27.9.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 243/11


DECISIONE (UE) 2018/1296 DEL CONSIGLIO

del 18 settembre 2018

che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione europea nella 13a assemblea generale dell'Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia (OTIF) per quanto riguarda alcune modifiche della convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia (COTIF) e delle sue appendici

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Con decisione 2013/103/UE del Consiglio (1) l'Unione ha aderito alla convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia, del 9 maggio 1980, modificata dal protocollo di Vilnius del 3 giugno 1999 («convenzione COTIF»).

(2)

La decisione 2013/103/UE del Consiglio specifica che la Commissione rappresenta l'Unione alle riunioni dell'Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia (OTIF).

(3)

Gli Stati membri, ad eccezione di Cipro e Malta, sono parti contraenti della convenzione COTIF e la applicano.

(4)

L'assemblea generale dell'OTIF è stata istituita conformemente all'articolo 13, paragrafo 1, lettera a), della convenzione COTIF («assemblea generale»). Nella 13a sessione del 25 e 26 settembre 2018, l'assemblea generale dell'OTIF è chiamata a decidere in merito ad alcune modifiche della convenzione COTIF e delle sue appendici E (Contratto di utilizzazione dell'infrastruttura nel traffico internazionale ferroviario – CUI) e G (Ammissione tecnica di materiale ferroviario utilizzato nel traffico internazionale – ATMF). In tale occasione l'assemblea generale è chiamata anche a decidere in merito all'adozione di una nuova appendice H della convenzione COTIF riguardante l'esercizio sicuro dei treni nel traffico internazionale.

(5)

È opportuno stabilire la posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione nella 13a assemblea generale dell'OTIF, poiché le previste modifiche della convenzione COTIF e delle sue appendici vincoleranno l'Unione e saranno tali da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell'Unione, in particolare sulla direttiva (UE) 2016/797 (2) e sulla direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

(6)

Le modifiche del regolamento interno dell'assemblea generale dell'OTIF sono dirette ad aggiornare alcune disposizioni a seguito dell'adesione dell'Unione alla convenzione COTIF nel 2011, in particolare per quanto riguarda le disposizioni che disciplinano il diritto di voto dell'organizzazione regionale e la determinazione del quorum.

(7)

Le modifiche della convenzione COTIF mirano a migliorare e agevolare la procedura di revisione della convenzione al fine di modificare in maniera coerente e rapida le appendici e di prevenire gli effetti negativi delle attuali lungaggini della procedura di revisione, compreso il rischio di una discrepanza interna tra le modifiche adottate dal comitato di revisione e quelle adottate dall'assemblea generale, nonché di una discrepanza esterna, in particolare con il diritto dell'Unione.

(8)

Le modifiche dell'appendice E (CUI) della convenzione COTIF mirano a chiarire l'ambito di applicazione delle regole uniformi CUI al fine di garantire che tali regole siano applicate in modo più sistematico per lo scopo da esse perseguito, vale a dire nel traffico ferroviario internazionale come nel caso dei corridoi merci o dei treni per il traffico passeggeri internazionale.

(9)

Le modifiche dell'appendice G (ATMF) della convenzione COTIF sono dirette ad armonizzare le norme dell'OTIF e dell'Unione, in particolare a seguito dell'adozione del quarto pacchetto ferroviario da parte dell'Unione nel 2016.

(10)

La maggior parte delle modifiche proposte sono in linea con il diritto e con gli obiettivi strategici dell'Unione e dovrebbero pertanto essere da essa sostenute.

(11)

La posizione dell'Unione nella 13a assemblea generale dell'OTIF dovrebbe pertanto essere basata sul testo accluso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   La posizione da adottare a nome dell'Unione nella 13a assemblea generale dell'Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia (OTIF) è stabilita nel testo accluso.

2.   Nell'assemblea generale i rappresentanti dell'Unione possono accettare modifiche di minore entità delle posizioni stabilite nel testo accluso senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

Articolo 2

Una volta adottate, le decisioni della 13a assemblea generale sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea con l'indicazione della data della loro entrata in vigore.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 18 settembre 2018

Per il Consiglio

Il presidente

G. BLÜMEL


(1)  Decisione 2013/103/UE del Consiglio, del 16 giugno 2011, concernente la firma e la conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e l'Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia di adesione dell'Unione europea alla convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia (COTIF) del 9 maggio 1980, modificata dal protocollo di Vilnius del 3 giugno 1999 (GU L 51 del 23.2.2013, pag. 1).

