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19.6.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 155/8 |
DECISIONE (PESC) 2018/882 DEL CONSIGLIO
del 18 giugno 2018
sull'accoglienza temporanea di alcuni palestinesi da parte di Stati membri dell'Unione europea e che modifica la posizione comune 2002/400/PESC
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29 e l'articolo 31, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il 18 aprile 2016 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2016/608 (1) che prevedeva una proroga della validità dei permessi nazionali d'ingresso e di soggiorno di alcuni palestinesi nel territorio degli Stati membri di cui alla posizione comune 2002/400/PESC (2) per un ulteriore periodo di 24 mesi. |
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(2) |
La Repubblica di Cipro dovrebbe essere considerata uno Stato membro aggiunto all'elenco di Stati membri di cui all'articolo 2 della posizione comune 2002/400/PESC. |
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(3) |
Sulla base di una valutazione dell'applicazione della posizione comune 2002/400/PESC, il Consiglio ritiene opportuno prorogare la validità di tali permessi di ulteriori 24 mesi, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Gli Stati membri di cui all'articolo 2 della posizione comune 2002/400/PESC prorogano la validità dei permessi nazionali di ingresso e di soggiorno concessi ai sensi dell'articolo 3 di detta posizione comune di ulteriori 24 mesi a decorrere dal 31 gennaio 2018.
Articolo 2
La posizione comune 2002/400/PESC è modificata come segue:
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(1) |
L'articolo 1 è sostituito dal seguente: «Articolo 1 La presente posizione comune riguarda 13 palestinesi appartenenti al gruppo di palestinesi, riguardo ai quali il 5 maggio 2002 è stato raggiunto un memorandum d'intesa tra l'autorità palestinese e il governo di Israele per l'evacuazione pacifica della Basilica della Natività di Betlemme, e che hanno accettato di essere trasferiti temporaneamente in Stati membri dell'Unione europea ed essere accolti da questi ultimi.»; |
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(2) |
l'articolo 2 è sostituito dal seguente: «Articolo 2 I 13 palestinesi di cui all'articolo 1 sono accolti in via temporanea ed esclusivamente per ragioni umanitarie dagli Stati membri seguenti: Belgio, Grecia, Spagna, Irlanda, Italia, Cipro e Portogallo.». |
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Lussemburgo, il 18 giugno 2018
Per il Consiglio
Il presidente
R. PORODZANOV
(1) Decisione (PESC) 2016/608 del Consiglio, del 18 aprile 2016, sull'accoglienza temporanea di alcuni palestinesi da parte di Stati membri dell'Unione europea (GU L 104 del 20.4.2016, pag. 18).
(2) Posizione comune 2002/400/PESC del Consiglio, del 21 maggio 2002, sull'accoglienza temporanea di alcuni palestinesi da parte di Stati membri dell'UE (GU L 138 del 28.5.2002, pag. 33).