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23.7.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 185/16 |
DECISIONE (UE) 2018/1034 DEL CONSIGLIO
del 16 luglio 2018
relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di comitato misto istituito ai sensi dell'accordo relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus (accordo Interbus), riguardo al progetto di decisione n. x/xxxx di tale comitato
(Testo rilevante ai fini del SEE)
Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
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(1) |
Con decisione del Consiglio del 3 ottobre 2002 (1) l'Unione ha concluso l'accordo relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus (accordo Interbus) (2) («accordo»), che è entrato in vigore il 1o gennaio 2003 (3). |
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(2) |
A norma dell'articolo 24, paragrafo 2, lettera b), dell'accordo, il comitato misto istituito a norma dell'articolo 23 dell'accordo («comitato misto») modifica o adatta i documenti di controllo e gli altri modelli di documenti riportati negli allegati dell'accordo. Al fine di incorporare le nuove misure adottate nell'Unione, e in conformità dell'articolo 24, paragrafo 2, lettera c), dell'accordo, il comitato misto modifica o adatta l'allegato 1, relativo alle condizioni applicabili agli operatori di servizi di trasporto di viaggiatori su strada, e l'allegato 2, relativo alle norme tecniche applicabili agli autobus. In conformità dell'articolo 24, paragrafo 2, lettera e), dell'accordo, il comitato misto modifica o adatta inoltre le prescrizioni relative alle disposizioni in materia sociale. |
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(3) |
L'ultimo aggiornamento della normativa dell'Unione introdotto nell'accordo dalla decisione n. 1/2011 del comitato misto (4) tiene conto degli atti dell'Unione adottati fino alla fine del 2009. |
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(4) |
Nel corso delle sue riunioni che si terranno nel 2018, il comitato misto dovrà adottare una decisione del comitato misto per l'aggiornamento dell'accordo ai progressi tecnici e normativi. |
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(5) |
La decisione (UE) 2016/1146 del Consiglio (5) ha stabilito la posizione dell'Unione europea riguardo a un progetto di decisione del comitato misto tenendo conto degli atti dell'Unione adottati fino alla fine del 2015. |
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(6) |
Nel corso dei negoziati con le altre parti contraenti (6) dell'accordo, è risultato evidente che occorreva apportare alcune modifiche al testo approvato dal Consiglio. Queste riguardavano, nel particolare, la relazione tra le norme dell'Unione riguardo al tachigrafo intelligente e l'Accordo europeo relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada (AETR) («accordo AETR») e, vista la situazione in alcune parti contraenti dell'accordo Interbus, un periodo transitorio per gli importi dei risarcimenti stabiliti all'articolo 7 del regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (7). |
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(7) |
È opportuno abrogare la decisione (UE) 2016/1146 del Consiglio e stabilire la nuova posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato misto nel corso delle sue riunioni del 2018, poiché la decisione adottata da tale comitato sarà vincolante per l'Unione. |
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(8) |
A partire dal 2018 la posizione dell'Unione nel corso delle riunioni del comitato misto dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione accluso, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione da adottare a nome dell'Unione nel corso delle riunioni del comitato misto istituito ai sensi dell'articolo 23 dell'accordo relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus (accordo Interbus) è basata sul progetto di decisione del comitato misto accluso alla presente decisione.
Articolo 2
La decisione (UE) 2016/1146 del Consiglio è abrogata
Articolo 3
La presente decisione e la decisione del comitato misto sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 4
La decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 16 luglio 2018
Per il Consiglio
La presidente
J. BOGNER-STRAUSS
(1) Decisione 2002/917/CE del Consiglio, del 3 ottobre 2002, relativa alla conclusione dell'accordo Interbus concernente i servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus (GU L 321 del 26.11.2002, pag. 11).
(2) GU L 321 del 26.11.2002, pag. 13.
(3) Informazioni sull'entrata in vigore dell'accordo Interbus relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus (GU L 321 del 26.11.2002, pag. 44).