(2)  Direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea (GU L 138 del 26.5.2016, pag. 44).

(3)  Direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie (GU L 138 del 26.5.2016, pag. 102).


ALLEGATO

1.   INTRODUZIONE

La 13a sessione dell'assemblea generale dell'Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia (OTIF) si terrà il 25 e 26 settembre 2018. I documenti relativi alla riunione sono disponibili sul sito dell'OTIF al seguente link: http://extranet.otif.org/en/?page_id=1071.

2.   OSSERVAZIONI SUI PUNTI DELL'ORDINE DEL GIORNO

Punto 1 dell'ordine del giorno – Elezione del presidente e del vicepresidente

Documenti: nessuno

Competenza: Unione (concorrente)

Esercizio dei diritti di voto: Stati membri

Posizione: nessuna

Punto 2 dell'ordine del giorno – Adozione dell'ordine del giorno

Documenti: SG-18028-AG 13/2.1; SG-18047-AG 13/2.2

Competenza: Unione (concorrente ed esclusiva), fatte salve le competenze degli Stati membri per quanto riguarda il punto 9 dell'ordine del giorno

Esercizio dei diritti di voto: Unione, fatte salve le competenze degli Stati membri per quanto riguarda il punto 9 dell'ordine del giorno

Posizione: a favore dell'adozione dell'ordine del giorno

Punto 3 dell'ordine del giorno – Formazione del comitato «Credenziali»

Documenti: nessuno

Competenza: Unione (concorrente)

Esercizio dei diritti di voto: Stati membri

Posizione: nessuna

Punto 4 dell'ordine del giorno – Organizzazione del lavoro e designazione dei comitati ritenuti necessari

Documenti: nessuno

Competenza: Unione (concorrente)

Esercizio dei diritti di voto: Stati membri

Posizione: nessuna

Punto 5 dell'ordine del giorno – Modifica del regolamento interno

Documenti: SG-18030-AG 13/5

Competenza: Unione (concorrente ed esclusiva)

Esercizio dei diritti di voto: Unione

Posizione: esprimersi a favore delle modifiche del regolamento interno dell'assemblea generale.

I progetti di modifica del regolamento interno dell'assemblea generale dell'OTIF proposti si riferiscono ai termini di presentazione e trasmissione dei documenti, alla partecipazione di esperti indipendenti e al chiarimento delle disposizioni relative all'esercizio dei diritti da parte delle organizzazioni regionali. La versione attuale del regolamento interno è antecedente all'adesione dell'Unione alla convenzione COTIF; alcune disposizioni devono pertanto essere aggiornate, in particolare le disposizioni che istituiscono il quorum e che disciplinano i diritti di voto dell'Unione (articoli 20 e 21), che devono essere modificate per rispettare l'articolo 38 della convenzione COTIF e l'accordo UE-OTIF. Le altre modifiche proposte mirano a garantire l'ordinato svolgimento delle sedute dell'assemblea generale sulla base delle migliori prassi dell'OTIF e internazionali disponibili; è opportuno sostenerle.

Punto 6 dell'ordine del giorno – Elezione del segretario generale per il periodo che va dal 1o gennaio 2019 al 31 dicembre 2021

Documenti: diffusione limitata

Competenza: Unione (concorrente)

Esercizio dei diritti di voto: Stati membri

Posizione: nessuna

Punto 7 dell'ordine del giorno – Appartenenza all'OTIF: situazione generale

Documenti: SG-18032-AG 13/7

Competenza: Unione (concorrente)

Esercizio dei diritti di voto: non applicabile

Posizione: nessuna

Punto 8 dell'ordine del giorno – Cooperazione con le organizzazioni e le associazioni internazionali

Documenti: SG-18048-AG 13/8

Competenza: Unione (concorrente ed esclusiva)

Esercizio dei diritti di voto: Unione

Posizione:

opporsi alla proposta del segretariato dell'OTIF secondo cui l'assemblea generale dovrebbe autorizzare il comitato amministrativo a istituire e sciogliere gruppi di contatto di consultazione con altre organizzazioni e associazioni internazionali e a vigilare sul corretto funzionamento di tali gruppi.

