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6.7.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 171/11 |
DECISIONE (UE) 2018/947 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 4 luglio 2018
relativa alla concessione di ulteriore assistenza macrofinanziaria all'Ucraina
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 212, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),
considerando quanto segue:
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(1) |
Le relazioni tra l'Unione europea («Unione») e l'Ucraina continuano a svilupparsi nel quadro della politica europea di vicinato (PEV) e del partenariato orientale. Il 1o settembre 2017 è entrato in vigore un accordo di associazione tra l'Unione e l'Ucraina (2) («accordo di associazione»), comprendente una zona di libero scambio globale e approfondito (Deep and Comprehensive Free Trade Area – DCFTA). |
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(2) |
Nella primavera del 2014 l'Ucraina ha intrapreso un ambizioso programma di riforma volto a stabilizzare la sua economia e migliorare le condizioni di vita dei suoi cittadini. L'Ucraina e l'Unione hanno definito insieme un programma di riforma (l'agenda di associazione, aggiornata da ultimo nel marzo 2015). Tra le priorità dell'agenda figurano la lotta contro la corruzione e le riforme costituzionale, elettorale e giudiziaria. |
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(3) |
Oltre al suo sostegno politico, l'Unione ha offerto nel marzo 2014 un pacchetto finanziario di oltre 11 miliardi di EUR per favorire la stabilizzazione economica e l'attuazione della riforma in Ucraina, comprendente 1,6 miliardi di EUR di assistenza macrofinanziaria a titolo della decisione 2002/639/CE del Consiglio (3), della decisione n. 646/2010/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e della decisione 2014/215/UE del Consiglio (5). Dato l'ingente fabbisogno di finanziamenti esterni dell'Ucraina, nell'aprile 2015 è stato messo a disposizione dell'Ucraina un importo aggiuntivo di 1,8 miliardi di EUR di assistenza macrofinanziaria in virtù della decisione (UE) 2015/601 del Parlamento europeo e del Consiglio (6). |
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(4) |
Dal maggio 2014 l'Ucraina ha ricevuto dall'Unione 2,81 miliardi di EUR di assistenza macrofinanziaria, compresi 1,2 miliardi di EUR degli 1,8 miliardi di EUR disponibili in virtù della decisione (UE) 2015/601. La terza e ultima rata di 600 milioni di EUR di assistenza macrofinanziaria a titolo della decisione (UE) 2015/601 è stata annullata il 18 gennaio 2018 in quanto l'Ucraina non aveva rispettato completamente il programma di riforme strutturali collegato a tale rata. |
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(5) |
L'11 marzo 2015 il Fondo monetario internazionale (FMI) ha approvato un programma quadriennale nell'ambito del meccanismo di finanziamento ampliato per l'Ucraina per l'importo di circa 17,5 miliardi di USD, a sostegno del programma di aggiustamento economico e di riforme del paese, di cui nel periodo tra il 2015 e il 2017 sono stati erogati 8,5 miliardi di USD. L'assistenza finanziaria dell'FMI è stata completata dal sostanzioso sostegno fornito da una serie di partner bilaterali, tra cui l'Unione, i suoi Stati membri, gli Stati Uniti, il Giappone e il Canada. Altre istituzioni finanziarie internazionali come la Banca mondiale, la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo e la Banca europea per gli investimenti hanno inoltre intensificato considerevolmente la loro attività per sostenere la transizione economica dell'Ucraina. |
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(6) |
In seguito alla sua missione tecnica del novembre 2017, l'FMI ha riveduto la sua stima del fabbisogno di finanziamenti esterni dell'Ucraina, individuando un ulteriore fabbisogno di 4,5 miliardi di USD per il 2018 e il 2019. Tale fabbisogno finanziario supera i finanziamenti impegnati finora dalla comunità internazionale, che comprendono l'assistenza macrofinanziaria concessa dall'Unione a norma delle decisioni 2002/639/CE, n. 646/2010/UE, 2014/215/UE e (UE) 2015/601. |
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(7) |
Nel novembre 2017, considerata la difficile situazione economica e finanziaria in cui continuava a versare l'Ucraina, le autorità ucraine hanno chiesto all'Unione un'ulteriore assistenza macrofinanziaria. |
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(8) |
In occasione del consiglio di associazione UE-Ucraina dell'8 dicembre 2017, l'Unione ha confermato di voler sostenere il deciso impegno di riforma profuso dall'Ucraina, anche con un'assistenza finanziaria collegata a concreti progressi nella riforma. |
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(9) |
