16.8.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 207/58 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1143 DELLA COMMISSIONE
del 10 agosto 2018
che modifica le decisioni 92/260/CEE e 93/197/CEE per quanto riguarda le prove per l'arterite virale equina
[notificata con il numero C(2018) 5071]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2009/156/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi (1), in particolare l'articolo 15, lettera a) e lettera b), punto ii), primo comma, l'articolo 16, paragrafo 2, e l'articolo 19, frase introduttiva e lettera b),
considerando quanto segue:
(1) |
La direttiva 2009/156/CE stabilisce le condizioni di polizia sanitaria che disciplinano le importazioni di equidi vivi nell'Unione. Essa conferisce alla Commissione il potere di stabilire, tra l'altro, le condizioni particolari per l'ammissione temporanea di equidi registrati e le importazioni di equidi nell'Unione. |
(2) |
La decisione 92/260/CEE della Commissione (2) dispone che gli Stati membri autorizzino l'ammissione temporanea nell'Unione di cavalli registrati che soddisfano le condizioni di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria stabilite, tra l'altro, all'allegato II, parti da A a E. |
(3) |
La decisione 93/197/CEE della Commissione (3) dispone che gli Stati membri autorizzino le importazioni nell'Unione di equidi registrati e di equidi da riproduzione e produzione che soddisfano le condizioni di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria stabilite, tra l'altro, all'allegato II, parti da A a E. |
(4) |
Se provengono da un paese terzo in cui l'arterite virale equina è stata ufficialmente segnalata nei 6 mesi precedenti la spedizione nell'Unione, gli equidi maschi non castrati possono essere introdotti nell'Unione solo se sono stati sottoposti a prova risultando negativi all'arterite virale equina o sono stati vaccinati e regolarmente rivaccinati contro tale malattia. |
(5) |
In aggiunta agli obblighi dell'Unione relativi all'esame o alla vaccinazione degli equidi maschi non castrati destinati all'ingresso nell'Unione, il capitolo 12.9 del codice sanitario per gli animali terrestri («il codice») dell'organizzazione mondiale per la salute animale (OIE), edizione 2017 (4), contiene la raccomandazione sull'esame degli equidi maschi non castrati per l'arterite virale equina. |
(6) |
Se non è possibile ottenere il campione di sperma di un equide maschio non castrato sieropositivo da sottoporre a prova né può essere certificata la vaccinazione ininterrotta, la prova dell'accoppiamento dell'equide maschio con due giumente sieronegative descritta all'articolo 12.9.2, punto 4, lettera a), del codice è un protocollo alternativo idoneo a garantire che tale equide maschio non castrato non trasmetta l'arterite virale equina attraverso lo sperma. |
(7) |
A causa di carenze nella disponibilità del vaccino contro l'arterite virale equina, è necessario stabilire un protocollo di prova per l'arterite virale equina in linea con le raccomandazioni dell'OIE e modificare di conseguenza i certificati sanitari di cui all'allegato II, parti da A a E, delle decisioni 92/260/CEE e 93/197/CEE. |
(8) |
Le decisioni 92/260/CEE e 93/197/CEE dovrebbero pertanto essere modificate di conseguenza. |
(9) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'allegato II, parti da A a E, della decisione 92/260/CEE è modificato conformemente all'allegato I della presente decisione.
Articolo 2
L'allegato II, parti da A a E, della decisione 93/197/CEE è modificato conformemente all'allegato II della presente decisione.
Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 10 agosto 2018
Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione
(1) GU L 192 del 23.7.2010, pag. 1.
(2) Decisione 92/260/CEE della Commissione, del 10 aprile 1992, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'ammissione temporanea di cavalli registrati (GU L 130 del 15.5.1992, pag. 67).
(3) Decisione 93/197/CEE della Commissione, del 5 febbraio 1993, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui sono subordinate le importazioni di equidi registrati e di equidi da riproduzione e produzione (GU L 86 del 6.4.1993, pag. 16).
(4) http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=chapitre_eav.htm.
ALLEGATO I
La decisione 92/260/CEE è così modificata:
1) |
in ciascuno dei certificati sanitari di cui all'allegato II, parti da A a E, la sezione III, lettera e), punto v), è sostituita dalla seguente:
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2) |
in ciascuno dei certificati sanitari di cui all'allegato II, parti A, B e D, la nota a piè di pagina 6 è soppressa; |
3) |
in ciascuno dei certificati sanitari di cui all'allegato II, parti C ed E, la nota a piè di pagina 7 è soppressa. |
ALLEGATO II
La decisione 93/197/CEE è così modificata:
1) |
in ciascuno dei certificati sanitari di cui all'allegato II, parti A, C, D ed E, la sezione III, lettera e), punto v), è sostituita dalla seguente:
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2) |
nel certificato sanitario di cui all'allegato II, parte B, la sezione III, lettera e), punto v), è sostituita da:
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