5.7.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 168/7


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/954 DELLA COMMISSIONE

del 4 luglio 2018

che stabilisce alcune misure di salvaguardia al fine di impedire la diffusione della peste dei piccoli ruminanti in Bulgaria

[notificata con il numero C(2018) 4374]

(Il testo in lingua bulgara è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

La peste dei piccoli ruminanti è una grave malattia virale che colpisce i piccoli ruminanti, vale a dire ovini e caprini, ed è trasmessa principalmente per contatto diretto. Il tasso di morbilità e mortalità dovuto alla peste dei piccoli ruminanti può essere molto elevato, soprattutto nelle zone in cui tale malattia compare per la prima volta, e può avere gravi conseguenze economiche per il settore agricolo. La peste dei piccoli ruminanti non è trasmissibile all'uomo. Essa è endemica in molti paesi dell'Africa, del Medio Oriente e dell'Asia e rappresenta un grave problema per la salute e il benessere degli animali.

(2)

La direttiva 92/119/CEE del Consiglio (3) introduce misure generali da adottare per la lotta contro alcune malattie degli animali, tra cui la peste dei piccoli ruminanti. Fra queste vi sono le misure di lotta da adottare in caso di presenza sospetta e confermata della peste dei piccoli ruminanti in un'azienda. Tali misure di lotta comprendono anche la delimitazione di zone di protezione e di sorveglianza attorno ai focolai e altre misure supplementari per contrastare la diffusione della malattia.

(3)

Il 23 giugno 2018 la Bulgaria ha notificato alla Commissione e agli altri Stati membri un focolaio di peste dei piccoli ruminanti in tre aziende di piccoli ruminanti, i cui animali pascolano insieme, nel comune di Bolyarovo, nella regione Yambol, in Bulgaria.

(4)

La Bulgaria ha adottato le misure di lotta previste dalla direttiva 92/119/CEE, in particolare l'abbattimento totale delle greggi infette e la delimitazione di zone di protezione e di sorveglianza attorno ai focolai, come stabilito in tale direttiva. È stata inoltre intensificata la sorveglianza nei comuni limitrofi alle zone colpite, nonché nei comuni situati lungo la frontiera dell'Unione con paesi terzi non indenni da peste dei piccoli ruminanti.

(5)

In aggiunta alle misure di controllo previste dalla direttiva 92/119/CEE è necessario adottare misure di salvaguardia supplementari per impedire la diffusione della peste dei piccoli ruminanti. Al fine di evitare che la peste dei piccoli ruminanti si propaghi ad altre zone della Bulgaria, ad altri Stati membri e a paesi terzi, in particolare attraverso gli scambi di piccoli ruminanti e del loro materiale germinale, è pertanto opportuno controllare la spedizione delle partite di piccoli ruminanti e l'immissione sul mercato di alcuni prodotti derivati da piccoli ruminanti.

(6)

La decisione di esecuzione (UE) 2018/911 della Commissione (4) è stata adottata al fine di impedire la diffusione della peste dei piccoli ruminanti ad altre parti della Bulgaria, ad altri Stati membri e a paesi terzi. Tale atto stabilisce provvedimenti cautelari e, in particolare, proibisce la spedizione delle partite di piccoli ruminanti e l'immissione sul mercato di alcuni prodotti derivati da piccoli ruminanti dalla regione Yambol in Bulgaria.

(7)

Dalla data di adozione della decisione di esecuzione (UE) 2018/911, la Bulgaria ha notificato alla Commissione la comparsa di un nuovo focolaio di peste dei piccoli ruminanti in un'azienda di piccoli ruminanti della regione di Burgas di tale Stato membro.

(8)

La Bulgaria ha inoltre comunicato alla Commissione di aver adottato, a seguito della comparsa di tale recente focolaio, le misure necessarie prescritte dalla direttiva 92/119/CEE, tra cui l'istituzione di zone di protezione e di sorveglianza attorno all'azienda infetta in tale Stato membro.