Proporre, conformemente all'articolo 13, paragrafo 2, della convenzione COTIF, che l'assemblea generale decida di istituire temporaneamente, vale a dire per un periodo di quattro anni, un comitato ad hoc incaricato di istituire e sciogliere gruppi di contatto di consultazione con altre organizzazioni e associazioni internazionali e di vigilare sul funzionamento di tali gruppi. L'Unione dovrebbe poter partecipare ai lavori del comitato ad hoc in conformità del punto 5, paragrafo 1, dell'accordo di adesione. Le attività del comitato dovrebbero essere basate sul programma di lavoro dell'OTIF ed essere conformi al medesimo.

La proposta del segretariato dell'OTIF consiste in una decisione dell'assemblea generale che autorizza a conferire al comitato amministrativo il potere di istituire e sciogliere gruppi di contatto di consultazione con altre organizzazioni e associazioni internazionali e di vigilare sul funzionamento di tali gruppi. Nella fase attuale l'Unione condivide l'obiettivo, vale a dire consentire un certo grado di flessibilità nelle materie in questione, ma non può accettare la proposta in quanto tale, poiché equivale a conferire un nuovo compito al comitato amministrativo, oltre a quelli di cui all'articolo 15, paragrafo 2, della convenzione COTIF, senza una modifica formale di quest'ultima, operata conformemente alle procedure applicabili.

Tuttavia, condividendo l'obiettivo generale, l'Unione propone che l'assemblea generale istituisca temporaneamente un comitato ad hoc, conformemente all'articolo 13, paragrafo 2, della convenzione, con il compito di istituire e sciogliere gruppi di contatto di consultazione con altre organizzazioni e associazioni internazionali e di vigilare sul funzionamento di tali gruppi. A tale proposito, è importante tenere presente che tali compiti hanno implicazioni pratiche per l'elaborazione delle politiche dell'OTIF in tutti i settori. È pertanto necessario garantire che l'Unione partecipi a pieno titolo a queste attività, conformemente all'articolo 5, paragrafo 1, dell'accordo di adesione.

Un periodo di quattro anni dovrebbe essere adeguato per valutare, prima della sua scadenza, se l'esperienza acquisita sia soddisfacente. In caso affermativo, previa debita preparazione, potrebbe essere prevista una modifica della convenzione per una soluzione strutturale, nel rispetto delle garanzie a favore dell'Unione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, dell'accordo di adesione.

Punto 9 dell'ordine del giorno – Quadro di bilancio

Documenti: diffusione limitata

Competenza: Stati membri

Esercizio dei diritti di voto: Stati membri

Posizione: nessuna

A norma dell'articolo 4 dell'accordo UE-OTIF, «l'Unione non contribuisce al bilancio dell'OTIF e non partecipa alle decisioni a tal riguardo».

Punto 10 dell'ordine del giorno - Revisione parziale della convenzione di base: modifica della procedura di revisione della COTIF

Documenti: SG-18035-AG 13/10

Competenza: Unione (concorrente)

Esercizio dei diritti di voto: Stati membri

Posizione: esprimersi a favore della modifica dell'articolo 34, paragrafi da 3 a 6, della convenzione COTIF e approvare le modifiche della relazione esplicativa.

Conformemente agli esiti della discussione in materia in occasione della 26a sessione del comitato di revisione, è necessario e opportuno sostenere la proposta di modifica della convenzione COTIF per stabilire un periodo di tempo determinato (36 mesi) per l'entrata in vigore delle modifiche delle appendici adottate dall'assemblea generale, compresa la clausola di flessibilità per prorogare tale termine caso per caso, se così deciso dall'assemblea generale alla maggioranza prevista dall'articolo 14, paragrafo 6, della convenzione COTIF.

La proposta è intesa a migliorare e agevolare la procedura di revisione della COTIF al fine di modificare in maniera coerente e rapida la convenzione e le sue appendici, nonché di prevenire gli effetti negativi delle attuali lungaggini della procedura di revisione, compreso il rischio di una discrepanza interna tra le modifiche adottate dal comitato di revisione e quelle adottate dall'assemblea generale e di una discrepanza esterna, in particolare con il diritto dell'Unione.

Punto 11 dell'ordine del giorno – Revisione parziale delle regole uniformi CIM – Relazione del segretario generale

Documenti: SG-18036-AG 13/11

Competenza: Unione (concorrente ed esclusiva)

Esercizio dei diritti di voto: Unione (in caso di votazione)

Posizione: prendere atto della relazione del segretario generale e incaricarlo di presentare alla 14a assemblea generale una relazione sui progressi dei lavori in materia di questioni doganali e digitalizzazione dei documenti di trasporto merci e, se necessario, di avanzare proposte di modifica delle regole uniformi CIM.