In quanto paese interessato dalla PEV, l'Ucraina dovrebbe essere considerata ammissibile a ricevere l'assistenza macrofinanziaria dell'Unione. |
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(10) |
L'assistenza macrofinanziaria dell'Unione dovrebbe essere uno strumento finanziario eccezionale di sostegno non vincolato e non specifico alla bilancia dei pagamenti, destinato a coprire il fabbisogno immediato di finanziamento esterno del beneficiario, e dovrebbe sostenere l'attuazione di un programma di politica che preveda energiche misure di risanamento e di riforma strutturale immediate volte a migliorare a breve termine la situazione della bilancia dei pagamenti del beneficiario. |
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(11) |
Dato che la bilancia dei pagamenti ucraina presenta ancora un fabbisogno residuo di finanziamenti esterni, che supera le risorse fornite dall'FMI e da altre istituzioni multilaterali, la fornitura dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione all'Ucraina è considerata, nelle attuali circostanze eccezionali, una risposta adeguata alla richiesta, rivolta dall'Ucraina all'Unione, di sostenere la stabilizzazione economica congiuntamente al programma dell'FMI. L'assistenza macrofinanziaria dell'Unione andrebbe a sostenere la stabilizzazione economica e il programma di riforme strutturali dell'Ucraina, integrando le risorse messe a disposizione nel programma nell'ambito del meccanismo di finanziamento ampliato con l'FMI. |
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(12) |
L'assistenza macrofinanziaria dell'Unione dovrebbe mirare a sostenere il ripristino della sostenibilità della situazione finanziaria esterna dell'Ucraina, in modo da favorire lo sviluppo economico e sociale del paese. |
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(13) |
La determinazione dell'importo dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione si basa su una valutazione quantitativa completa del fabbisogno residuo di finanziamenti esterni dell'Ucraina e tiene conto della capacità del paese di autofinanziarsi con le proprie risorse, in particolare le riserve internazionali di cui dispone. L'assistenza macrofinanziaria dell'Unione dovrebbe integrare i programmi e le risorse messi a disposizione dall'FMI e dalla Banca mondiale. La determinazione dell'importo dell'assistenza tiene conto anche dei previsti contributi finanziari di donatori bilaterali e multilaterali e della necessità di garantire un'equa ripartizione degli oneri tra l'Unione e gli altri donatori, nonché della precedente mobilitazione degli altri strumenti finanziari esterni dell'Unione in Ucraina e del valore aggiunto dell'intervento complessivo dell'Unione. |
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(14) |
La Commissione dovrebbe garantire che l'assistenza macrofinanziaria dell'Unione sia coerente, sotto il profilo giuridico e sostanziale, con i principi fondamentali, gli obiettivi e le misure adottate nei vari settori dell'azione esterna e con le altre politiche pertinenti dell'Unione. |
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(15) |
L'assistenza macrofinanziaria dell'Unione dovrebbe sostenere la politica esterna dell'Unione nei confronti dell'Ucraina. I servizi della Commissione e il servizio europeo per l'azione esterna dovrebbero lavorare a stretto contatto durante l'intera operazione di assistenza macrofinanziaria al fine di coordinare la politica esterna dell'Unione e garantirne la coerenza. |
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(16) |
È opportuno che l'assistenza macrofinanziaria dell'Unione sostenga l'impegno dell'Ucraina nei confronti dei valori condivisi con l'Unione, tra cui la democrazia, lo Stato di diritto, il buon governo, il rispetto dei diritti umani, lo sviluppo sostenibile e la riduzione della povertà, nonché il suo impegno nei confronti dei principi di un commercio aperto, disciplinato da regole ed equo. |
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(17) |
È opportuno subordinare la concessione dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione al rispetto, da parte dell'Ucraina, di meccanismi democratici effettivi – compreso il pluralismo parlamentare – e dello Stato di diritto, nonché alla garanzia del rispetto dei diritti umani. Inoltre, è opportuno che gli obiettivi specifici dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione rafforzino l'efficienza, la trasparenza e la rendicontabilità nei sistemi di gestione delle finanze pubbliche in Ucraina e promuovano riforme strutturali volte a favorire una crescita sostenibile e inclusiva, la creazione di posti di lavoro e il risanamento di bilancio. Il rispetto di tali prerequisiti e il conseguimento di tali obiettivi dovrebbero essere oggetto di un monitoraggio regolare da parte della Commissione e del servizio europeo per l'azione esterna. |
