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6.6.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 140/87 |
DECISIONE (PESC) 2018/833 DEL CONSIGLIO
del 4 giugno 2018
che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,
vista la decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (1), in particolare l'articolo 23, paragrafo 2,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il 26 luglio 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/413/PESC. |
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(2) |
A norma dell'articolo 26, paragrafo 3, della decisione 2010/413/PESC, il Consiglio ha riesaminato l'elenco delle persone ed entità designate di cui all'allegato II di tale decisione. |
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(3) |
Il Consiglio ha concluso che è opportuno aggiornare le voci riguardanti talune persone ed entità figuranti nell'allegato II della decisione 2010/413/PESC. |
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(4) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2010/413/PESC, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'allegato II della decisione 2010/413/PESC è modificato come indicato nell'allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Lussemburgo, il 4 giugno 2018
Per il Consiglio
La presidente
T. TSACHEVA
ALLEGATO
L'allegato II della decisione 2010/413/PESC è così modificato:
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1) |
nella sezione «I. Persone e entità coinvolte in attività nucleari o relative a missili balistici e persone ed entità che forniscono sostegno al Governo dell'Iran», le voci seguenti sostituiscono le corrispondenti voci di cui alla sottosezione «B. Entità»:
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2) |
nella sezione «II. Corpo dei guardiani della rivoluzione islamica (IRGC)», le voci seguenti sostituiscono le corrispondenti voci nell'elenco di cui alla sottosezione «A. Persone»:
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