Punto 12 dell'ordine del giorno – Revisione parziale delle regole uniformi CUI

Documenti: SG-18037-AG 13/12

Competenza: Unione (concorrente)

Esercizio dei diritti di voto: Stati membri

Posizione:

esprimersi a favore delle modifiche del titolo e degli articoli 1 e 3, dell'articolo 5, paragrafo 1, dell'articolo 5 bis, paragrafi 1 e 2, dell'articolo 7, paragrafo 2, dell'articolo 8, dell'articolo 9, paragrafo 1, e dell'articolo 10, paragrafo 3, delle regole uniformi CUI e approvare le modifiche della relazione esplicativa.

Ai fini delle modifiche delle regole uniformi CUI, esprimersi a favore delle modifiche dell'articolo 2 [paragrafo 1, lettera a), numero 3)] e dell'articolo 6 [paragrafo 1, lettera e)] della convenzione COTIF.

Conformemente alle modifiche approvate in occasione della 26a sessione del comitato di revisione nel febbraio 2018, le modifiche proposte mirano essenzialmente a chiarire l'ambito di applicazione delle regole uniformi CUI introducendo all'articolo 3 una definizione di «traffico ferroviario internazionale» con cui si intende «il traffico che comporta l'utilizzo di una linea ferroviaria internazionale o di più linee ferroviarie nazionali successive situate in almeno due Stati e coordinate dai gestori dell'infrastruttura interessati», modificando di conseguenza l'articolo 1 (Ambito di applicazione) e mantenendo nel contempo il nesso con le regole uniformi CIV e CIM. L'obiettivo è garantire che le regole uniformi CUI siano applicate in modo più sistematico per lo scopo perseguito, vale a dire nel traffico ferroviario internazionale.

I progetti di modifica sono coerenti con le definizioni e le disposizioni dell'acquis dell'Unione per quanto riguarda la gestione dell'infrastruttura ferroviaria e il coordinamento tra i gestori dell'infrastruttura [ad esempio gli articoli 40, 43 e 46 della direttiva 2012/34/UE (rifusione)]. Per quanto riguarda il progetto di modifica dell'articolo 8 proposto (Responsabilità del gestore) si tratta essenzialmente di una modifica di natura redazionale che non influisce sull'ambito di applicazione o sulla sostanza della disposizione. I proposti progetti di modifica dell'articolo 9 nonché degli articoli 3, 5, 5 bis, 7 e 10 sono puramente redazionali.

Punto 13 dell'ordine del giorno – Revisione parziale delle regole uniformi ATMF

Documenti: SG-18038-AG 13/13

Competenza: Unione (esclusiva)

Esercizio dei diritti di voto: Unione

Posizione: esprimersi a favore della revisione parziale delle regole uniformi ATMF come proposto dal segretariato dell'OTIF.

Una revisione parziale delle regole uniformi ATMF è stata adottata in occasione della 26a sessione del comitato di revisione per le ragioni descritte nel paragrafo seguente. Tale revisione prevedeva tuttavia anche alcune modifiche di minore entità di natura linguistica o redazionale degli articoli 1, 3 e 9 delle regole uniformi ATMF, che esulano dalla competenza del comitato di revisione. Esse dovrebbero pertanto essere adottate dall'assemblea generale.

Le disposizioni delle regole uniformi ATMF sono compatibili con le disposizioni della direttiva 2008/57/CE relativa all'interoperabilità e in parte con la direttiva 2009/49/CE sulla sicurezza. Con l'adozione del quarto pacchetto ferroviario, l'Unione ha modificato numerose disposizioni di tale acquis. Sulla base di un'analisi da parte della Commissione, il segretariato dell'OTIF e il pertinente gruppo di lavoro hanno predisposto le modifiche riguardanti gli articoli 2, 3 bis, 5, 6, 7, 10, 10 ter, 11 e 13 delle regole uniformi ATMF. Tali modifiche sono necessarie per armonizzare alcuni termini con le nuove disposizioni dell'UE e per prendere in considerazione alcune modifiche procedurali nell'UE, in particolare il fatto che l'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie sarà competente per il rilascio delle autorizzazioni dei veicoli. Le modifiche proposte non hanno incidenza sul concetto di base dell'ATMF.