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(18) |
Per assicurare una tutela efficace degli interessi finanziari dell'Unione connessi all'assistenza macrofinanziaria da questa fornita, l'Ucraina dovrebbe adottare misure appropriate in materia di prevenzione e di lotta contro la frode, la corruzione e ogni altra irregolarità relativa all'assistenza macrofinanziaria dell'Unione. Inoltre, è opportuno prevedere controlli da parte della Commissione e verifiche contabili da parte della Corte dei conti. |
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(19) |
L'erogazione dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione lascia impregiudicati i poteri del Parlamento europeo e del Consiglio in quanto autorità di bilancio. |
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(20) |
Gli importi delle prestazioni richieste per l'assistenza macrofinanziaria dell'Unione dovrebbero essere in linea con gli stanziamenti di bilancio definiti nel quadro finanziario pluriennale. |
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(21) |
È opportuno che l'assistenza macrofinanziaria dell'Unione sia gestita dalla Commissione. Al fine di garantire che il Parlamento europeo e il Consiglio possano seguire l'attuazione della presente decisione, la Commissione dovrebbe informarli periodicamente in merito agli sviluppi relativi all'assistenza e fornire loro i documenti pertinenti. |
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(22) |
Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della presente decisione, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (7). |
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(23) |
L'assistenza macrofinanziaria dell'Unione dovrebbe essere soggetta a condizioni di politica economica, da stabilire in un protocollo d'intesa. Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione e per ragioni di efficienza, la Commissione dovrebbe essere autorizzata a negoziare tali condizioni con le autorità ucraine sotto la supervisione del comitato dei rappresentanti degli Stati membri conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011. A norma di tale regolamento, si dovrebbe fare ricorso alla procedura consultiva, come regola generale, in tutti i casi diversi da quelli previsti da detto regolamento. Considerato l'impatto potenzialmente rilevante di un'assistenza di oltre 90 milioni di EUR, si dovrebbe ricorrere alla procedura d'esame per le operazioni al di sopra di tale soglia. In considerazione dell'importo dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione all'Ucraina, si dovrebbe fare ricorso alla procedura d'esame per l'adozione del protocollo d'intesa e per qualsiasi riduzione, sospensione o annullamento dell'assistenza, |
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1. L'Unione mette a disposizione dell'Ucraina un'assistenza macrofinanziaria per un importo massimo di 1 miliardo di EUR («assistenza macrofinanziaria dell'Unione»), al fine di sostenere la stabilizzazione economica dell'Ucraina e un programma sostanziale di riforme nel paese. L'assistenza contribuisce a coprire il fabbisogno della bilancia dei pagamenti ucraina rilevato dal programma dell'FMI.
2. L'intero importo dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione è erogato all'Ucraina sotto forma di prestiti. La Commissione è autorizzata a prendere in prestito per conto dell'Unione i fondi necessari sui mercati dei capitali o presso gli istituti finanziari e a prestarli all'Ucraina. La durata massima dei prestiti è in media di 15 anni.
3. L'erogazione dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione è gestita dalla Commissione conformemente agli accordi o alle intese conclusi tra l'FMI e l'Ucraina e ai principi e agli obiettivi fondamentali delle riforme economiche stabiliti nell'accordo di associazione, comprendente la DCFTA, concordato nell'ambito della PEV.
La Commissione informa periodicamente il Parlamento europeo e il Consiglio in merito all'evoluzione dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione, compresi i relativi esborsi, e fornisce a tempo debito i documenti pertinenti a dette istituzioni.
4. L'assistenza macrofinanziaria dell'Unione è messa a disposizione per un periodo di due anni e mezzo a decorrere dal primo giorno successivo all'entrata in vigore del protocollo d'intesa di cui all'articolo 3, paragrafo 1.
5. Qualora, nel corso del periodo di erogazione dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione, il fabbisogno di finanziamento dell'Ucraina diminuisca radicalmente rispetto alle previsioni iniziali, la Commissione, deliberando secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 7, paragrafo 2, riduce l'importo dell'assistenza, la sospende o la annulla.