(4) Decisione n. 1/2011 del comitato misto istituito dall'accordo Interbus relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus, dell'11 novembre 2011, che adotta il proprio regolamento interno e adatta l'allegato 1 dell'accordo relativo alle condizioni applicabili agli operatori di servizi di trasporto viaggiatori su strada, l'allegato 2 dell'accordo relativo alle norme tecniche applicabili agli autobus e le prescrizioni concernenti le disposizioni in materia sociale di cui all'articolo 8 dell'accordo (GU L 8 del 12.1.2012, pag. 38).
(5) Decisione (UE) 2016/1146 del Consiglio, del 27 giugno 2016, relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di comitato misto istituito nel quadro dell'accordo relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus (accordo Interbus), riguardo al progetto di decisione n. 1/2016 di tale comitato (GU L 189 del 14.7.2016, pag. 48).
(6) Le parti contraenti dell'accordo Interbus sono l'Unione europea, la Repubblica d'Albania, la Bosnia-Erzegovina, la ex Repubblica iugoslava di Macedonia, la Repubblica di Moldova, il Montenegro, la Repubblica di Turchia e l'Ucraina.
(7) Regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 1).
PROGETTO
DECISIONE N. x/xxxx (1) DEL COMITATO MISTO ISTITUITO NELL'AMBITO DELL'ACCORDO RELATIVO AI SERVIZI INTERNAZIONALI OCCASIONALI DI TRASPORTO DI VIAGGIATORI EFFETTUATI CON AUTOBUS (ACCORDO INTERBUS)
del …
che adatta l'articolo 8 dell'accordo e gli allegati 1, 2, 3 e 5 dell'accordo, adattando il «modello di dichiarazione delle parti contraenti dell'accordo Interbus riguardante l'articolo 4 e l'allegato 1», introducendo un «modello di dichiarazione delle parti contraenti dell'accordo Interbus relativa all'articolo 7 del regolamento (UE) n. 181/2011», e abroga la raccomandazione n. 1/2011 del comitato misto
IL COMITATO MISTO,
visto l'accordo relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus (accordo Interbus) (2), come aggiornato dalla decisione del comitato misto n. 1/2011 (3), in particolare l'articolo 24 dell'accordo,
considerando quanto segue:
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(1) |
L'articolo 23 dell'accordo Interbus («accordo») istituisce un comitato misto onde facilitare la gestione dell'accordo («comitato misto»). |
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(2) |
In conformità dell'articolo 24, paragrafo 2, lettera b), dell'accordo, il comitato misto modifica o adatta i documenti di controllo e gli altri modelli di documenti riportati negli allegati dell'accordo. Al fine di incorporare le nuove misure adottate nell'Unione, e in conformità dell'articolo 24, paragrafo 2, lettera c), dell'accordo, il comitato misto modifica o adatta gli allegati relativi alle norme tecniche applicabili agli autobus, nonché l'allegato 1, relativo alle condizioni applicabili agli operatori di servizi di trasporto di viaggiatori su strada. In conformità dell'articolo 24, paragrafo 2, lettera e), dell'accordo, il comitato misto modifica o adatta inoltre le prescrizioni relative alle disposizioni in materia sociale. Il comitato misto dovrebbe intervenire a tal fine nel momento in cui l'accordo deve essere aggiornato per tenere conto dei progressi tecnici e legislativi. |
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(3) |
L'ultimo aggiornamento della normativa dell'Unione introdotto nell'accordo dalla decisione n. 1/2011 del comitato misto tiene conto degli atti dell'Unione adottati fino alla fine del 2009. È ora opportuno incorporare le nuove misure che l'Unione ha adottato nel frattempo. |
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(4) |
La raccomandazione n. 1/2011 del comitato misto (4) introduce un rapporto tecnico utilizzato per i controlli su strada degli autobus. Tale raccomandazione è diventata obsoleta e dovrebbe pertanto essere abrogata, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Le prescrizioni concernenti le disposizioni in materia sociale di cui all'articolo 8 dell'accordo, le condizioni applicabili agli operatori di servizi di trasporto di viaggiatori su strada di cui all'allegato 1 dell'accordo, le norme tecniche applicabili agli autobus di cui all'allegato 2 dell'accordo, il modello di documento di controllo per i servizi occasionali esentati da autorizzazione di cui all'allegato 3 dell'accordo e il modello di autorizzazione relativa a servizi occasionali non liberalizzati che figura all'allegato 5 dell'accordo sono adattati in conformità dell'allegato della presente decisione. Anche il «modello di dichiarazione delle parti contraenti dell'accordo Interbus riguardante l'articolo 4 e l'allegato 1» è adattato in conformità dell'allegato della presente decisione. Inoltre, è aggiunto all'accordo un «modello di dichiarazione delle parti contraenti dell'accordo Interbus relativa all'articolo 7 del regolamento (UE) n. 181/2011».