Punto 14 dell'ordine del giorno – Nuova appendice H riguardante l'esercizio sicuro dei treni nel traffico internazionale

Documenti: SG-18039-AG 13/14.1; SG-18040-AG 13/14.2

Competenza: Unione (esclusiva)

Esercizio dei diritti di voto: Unione

Posizione:

esprimersi a favore (SG-18039-AG/14.1) dell'inclusione di una nuova appendice H riguardante l'esercizio sicuro dei treni nel traffico internazionale nella convenzione COTIF e approvare le modifiche della relazione esplicativa.

Esprimersi a favore (SG-18040-AG 13/14.2), ai fini dell'inclusione di una nuova appendice H, delle modifiche dell'articolo 2, paragrafo 1, dell'articolo 6, paragrafo 1, dell'articolo 20, paragrafi 1 e 2, dell'articolo 33, paragrafi 4 e 6, e dell'articolo 35, paragrafi 4 e 6, della convenzione COTIF e approvare le modifiche della relazione esplicativa.

Il progetto di nuova appendice H stabilisce le disposizioni per disciplinare l'esercizio sicuro dei treni nel traffico internazionale con l'obiettivo di armonizzare la convenzione COTIF con l'acquis dell'Unione e sostenere l'interoperabilità al di là dei confini dell'Unione europea. Il testo proposto è coerente con le disposizioni della nuova direttiva (UE) 2016/798 sulla sicurezza e la relativa legislazione secondaria. Come indicato, è altresì necessario modificare alcune disposizioni della convenzione COTIF ai fini dell'inclusione della nuova appendice H.

I testi delle proposte sono sottoposti all'assemblea generale in virtù di una decisione adottata durante la 26a sessione del comitato di revisione e sono pienamente coerenti con la posizione dell'Unione definita in vista della sessione del comitato di revisione.

Punto 15 dell'ordine del giorno – Discussione generale sulla necessità di armonizzare le condizioni di accesso

Documenti: SG-18041-AG 13/15

Competenza: Unione (esclusiva)

Esercizio dei diritti di voto: Unione

Posizione: esprimersi a favore della proposta del segretariato dell'OTIF di dare mandato al segretario generale di proseguire i lavori sullo sviluppo di un quadro giuridico non vincolante sulle condizioni di accesso alla rete ferroviaria internazionale, in conformità delle linee guida contenute nella sezione VI del documento SG-18041-AG 13/15, nell'ambito del gruppo di lavoro di esperti giuridici e in collaborazione con le organizzazioni e associazioni internazionali competenti.

La materia – ossia le condizioni di accesso alla rete ferroviaria – è disciplinata a livello dell'UE dalla direttiva 2012/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (rifusione). In linea con la discussione che si è svolta su questo tema durante la 26a sessione del comitato di revisione nel febbraio 2018, è opportuno continuare a sostenere l'iniziativa sullo sviluppo da parte dell'OTIF di un quadro giuridico non vincolante sulle condizioni di accesso alla rete ferroviaria, quale mezzo per facilitare e migliorare il traffico ferroviario internazionale oltre i confini dell'UE.

Punto 16 dell'ordine del giorno – Diritto ferroviario unificato – Relazione del segretario generale

Documenti: SG-18042-AG 13/16

Competenza: Unione (concorrente)

Esercizio dei diritti di voto: Stati membri

Posizione:

prendere atto della relazione del segretario generale e incaricarlo di proseguire la collaborazione con l'UNECE sull'iniziativa relativa al diritto ferroviario unificato.

Dare mandato al comitato amministrativo di dare seguito all'iniziativa dell'UNECE concernente il diritto ferroviario unificato ed emettere un parere consultivo su questioni strategiche generali, se possibile, e dare mandato al gruppo di lavoro di esperti giuridici di dar seguito all'iniziativa dell'UNECE concernente il diritto ferroviario unificato ed emettere un parere consultivo su questioni giuridiche, ove possibile.

Incaricare il segretario generale e il gruppo di lavoro di esperti giuridici, in consultazione con il comitato amministrativo, di esaminare e proporre soluzioni per un adeguato coinvolgimento dell'OTIF nella gestione di strumenti giuridici vincolanti che possano incorporare il progetto di regime giuridico sul contratto di trasporto di merci sviluppato nel quadro dell'iniziativa dell'UNECE concernente il diritto ferroviario unificato, e incaricare il segretario generale di presentare una relazione in occasione della 14a assemblea generale.

