4.6.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 137/23


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/818 DEL CONSIGLIO

del 28 maggio 2018

che impone un'ammenda all'Austria per manipolazione dei dati sul debito nel Land Salzburg

Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1173/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, relativo all'effettiva esecuzione della sorveglianza di bilancio nella zona euro (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 1,

vista la raccomandazione della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 126, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) stabilisce che gli Stati membri devono evitare disavanzi pubblici eccessivi.

(2)

I dati sui disavanzi pubblici e sul debito pubblico rilevanti ai fini dell'applicazione degli articoli 121 e 126 TFUE e dell'applicazione del protocollo n. 12 sulla procedura per i disavanzi eccessivi allegato al trattato sull'Unione europea e al TFUE, rappresentano elementi fondamentali per il coordinamento delle politiche economiche nell'Unione.

(3)

Al fine di migliorare l'esecuzione della sorveglianza di bilancio nella zona euro e di evitare un'errata rappresentazione, volontaria o per negligenza grave, dei dati sul disavanzo pubblico e sul debito pubblico, il Consiglio, deliberando su raccomandazione della Commissione, può decidere di imporre un'ammenda allo Stato membro responsabile.

(4)

Il 3 maggio 2016 la Commissione ha avviato un'indagine connessa alla manipolazione in Austria delle statistiche di cui al regolamento (UE) n. 1173/2011. Il 20 dicembre 2016 le risultanze preliminari dell'indagine sono state trasmesse all'Austria con un invito a presentare osservazioni, come stabilito dalla decisione delegata 2012/678/UE della Commissione (2). L'Austria ha trasmesso le proprie osservazioni scritte sui risultati preliminari il 25 gennaio 2017.

(5)

Il 22 febbraio 2017 la Commissione ha adottato la relazione sull'indagine connessa alla manipolazione in Austria delle statistiche di cui al regolamento (UE) n. 1173/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'effettiva esecuzione della sorveglianza di bilancio nella zona euro, prendendo in considerazione le osservazioni formulate dall'Austria.

(6)

Nella relazione la Commissione ha concluso che la Corte dei conti del Land (Landesrechnungshof - LRH), l'Ufficio del governo del Land Salzburg (Amt der Salzburger Landesregierung) e il governo del Land Salzburg (Salzburger Landesregierung), che sono entità appartenenti al settore delle amministrazioni pubbliche dell'Austria, si sono resi colpevoli di negligenza grave per non aver osservato procedure di controlli in sede di compilazione e procedure di informazione appropriate. A causa di ciò, tali entità hanno permesso che l'Unità Bilancio dell'Ufficio del governo del Land Salzburg potesse fornire un'errata rappresentazione e dissimulare operazioni finanziarie. Questo ha a sua volta determinato che i dati sul debito dell'Austria per gli anni 2008-2012 sono stati erroneamente rappresentati a Eurostat nel 2012 e nel 2013, vale a dire dopo l'entrata in vigore del regolamento (UE) n. 1173/2011. La Commissione ha concluso inoltre che l'istituto di statistica austriaco (Statistik Austria - STAT) era a conoscenza della possibilità che il Land Salzburg avesse erroneamente rappresentato i propri conti a partire almeno dal 6 dicembre 2012, ma ha informato del fatto la Commissione (Eurostat) solo in data 10 ottobre 2013.

(7)

L'importo dell'ammenda non deve superare lo 0,2 % del prodotto interno lordo dell'Austria nel 2015.

(8)

L'importo di riferimento dell'ammenda da imporre è pari al 5 % dell'impatto più ampio dell'errata rappresentazione sul debito pubblico dell'Austria per gli anni pertinenti cui si riferisce la notifica nell'ambito della procedura per i disavanzi eccessivi (PDE). La revisione del debito comunicata dall'Austria in relazione alla notifica dell'aprile 2014 nell'ambito della PDE ammontava a 1 192 milioni di EUR. L'importo di riferimento per l'ammenda dovrebbe quindi essere fissato a 59,6 milioni di EUR.

(9)

Prendendo in considerazione i criteri di cui all'articolo 14, paragrafo 3, lettera d), della decisione delegata 2012/678/UE, nella relazione Commissione ha concluso che le azioni pertinenti dello Stato membro che giustificano l'imposizione di un'ammenda sono quelle che hanno avuto luogo durante il periodo compreso tra il 13 dicembre 2011, data di entrata in vigore del regolamento (UE) n. 1173/2011, e la data di avvio dell'indagine. Ha concluso inoltre che l'ultima notifica in cui si è verificata l'errata rappresentazione è stata la notifica nell'ambito della PDE dell'ottobre 2013, che comprendeva gli anni dal 2009 al 2012. Nel contesto di detto regolamento assumono rilevanza le errate rappresentazioni per gli anni 2011 e 2012, contenute rispettivamente nelle notifiche del 2012 e del 2013 nell'ambito della PDE, poiché giustificano un aumento dell'importo dell'ammenda.