Articolo 2
1. Il «Modello di dichiarazione delle parti contraenti dell'accordo Interbus riguardante l'articolo 4 e l'allegato 1» accluso all'accordo Interbus è adattato e spostato nel nuovo allegato 6 dell'accordo Interbus.
2. All'accordo Interbus è aggiunto un nuovo allegato, come segue:
«ALLEGATO 6
Modello di dichiarazione delle parti contraenti dell'accordo Interbus
Condizioni applicabili agli operatori di servizi di trasporto di viaggiatori su strada
DICHIARAZIONE DI … (nome della parte contraente) RELATIVA ALL'ARTICOLO 4 E ALL'ALLEGATO 1
Le quattro condizioni di cui al capo 1 del regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 51):
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a) |
sono state recepite nell'ordinamento nazionale con … (riferimenti legislativi); |
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b) |
saranno recepite nell'ordinamento nazionale … (data). |
Modello di dichiarazione delle parti contraenti dell'accordo Interbus relativa all'articolo 7 del regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 1).
(da effettuare entro i due mesi successivi all'adozione della decisione n. x/xxxx del comitato misto istituito ai sensi dell'accordo Interbus)
DICHIARAZIONE EFFETTUATA DA … (nome della parte contraente)
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1. |
Per quanto riguarda l'articolo 7 del regolamento (UE) n. 181/2011, la legislazione nazionale vigente del dichiarante stabilisce i seguenti limiti massimi per il risarcimento per il decesso, comprese spese ragionevoli per le esequie, o le lesioni personali, nonché per la perdita o il danneggiamento del bagaglio dovuti a un incidente derivante dall'utilizzo di autobus, non inferiori a:
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2. |
La legislazione nazionale vigente del dichiarante prevede che, in caso di danneggiamento di una sedia a rotelle, di altre attrezzature per la mobilità o di dispositivi di assistenza, l'importo del risarcimento sia pari al costo della sostituzione o della riparazione dell'attrezzatura perduta o danneggiata?
SÌ ☐ NO ☐ |
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3. |
Si prevede che gli importi finanziari stabiliti all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 181/2011, nonché il risarcimento in caso di danneggiamento di una sedia a rotelle, di altre attrezzature per la mobilità o di dispositivi di assistenza, saranno adattati dal dichiarante ai requisiti del regolamento entro … (data, entro tre anni dall'entrata in vigore della decisione n. x/xxxx del comitato misto ai sensi dell'accordo Interbus o, a seconda dei casi, entro tre anni dalla data di ratifica dell'accordo Interbus di una nuova parte contraente). |
Articolo 3
La raccomandazione n. 1/2011 del comitato misto è abrogata.
Articolo 4
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il
Per il comitato misto
Il presidente
Il segretario
(1) Il numero e l'anno dell'imminente decisione del comitato misto sono indicati con «x/xxxx». La precedente designazione era «1/2016».
(2) GU L 321 del 26.11.2002, pag. 13.
(3) Decisione n. 1/2011 del comitato misto istituito dall'accordo Interbus relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus, dell'11 novembre 2011, che adotta il proprio regolamento interno e adatta l'allegato 1 dell'accordo relativo alle condizioni applicabili agli operatori di servizi di trasporto viaggiatori su strada, l'allegato 2 dell'accordo relativo alle norme tecniche applicabili agli autobus e le prescrizioni concernenti le disposizioni in materia sociale di cui all'articolo 8 dell'accordo (2012/25/UE) (GU L 8 del 12.1.2012, pag. 38).