Articolo 2
1. La concessione dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione è subordinata al rispetto, da parte dell'Ucraina, di meccanismi democratici effettivi – compreso il pluralismo parlamentare - e dello Stato di diritto, nonché alla garanzia del rispetto dei diritti umani.
2. La Commissione e il servizio europeo per l'azione esterna monitorano il rispetto del prerequisito di cui al paragrafo 1 durante l'intero ciclo dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione.
3. I paragrafi 1 e 2 si applicano conformemente alla decisione 2010/427/UE del Consiglio (8).
Articolo 3
1. La Commissione concorda con le autorità ucraine, secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 7, paragrafo 2, condizioni di politica economica e condizioni finanziarie chiaramente definite, incentrate sulle riforme strutturali e sulla solidità delle finanze pubbliche, alle quali deve essere subordinata l'assistenza macrofinanziaria dell'Unione, da stabilire in un protocollo d'intesa («protocollo d'intesa») comprensivo di un calendario per il loro soddisfacimento. Le condizioni di politica economica e le condizioni finanziarie stabilite nel protocollo d'intesa sono coerenti con gli accordi o con le intese di cui all'articolo 1, paragrafo 3, compresi i programmi di aggiustamento macroeconomico e di riforma strutturale attuati dall'Ucraina con il sostegno dell'FMI.
2. Le condizioni di cui al paragrafo 1 mirano, in particolare, a rafforzare l'efficienza, la trasparenza e la rendicontabilità dei sistemi di gestione delle finanze pubbliche in Ucraina, anche ai fini del ricorso all'assistenza macrofinanziaria dell'Unione. Nella definizione delle misure di politica si tengono inoltre in debita considerazione i progressi conseguiti sul piano dell'apertura reciproca dei mercati, dello sviluppo di un commercio disciplinato da regole ed equo, nonché di altre priorità della politica esterna dell'Unione. I progressi compiuti nel conseguimento di tali obiettivi sono oggetto di controllo regolare da parte della Commissione.
3. Le condizioni finanziarie dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione sono stabilite in dettaglio in un accordo di prestito da concludere tra la Commissione e le autorità ucraine.
4. La Commissione verifica a intervalli regolari che le condizioni previste all'articolo 4, paragrafo 3, continuino a essere soddisfatte e che le politiche economiche dell'Ucraina siano in linea con gli obiettivi dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione. A tal fine, la Commissione opera in stretto coordinamento con l'FMI e con la Banca mondiale e, ove necessario, con il Parlamento europeo e il Consiglio.
Articolo 4
1. Alle condizioni previste al paragrafo 3, la Commissione mette a disposizione l'assistenza macrofinanziaria dell'Unione in due rate. L'importo di ciascuna rata è fissato nel protocollo d'intesa.
2. Per gli importi dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione è prevista una dotazione, ove richiesto, ai sensi del regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 del Consiglio (9).
3. La Commissione decide di versare le rate a condizione che siano rispettate tutte le condizioni seguenti:
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a) |
il prerequisito di cui all'articolo 2, paragrafo 1; |
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b) |
un bilancio costantemente soddisfacente dell'attuazione di un programma di politica che preveda energiche misure di aggiustamento e di riforma strutturale, sostenuto da un accordo di credito non cautelare con l'FMI; |
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c) |
l'attuazione delle condizioni di politica economica e delle condizioni finanziarie stabilite nel protocollo d'intesa. |
In linea di principio, il versamento della seconda rata non è effettuato prima di tre mesi a decorrere dal versamento della prima rata.
4. Qualora le condizioni di cui al paragrafo 3, primo comma, non siano soddisfatte, la Commissione sospende temporaneamente o annulla l'erogazione dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione. In tali casi, comunica al Parlamento europeo e al Consiglio le ragioni della sospensione o dell'annullamento.
5. L'assistenza macrofinanziaria dell'Unione è erogata alla Banca nazionale dell'Ucraina. Alle condizioni che saranno concordate nel protocollo d'intesa, fra cui una conferma del fabbisogno residuo di finanziamento di bilancio, i fondi dell'Unione possono essere trasferiti al ministero delle finanze dell'Ucraina quale beneficiario finale.
Articolo 5
1. Le operazioni di assunzione ed erogazione del prestito relative all'assistenza macrofinanziaria dell'Unione sono effettuate in euro, utilizzando una data di valuta identica, e non comportano a carico dell'Unione cambiamenti di scadenza, né la espongono a rischi di cambio o di tasso d'interesse o ad altri rischi commerciali.