(10)

Prendendo in considerazione i criteri di cui all'articolo 14, paragrafo 3, lettera a), della decisione delegata 2012/678/UE, nella relazione la Commissione ha concluso che l'errata rappresentazione dei dati non ha inciso in misura significativa sul funzionamento della governance economica rafforzata dell'Unione, a causa del suo impatto limitato sul debito dell'Austria nel suo insieme. Tali elementi giustificano una riduzione dell'importo dell'ammenda.

(11)

Prendendo in considerazione i criteri di cui all'articolo 14, paragrafo 3, lettera b), della decisione delegata 2012/678/UE, nella relazione la Commissione ha concluso che l'errata rappresentazione è la conseguenza di una negligenza grave. Nella relazione la Commissione non ha concluso che l'errata rappresentazione nel contesto della PDE era intenzionale. Per tale motivo non dovrebbe essere applicata alcuna modulazione all'importo dell'ammenda.

(12)

Prendendo in considerazione i criteri di cui all'articolo 14, paragrafo 3, lettera c), della decisione delegata 2012/678/UE, nella relazione la Commissione ha concluso che l'errata rappresentazione dei dati è stata facilitata dal fatto che tre entità appartenenti al settore delle amministrazioni pubbliche dell'Austria si sono rese colpevoli di negligenza grave per non aver esercitato adeguati controlli in sede di compilazione e non aver osservato procedure di informazione appropriate. La Commissione ritiene tuttavia che ciò non costituisca il risultato di un'azione concertata da parte di tali entità. Tali elementi giustificano una riduzione dell'importo dell'ammenda.

(13)

Prendendo in considerazione i criteri di cui all'articolo 14, paragrafo 3, lettera e), della decisione delegata 2012/678/UE, nella relazione la Commissione ha concluso che STAT e tutte le entità interessate hanno mostrato un elevato livello di cooperazione nel corso dell'indagine. Di norma tale elemento giustificherebbe una riduzione dell'importo dell'ammenda. È stato tuttavia accertato che, in base al principio della dovuta diligenza, STAT avrebbe potuto e dovuto agire con maggiore tempestività e proattività nell'informare la Commissione (Eurostat) in merito all'errata rappresentazione nei conti del Land Salzburg. Di norma tale elemento giustificherebbe un aumento dell'importo dell'ammenda. È tuttavia opportuno precisare tale conclusione tenendo conto dell'elevata complessità della situazione di fatto all'origine delle rappresentazioni errate, nella quale si sono verificate perdite dovute a strumenti finanziari derivati e alle difficoltà tecniche legate alla loro comprensione ed elaborazione e di cui si dovrebbe tener conto nella valutazione del livello di diligenza dimostrato dalle autorità dello Stato membro interessato. In considerazione dell'effetto combinato degli elementi che giustificano una riduzione (vale a dire l'elevato grado di cooperazione dimostrato durante l'indagine e le difficoltà inerenti all'elevata complessità dei fatti) e degli elementi che giustificano un aumento, risulta ancora opportuno applicare una riduzione dell'importo dell'ammenda.

(14)

La Commissione raccomanda che l'ammenda da imporre all'Austria dovrebbe essere fissata a 29,8 milioni di EUR. Alla luce di tali circostanze, l'ammenda dovrebbe essere fissata a 26,82 milioni di EUR,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È imposta un'ammenda di26,82 milioni di EUR all'Austria per l'errata rappresentazione dei dati relativi al debito pubblico, causata da negligenza grave di tre entità pubbliche, secondo quanto illustrato nella relazione della Commissione europea sull'indagine connessa alla manipolazione in Austria delle statistiche di cui al regolamento (UE) n. 1173/2011.

Articolo 2

La Repubblica d'Austria è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 maggio 2018

Per il Consiglio

Il presidente

E. KARANIKOLOV


(1)   GU L 306 del 23.11.2011, pag. 1.

(2)  Decisione delegata 2012/678/UE della Commissione, del 29 giugno 2012, sulle indagini e sulle ammende connesse alla manipolazione delle statistiche di cui al regolamento (UE) n. 1173/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'effettiva esecuzione della sorveglianza di bilancio nella zona euro (GU L 306 del 6.11.2012, pag. 21).