(4) Raccomandazione n. 1/2011 del comitato misto istituito dall'accordo Interbus relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus, dell'11 novembre 2011, relativo all'utilizzazione di un rapporto tecnico per gli autobus onde facilitare il controllo dell'osservanza delle disposizioni degli articoli 1 e 2 dell'allegato 2 dell'accordo (GU L 8 del 12.1.2012, pag. 46).
ALLEGATO
Adattamento dell'articolo 8, relativo alle disposizioni in materia sociale, dell'allegato 1, relativo alle condizioni applicabili agli operatori di servizi di trasporto di viaggiatori su strada, dell'allegato 2, relativo alle norme tecniche applicabili agli autobus, dell'allegato 3, relativo al modello di documento di controllo per i servizi occasionali esentati da autorizzazione, dell'allegato 5, riguardante il modello di autorizzazione relativa a servizi occasionali non liberalizzati, del «modello di dichiarazione delle parti contraenti dell'accordo Interbus riguardante l'articolo 4 e l'allegato 1», nonché l'introduzione di un «modello di dichiarazione delle parti contraenti dell'accordo Interbus relativa all'articolo 7 del regolamento (UE) n. 181/2011» (1)
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1) |
All'articolo 8 dell'accordo, l'elenco degli atti dell'Unione è così modificato:
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2) |
All'allegato 1 dell'accordo, l'elenco degli atti dell'Unione è sostituito dal seguente:
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3) |
L'allegato 2 dell'accordo è così modificato:
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4) |
Nell'allegato 3 dell'accordo, il testo nelle note a piè di pagina è sostituito dal seguente:
«Albania (AL), Austria (A), Belgio (B), Bosnia-Erzegovina (BA), Bulgaria (BG), Cipro (CY) Croazia (HR), Repubblica ceca (CZ), Danimarca (DK), Estonia (EST), Finlandia (FIN), Francia (F), Germania (D), Grecia (GR), Ungheria (H), Irlanda (IRL), Italia (I), Lettonia (LV), Lituania (LT), Lussemburgo (L), ex Repubblica iugoslava di Macedonia (MK), Malta (MT), Repubblica di Moldova (MD), Montenegro (ME), Paesi Bassi (NL), Polonia (PL), Portogallo (P), Romania (RO), Repubblica Slovacca (SK), Slovenia (SLO); Spagna (E), Svezia (S), Turchia (TR), Ucraina (UA), Regno Unito (UK), da completare.». |
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5) |
Nell'allegato 5 dell'accordo, il testo nelle note a piè di pagina è sostituito dal seguente:
«Albania (AL), Austria (A), Belgio (B), Bosnia-Erzegovina (BA), Bulgaria (BG), Cipro (CY) Croazia (HR), Repubblica ceca (CZ), Danimarca (DK), Estonia (EST), Finlandia (FIN), Francia (F), Germania (D), Grecia (GR), Ungheria (H), Irlanda (IRL), Italia (I), Lettonia (LV), Lituania (LT), Lussemburgo (L), ex Repubblica iugoslava di Macedonia (MK), Malta (MT), Repubblica di Moldova (MD), Montenegro (ME), Paesi Bassi (NL), Polonia (PL), Portogallo (P), Romania (RO), Repubblica Slovacca (SK), Slovenia (SLO); Spagna (E), Svezia (S), Turchia (TR), Ucraina (UA), Regno Unito (UK), da completare.». |
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6) |
Il «modello di dichiarazione delle parti contraenti dell'accordo Interbus riguardante l'articolo 4 e l'allegato 1» accluso all'accordo diventa parte di un nuovo allegato 6, dal titolo «Modello di dichiarazione delle parti contraenti dell'accordo Interbus». I suoi termini sono modificati come segue:
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7) |
Il seguente modello di dichiarazione è aggiunto al nuovo allegato 6 dell'accordo:
«Modello di dichiarazione delle parti contraenti dell'accordo Interbus relativa all'articolo 7 del regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 1). (da effettuare entro i due mesi successivi all'adozione della decisione n. x/xxxx del comitato misto istituito ai sensi dell'accordo Interbus) DICHIARAZIONE EFFETTUATA DA … (nome della parte contraente)
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(1) Per l'adattamento degli atti si è tenuto conto delle nuove misure adottate dall'Unione europea fino al 31 dicembre 2015.