2. Se le circostanze lo consentono e qualora l'Ucraina ne faccia richiesta, la Commissione può adottare le disposizioni necessarie affinché le condizioni del prestito prevedano una clausola di rimborso anticipato, accompagnata da una clausola corrispondente nelle condizioni per le operazioni di assunzione di prestiti.
3. Qualora le circostanze consentano un miglioramento del tasso d'interesse sul prestito e l'Ucraina ne faccia richiesta, la Commissione può decidere di procedere a un rifinanziamento della totalità o di parte dei suoi prestiti iniziali o a una ristrutturazione delle relative condizioni finanziarie. Le operazioni di rifinanziamento o di ristrutturazione sono effettuate alle condizioni di cui ai paragrafi 1 e 4 e non comportano una proroga della scadenza dei prestiti in questione, né un aumento dell'ammontare del capitale non ancora rimborsato alla data delle suddette operazioni.
4. Tutte le spese sostenute dall'Unione in relazione all'assunzione e all'erogazione di prestiti di cui alla presente decisione sono a carico dell'Ucraina.
5. La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio sull'andamento delle operazioni di cui ai paragrafi 2 e 3.
Articolo 6
1. L'assistenza macrofinanziaria dell'Unione è attuata conformemente al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (10) e al regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione (11).
2. L'assistenza macrofinanziaria dell'Unione è attuata in gestione diretta.
3. L'accordo di prestito di cui all'articolo 3, paragrafo 3, contiene disposizioni:
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a) |
che assicurino che l'Ucraina verifichi a cadenza regolare che i finanziamenti provenienti dal bilancio generale dell'Unione siano stati utilizzati correttamente, adotti misure atte a prevenire irregolarità e frodi e, se necessario, intraprenda azioni legali per il recupero dei fondi concessi ai sensi della presente decisione che sono stati oggetto di appropriazione indebita; |
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b) |
che assicurano la tutela degli interessi finanziari dell'Unione, in particolare prevedendo misure specifiche di prevenzione e di lotta contro la frode, la corruzione e ogni altra irregolarità che riguardi l'assistenza macrofinanziaria dell'Unione, conformemente ai regolamenti del Consiglio (CE, Euratom) n. 2988/95 (12) e (Euratom, CE) n. 2185/96 (13) e al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (14); |
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c) |
che autorizzino espressamente la Commissione, compreso l'Ufficio europeo per la lotta antifrode, o i suoi rappresentanti a effettuare controlli, ivi inclusi accertamenti e verifiche in loco; |
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d) |
che autorizzino espressamente la Commissione e la Corte dei conti a procedere a verifiche contabili durante e dopo il periodo di disponibilità dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione, comprese le verifiche contabili documentali e in loco, come le valutazioni operative; e |
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e) |
che garantiscano che l'Unione abbia diritto al rimborso anticipato del prestito qualora si riscontri che, in relazione alla gestione dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione, l'Ucraina è stata coinvolta in atti di frode o di corruzione o in altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'Unione. |
4. Prima dell'attuazione dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione, la Commissione analizza, per mezzo di una valutazione operativa, la solidità dei meccanismi finanziari, delle procedure amministrative e dei meccanismi di controllo interni ed esterni dell'Ucraina che sono pertinenti ai fini dell'assistenza.
Articolo 7
1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
Articolo 8
1. Entro il 30 giugno di ogni anno la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione della presente decisione nel corso dell'anno precedente, comprensiva della valutazione dell'attuazione. Tale relazione:
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a) |
esamina i progressi ottenuti nell'attuazione dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione; |
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b) |
valuta la situazione economica e le prospettive dell'Ucraina, nonché i progressi registrati nell'attuazione delle misure di politica di cui all'articolo 3, paragrafo 1; |
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c) |
indica il legame tra le condizioni di politica economica definite nel protocollo d'intesa, i risultati economici e di bilancio dell'Ucraina e le decisioni della Commissione di versare le rate dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione. |
2. Entro due anni dalla scadenza del periodo di disponibilità di cui all'articolo 1, paragrafo 4, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione ex post, che analizza i risultati e l'efficienza dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione completata e in quale misura essa abbia contribuito agli obiettivi dell'assistenza.
