31.7.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 194/1


DECISIONE (UE) 2018/1069 DEL CONSIGLIO

del 26 luglio 2018

relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria del protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica della Costa d'Avorio (2018-2024)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il 17 marzo 2008 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 242/2008 (1) relativo alla conclusione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica della Costa d'Avorio e la Comunità europea (2) («accordo»). L'accordo è stato poi tacitamente rinnovato e che è tuttora in vigore.

(2)

L'ultimo protocollo dell'accordo è giunto a scadenza il 30 giugno 2018.

(3)

La Commissione ha negoziato, a nome dell'Unione, un nuovo protocollo di attuazione dell'accordo («protocollo»). Il protocollo è stato siglato il 16 marzo 2018

(4)

L'obiettivo del protocollo è consentire all'Unione e alla Repubblica della Costa d'Avorio («Costa d'Avorio») di collaborare più strettamente per promuovere una politica sostenibile della pesca, lo sfruttamento responsabile delle risorse alieutiche nelle acque ivoriane e gli sforzi compiuti da tale paese per lo sviluppo dell'economia blu.

(5)

È pertanto opportuno autorizzare la firma del protocollo.

(6)

Al fine di garantire un rapido avvio delle attività di pesca delle navi dell'Unione, il protocollo dovrebbe essere applicato a titolo provvisorio, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua entrata in vigore,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È autorizzata, a nome dell'Unione, la firma del protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica della Costa d'Avorio, con riserva della sua conclusione.

Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare il protocollo a nome dell'Unione.

Articolo 3

Conformemente all'articolo 13 del protocollo, il protocollo è applicato a titolo provvisorio a decorrere dalla sua firma in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua entrata in vigore.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 2018

Per il Consiglio

Il presidente

G. BLÜMEL


(1)  Regolamento (CE) n. 242/2008 del Consiglio, del 17 marzo 2008, relativo alla conclusione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e la Repubblica della Costa d'Avorio, dall'altro (GU L 75 del 18.3.2008, pag. 51).

(2)  GU L 48 del 22.2.2008, pag. 41.