gli Stati membri e nelle istituzioni, organi e organismi dell'Unione, conformemente all'articolo 325 del TFUE.

(5)

La decisione di partecipare o no a una cooperazione rafforzata, ad esempio la cooperazione rafforzata che ha istituito la Procura europea, è una scelta volontaria per ciascuno Stato membro. Pertanto gli atti giuridici dell'Unione adottati ai fini dell'applicazione dei trattati non dovrebbero, in linea di principio, operare una distinzione tra gli Stati membri esclusivamente in funzione della loro partecipazione a una cooperazione rafforzata. Nell'ambito dell'attuazione degli atti giuridici dell'Unione possono tuttavia essere operate distinzioni tra gli Stati membri quando ciò è oggettivamente giustificato, ad esempio quando, tenuto conto di tutti gli elementi pertinenti, in pratica il livello di tutela degli interessi finanziari dell'Unione differirebbe da uno Stato membro a un altro.

(6)

Il TUE rafforza la cittadinanza dell'Unione e potenzia ulteriormente il funzionamento democratico dell'Unione, affermando tra l'altro che ogni cittadino ha il diritto di partecipare alla vita democratica dell'Unione mediante l'iniziativa dei cittadini europei.

(7)

A tal fine le procedure e le condizioni necessarie per l'iniziativa dei cittadini dovrebbero essere chiare, semplici, di facile applicazione e proporzionate alla natura dell'iniziativa dei cittadini, in modo da incoraggiare la partecipazione di questi e rendere l'Unione più accessibile.

(8)

Per tali motivi la proposta di iniziativa dei cittadini intitolata «STOP ALLE FRODI e agli abusi dei FONDI UE - mediante un miglior controllo delle decisioni, dell'esecuzione e delle sanzioni» non esula manifestamente dalla competenza della Commissione di presentare una proposta di atto giuridico dell'Unione ai fini dell'applicazione dei trattati, in conformità con l'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), e dovrebbe pertanto essere registrata. Le dichiarazioni di sostegno per questa proposta di iniziativa dei cittadini dovrebbero essere raccolte nella misura in cui essa mira alla presentazione, da parte della Commissione, di proposte di atti giuridici dell'Unione ai fini dell'applicazione dei trattati che, pur rafforzando la tutela degli interessi finanziari dell'Unione, non operino distinzioni tra gli Stati membri esclusivamente in funzione della loro partecipazione alla cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   È registrata la proposta di iniziativa dei cittadini dal titolo «STOP ALLE FRODI e agli abusi dei FONDI UE - mediante un miglior controllo delle decisioni, dell'esecuzione e delle sanzioni».

2.   Le dichiarazioni di sostegno per questa proposta di iniziativa dei cittadini possono essere raccolte nella misura in cui essa mira alla presentazione, da parte della Commissione, di proposte di atti giuridici dell'Unione ai fini dell'applicazione dei trattati che, pur rafforzando la tutela degli interessi finanziari dell'Unione, non operino distinzioni tra gli Stati membri esclusivamente in funzione della loro partecipazione alla cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il 27 settembre 2018.

Articolo 3

Gli organizzatori (membri del comitato dei cittadini) della proposta di iniziativa dei cittadini dal titolo «STOP ALLE FRODI e agli abusi dei FONDI UE - mediante un miglior controllo delle decisioni, dell'esecuzione e delle sanzioni», rappresentati da Zoltán KERESZTÉNY e Balázs FEHÉR in veste di referenti, sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 settembre 2018

Per la Commissione

Frans TIMMERMANS

Primo vicepresidente


(1)  GU L 65 dell'11.3.2011, pag. 1.