Un regime giuridico internazionale unico può offrire vantaggi ai trasporti ferroviari nel continente eurasiatico rispetto ai due sistemi giuridici attuali, ma un tale regime unico può essere realizzato solo con l'impegno e la partecipazione espliciti di OSJD e OTIF e dei loro membri, altrimenti verrà sviluppato un terzo regime giuridico internazionale e la regolamentazione ferroviaria internazionale risulterà ulteriormente frammentata. Di conseguenza, prima di mettere in atto un sistema giuridico globale è necessaria una decisione politica preventiva da parte delle organizzazioni esistenti per coordinare tale obiettivo. È quindi necessario e opportuno far sì che l'OTIF continui a essere coinvolta in tale processo, in particolare mediante le attività del comitato amministrativo e del gruppo di lavoro di esperti giuridici, e che riferisca sullo stato di avanzamento dei lavori in seno all'UNECE in occasione della prossima riunione dell'assemblea generale.

Punto 17 dell'ordine del giorno – gruppo di lavoro di esperti giuridici

Documenti: SG-18046-AG 13/17

Competenza: Unione (concorrente)

Esercizio dei diritti di voto: Stati membri

Posizione:

appoggiare l'istituzione di un gruppo di lavoro consultivo di esperti giuridici per: preparare progetti di modifica o integrazione della convenzione; fornire consulenza e assistenza giuridica, promuovere e agevolare il funzionamento e l'attuazione della convenzione COTIF, monitorare e valutare l'attuazione e l'applicazione della convenzione COTIF, fungere per i membri dell'OTIF da forum in cui sollevare e discutere questioni giuridiche pertinenti.

Dare mandato al segretario generale di presentare conclusioni e proposte formulate dal gruppo di lavoro agli organi competenti dell'OTIF a fini di esame e/o decisione.

Incaricare il segretario generale di presentare una relazione sulle attività del gruppo di lavoro nel corso della 14a sessione dell'assemblea generale.

Conformemente agli esiti della discussione in materia in occasione della 26a sessione del comitato di revisione nel febbraio 2018, è opportuno appoggiare l'istituzione di un gruppo permanente di esperti giuridici in seno all'OTIF al fine di assistere e agevolare il funzionamento degli organi esistenti nel settore giudiziario e garantire una gestione efficace della convenzione COTIF.

Punto 18 dell'ordine del giorno – Relazione sulle attività del comitato amministrativo nel periodo che va dal 1o ottobre 2015 al 30 settembre 2018

Documenti: diffusione limitata

Competenza: Unione (concorrente)

Esercizio dei diritti di voto: Stati membri

Posizione: prendere nota della relazione

Punto 19 dell'ordine del giorno – Elezione del comitato amministrativo per il periodo che va dal 1o ottobre 2018 al 30 settembre 2021 (composizione e presidenza)

Documenti: diffusione limitata

Competenza: Unione (concorrente)

Esercizio dei diritti di voto: Stati membri

Posizione: nessuna

Punto 20 dell'ordine del giorno – Data provvisoria della 14a assemblea generale

Documenti: nessuno

Competenza: non pertinente

Esercizio dei diritti di voto: non applicabile

Posizione: nessuna

Punto 21 dell'ordine del giorno – Varie ed eventuali

Documenti: non disponibili

Competenza: non pertinente

Esercizio dei diritti di voto: non applicabile

Posizione: nessuna

Punto 22 dell'ordine del giorno – Mandati dell'assemblea generale

Documenti: nessuno

Competenza: Unione (concorrente ed esclusiva)

Esercizio dei diritti di voto: Unione

Posizione: mandati in conformità del punto 8 dell'ordine del giorno

Punto 23 dell'ordine del giorno – Relazioni delle commissioni, ove necessario

Documenti: non disponibili

Competenza: non pertinente

Esercizio dei diritti di voto: non applicabile

Posizione: nessuna

Punto 24 dell'ordine del giorno – Adozione di decisioni, mandati, raccomandazioni e altri documenti dell'assemblea generale (documento finale)

Documenti: non disponibili

Competenza: Unione (concorrente ed esclusiva)

Esercizio dei diritti di voto: Unione

Posizione: specificata ai punti pertinenti dell'ordine del giorno.