19.6.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 155/8


DECISIONE (PESC) 2018/882 DEL CONSIGLIO

del 18 giugno 2018

sull'accoglienza temporanea di alcuni palestinesi da parte di Stati membri dell'Unione europea e che modifica la posizione comune 2002/400/PESC

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29 e l'articolo 31, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il 18 aprile 2016 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2016/608 (1) che prevedeva una proroga della validità dei permessi nazionali d'ingresso e di soggiorno di alcuni palestinesi nel territorio degli Stati membri di cui alla posizione comune 2002/400/PESC (2) per un ulteriore periodo di 24 mesi.

(2)

La Repubblica di Cipro dovrebbe essere considerata uno Stato membro aggiunto all'elenco di Stati membri di cui all'articolo 2 della posizione comune 2002/400/PESC.

(3)

Sulla base di una valutazione dell'applicazione della posizione comune 2002/400/PESC, il Consiglio ritiene opportuno prorogare la validità di tali permessi di ulteriori 24 mesi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli Stati membri di cui all'articolo 2 della posizione comune 2002/400/PESC prorogano la validità dei permessi nazionali di ingresso e di soggiorno concessi ai sensi dell'articolo 3 di detta posizione comune di ulteriori 24 mesi a decorrere dal 31 gennaio 2018.

Articolo 2

La posizione comune 2002/400/PESC è modificata come segue:

(1)

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

La presente posizione comune riguarda 13 palestinesi appartenenti al gruppo di palestinesi, riguardo ai quali il 5 maggio 2002 è stato raggiunto un memorandum d'intesa tra l'autorità palestinese e il governo di Israele per l'evacuazione pacifica della Basilica della Natività di Betlemme, e che hanno accettato di essere trasferiti temporaneamente in Stati membri dell'Unione europea ed essere accolti da questi ultimi.»;

(2)

l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

I 13 palestinesi di cui all'articolo 1 sono accolti in via temporanea ed esclusivamente per ragioni umanitarie dagli Stati membri seguenti: Belgio, Grecia, Spagna, Irlanda, Italia, Cipro e Portogallo.».

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 18 giugno 2018

Per il Consiglio

Il presidente

R. PORODZANOV


(1)  Decisione (PESC) 2016/608 del Consiglio, del 18 aprile 2016, sull'accoglienza temporanea di alcuni palestinesi da parte di Stati membri dell'Unione europea (GU L 104 del 20.4.2016, pag. 18).

(2)  Posizione comune 2002/400/PESC del Consiglio, del 21 maggio 2002, sull'accoglienza temporanea di alcuni palestinesi da parte di Stati membri dell'UE (GU L 138 del 28.5.2002, pag. 33).