Articolo 9
La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Strasburgo, il 4 luglio 2018
Per il Parlamento europeo
Il presidente
A. TAJANI
Per il Consiglio
La presidente
K. EDTSTADLER
(1) Posizione del Parlamento europeo del 13 giugno 2018 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 26 giugno 2018.
(2) Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra (GU L 161 del 29.5.2014, pag. 3).
(3) Decisione 2002/639/CE del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa alla concessione di ulteriore assistenza macrofinanziaria a favore dell'Ucraina (GU L 209 del 6.8.2002, pag. 22).
(4) Decisione n. 646/2010/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria a favore dell'Ucraina (GU L 179 del 14.7.2010, pag. 1).
(5) Decisione 2014/215/UE del Consiglio, del 14 aprile 2014, relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria a favore dell'Ucraina (GU L 111 del 15.4.2014, pag. 85).
(6) Decisione (UE) 2015/601 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 aprile 2015, relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria a favore dell'Ucraina (GU L 100 del 17.4.2015, pag. 1).
(7) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
(8) Decisione 2010/427/UE del Consiglio, del 26 luglio 2010, che fissa l'organizzazione e il funzionamento del servizio europeo per l'azione esterna (GU L 201 del 3.8.2010, pag. 30).
(9) Regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, che istituisce un fondo di garanzia per le azioni esterne (GU L 145 del 10.6.2009, pag. 10).
(10) Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).
(11) Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GU L 362 del 31.12.2012, pag. 1).
(12) Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).
(13) Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).
(14) Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).
DICHIARAZIONE COMUNE DEL PARLAMENTO EUROPEO, DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE
Il Parlamento, il Consiglio e la Commissione rammentano che la concessione dell'assistenza macrofinanziaria è subordinata alla condizione preliminare del rispetto, da parte del paese beneficiario, di meccanismi democratici effettivi, compresi il pluralismo parlamentare, lo Stato di diritto e i diritti umani.
La Commissione e il Servizio europeo per l'azione esterna monitorano il rispetto di tale prerequisito durante l'intero ciclo dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione.
Alla luce delle condizioni non soddisfatte nell'ambito della lotta contro la corruzione e della conseguente cancellazione della terza rata del precedente programma di assistenza macrofinanziaria, a norma della decisione (UE) 2015/601, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sottolineano che un'ulteriore assistenza macrofinanziaria all'Ucraina sarà subordinata ai progressi nella lotta contro la corruzione nel paese. A tal fine, le condizioni di politica economica e finanziarie del memorandum d'intesa da concordare tra l'Unione europea e l'Ucraina devono comprendere, tra l'altro, obblighi volti a rafforzare la governance, la capacità amministrativa e la struttura istituzionale, innanzitutto, ai fini della lotta contro la corruzione in Ucraina, per quanto in particolare riguarda un sistema di verifica delle dichiarazioni patrimoniali, la verifica dei dati sulla titolarità effettiva delle società e il buon funzionamento del tribunale specializzato in materia di lotta alla corruzione, in linea con le raccomandazioni della commissione di Venezia. Devono essere prese in considerazione anche le condizioni per la lotta al riciclaggio e all'evasione fiscale. Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, qualora le condizioni previste non siano soddisfatte, la Commissione sospende temporaneamente o annullerà l'erogazione dell'assistenza macrofinanziaria.
Oltre a informare regolarmente il Parlamento europeo e il Consiglio in merito all'evoluzione dell'assistenza e a fornire loro i documenti pertinenti, la Commissione, al momento di ogni esborso, riferisce pubblicamente in merito all'adempimento di tutte le condizioni di politica economica e finanziarie legate al pagamento, in particolare per quanto riguarda la lotta contro la corruzione.
Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione ricordano che tale assistenza macrofinanziaria all'Ucraina contribuisce a intensificare i valori condivisi con l'Unione europea, compresi uno sviluppo socialmente responsabile e sostenibile che porti alla creazione di posti di lavoro e alla riduzione della povertà, nonché un impegno a favore di una forte società civile. La Commissione correda il progetto di decisione di esecuzione della Commissione che approva il memorandum d'intesa di un'analisi preventiva dell'impatto sociale dell'assistenza macrofinanziaria. A norma del regolamento (UE) n. 182/2011, tale analisi è presentata al comitato degli Stati membri e messa a disposizione del Parlamento europeo e del Consiglio attraverso il registro dei lavori dei comitati.