(9)

Le misure di salvaguardia stabilite nella presente decisione dovrebbero tenere conto della nuova situazione epidemiologica della Bulgaria e sostituire i provvedimenti cautelari di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2018/911. Tale decisione dovrebbe pertanto essere abrogata.

(10)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La presente decisione stabilisce alcune misure di salvaguardia per impedire la diffusione della peste dei piccoli ruminanti nell'Unione.

Essa si applica ai piccoli ruminanti e allo sperma, agli ovuli e agli embrioni di tali animali, nonché ad alcuni prodotti di tali animali.

Articolo 2

Ai fini della presente decisione si intende per:

a)   «piccoli ruminanti»: qualsiasi animale delle specie ovina o caprina;

b)   «sottoprodotti di origine animale»: i sottoprodotti di origine animale di cui all'articolo 3, punto 1, del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (5);

c)   «prodotti derivati»: i prodotti derivati di cui all'articolo 3, punto 2, del regolamento (CE) n. 1069/2009.

Si applicano inoltre le definizioni di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (6).

Articolo 3

La Bulgaria vieta la spedizione dei seguenti prodotti dalle zone elencate nell'allegato ad altre parti della Bulgaria, ad altri Stati membri e a paesi terzi:

a)

piccoli ruminanti;

b)

sperma, ovuli ed embrioni di piccoli ruminanti.

Articolo 4

1.   La Bulgaria vieta l'immissione sul mercato dei seguenti prodotti al di fuori delle zone elencate nell'allegato, qualora tali prodotti siano ottenuti da piccoli ruminanti provenienti dalle zone elencate nell'allegato:

a)

carni fresche;

b)

carni macinate e preparazioni di carni ottenute dalle carni di cui alla lettera a);

c)

prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati destinati al consumo umano ottenuti dalle carni di cui alla lettera a), diversi da quelli che sono stati sottoposti a un trattamento atto ad eliminare qualsiasi rischio specifico per la salute degli animali in conformità all'allegato III della direttiva 2002/99/CE del Consiglio (7);

d)

latte crudo e prodotti lattiero-caseari, diversi da quelli che sono stati sottoposti a un trattamento in contenitori ermetici con un valore F0 pari o superiore a 3,00, come descritto nell'allegato III della direttiva 2002/99/CE;

e)

prodotti contenenti i prodotti di cui alle lettere da a) a d);

f)

sottoprodotti di origine animale.

2.   In deroga al divieto stabilito al paragrafo 1, lettera f), del presente articolo, l'autorità competente può autorizzare la spedizione sotto controllo ufficiale di sottoprodotti di origine animale destinati alla trasformazione in prodotti derivati o allo smaltimento in un impianto da essa riconosciuto a tal fine nel territorio della Bulgaria, in conformità alle norme stabilite all'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1069/2009.

Articolo 5

La decisione di esecuzione (UE) 2018/911 è abrogata.

Articolo 6

La presente decisione si applica fino al 28 dicembre 2018.

Articolo 7

La Repubblica di Bulgaria è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4 luglio 2018

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione


(1)   GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.

(2)   GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

(3)  Direttiva 92/119/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che introduce misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini (GU L 62 del 15.3.1993, pag. 69).

(4)  Decisione di esecuzione (UE) 2018/911 della Commissione, del 25 giugno 2018, che stabilisce provvedimenti cautelari al fine di impedire la diffusione della peste dei piccoli ruminanti in Bulgaria (GU L 161 del 26.6.2018, pag. 67).

(5)  Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale) (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1).

(6)  Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55).

(7)  Direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11).


ALLEGATO

I seguenti comuni della Bulgaria:

i comuni di Bolyarovo ed Elhovo nella regione di Yambol;

i comuni di Sredets, Sozopol, Primorsko, Malko Tarnovo e Tsarevo nella regione di Burgas.