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25.5.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 129/77 |
DECISIONE (UE) 2018/768 DEL CONSIGLIO
del 22 maggio 2018
relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nella 55a sessione del comitato di esperti per il trasporto di merci pericolose dell'Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia riguardo ad alcune modifiche dell'appendice C della convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia
Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
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(1) |
Con decisione 2013/103/UE del Consiglio (1) l'Unione ha aderito alla convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia, del 9 maggio 1980, modificata dal protocollo di Vilnius del 3 giugno 1999 («convenzione COTIF»). |
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(2) |
Tutti gli Stati membri, ad eccezione di Cipro e Malta, sono parti contraenti della convenzione COTIF e la applicano. |
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(3) |
A norma dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera d), e dell'articolo 33, paragrafo 5, della convenzione COTIF, il comitato di esperti per il trasporto di merci pericolose («comitato di esperti RID») dell'Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia (OTIF) può modificare l'allegato, appendice C, della convenzione COTIF, in particolare i regolamenti concernenti il trasporto internazionale per ferrovia delle merci pericolose (RID). |
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(4) |
La direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) stabilisce disposizioni relative al trasporto di merci pericolose su strada, per ferrovia o per vie navigabili interne all'interno degli Stati membri o tra gli stessi, facendo riferimento al RID. |
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(5) |
Al fine di adattare l'allegato del RID al progresso tecnico e scientifico, è essenziale che il comitato di esperti RID adotti modifiche riguardanti norme tecniche o prescrizioni tecniche uniformi. Lo scopo di tali modifiche è quello di garantire la sicurezza e l'efficienza del trasporto di merci pericolose, tenendo conto del progresso scientifico e tecnico nel settore e dello sviluppo di nuove sostanze e articoli che potrebbero presentare un pericolo durante il trasporto. |
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(6) |
Il comitato per il trasporto di merci pericolose istituito dalla direttiva 2008/68/CE ha svolto discussioni preliminari sulle modifiche proposte. |
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(7) |
Nella sua 55esima sessione, che si terrà il 30 maggio 2018, il comitato di esperti RID deve adottare una decisione sulle modifiche del RID. |
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(8) |
È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione nel comitato di esperti RID, poiché la decisione adottata dal comitato vincolerà l'Unione, |
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(9) |
La posizione dell'Unione in sede di 55a sessione del comitato di esperti RID dovrebbe pertanto essere basarsi sul testo accluso alla presente decisione, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di 55a sessione del comitato di esperti RID nel quadro della convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia, del 9 maggio 1980, modificata dal protocollo di Vilnius del 3 giugno 1999, è stabilita nel testo accluso alla presente decisione.
I rappresentanti dell'Unione del comitato di esperti RID possono concordare modifiche minori per quanto riguarda i documenti di cui al testo accluso alla presente decisione senza un'ulteriore decisione del Consiglio.
Articolo 2
Una volta adottate, le decisioni del comitato di esperti RID sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea con l'indicazione della data della loro entrata in vigore.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 22 maggio 2018
Per il Consiglio
Il presidente
K. VALCHEV
(1) Decisione 2013/103/UE del Consiglio, del 16 giugno 2011, concernente la firma e la conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e l'Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia di adesione dell'Unione europea alla convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia (COTIF), del 9 maggio 1980, modificata dal protocollo di Vilnius del 3 giugno 1999 (GU L 51 del 23.2.2013, pag. 1).
(2) Direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose (GU L 260 del 30.9.2008, pag. 13).
ALLEGATO
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Proposta |
Documento di riferimento |
Oggetto |
Osservazioni |
Posizione dell'Unione |
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1 |
OTIF/RID/CE/GTP/2017/1 |
Numero di identificazione del pericolo per i numeri UN 3166 e 3171 |
Consenso tecnico del gruppo di lavoro permanente dell'OTIF riguardo all'adozione del testo modificato |
Concorda con le modifiche |
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2 |
OTIF/RID/CE/GTP/2017/3 |
Trasporto di merci pericolose come colli a mano o bagagli registrati |
Consenso tecnico del gruppo di lavoro permanente dell'OTIF riguardo all'adozione del testo modificato |
Concorda con la modifica |
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3 |
OTIF/RID/CE/GTP/2017/5 |
102a sessione del WP.15 (Ginevra, dall'8 al 12 maggio 2017) |
Consenso tecnico del gruppo di lavoro permanente dell'OTIF riguardo all'adozione del testo modificato |
Concorda con le modifiche rivedute dal gruppo di lavoro permanente |
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4 |
OTIF/RID/CE/GTP/2017/7/Rev.1 |
Progetto di elenco delle correzioni 2 all'edizione 2017 del RID |
Consenso tecnico del gruppo di lavoro permanente dell'OTIF riguardo all'adozione del testo modificato |
Concorda con le modifiche rivedute dal gruppo di lavoro permanente |
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5 |
OTIF/RID/CE/GTP/2017/8 |
Gruppo di lavoro informale sulle liste di controllo per il riempimento e lo svuotamento dei vagoni cisterna destinati al trasporto di gas liquefatti (Firenze, dall'11 al 13 luglio 2017) |
Consenso tecnico del gruppo di lavoro permanente dell'OTIF riguardo all'adozione del testo modificato |
Concorda con le modifiche rivedute dal gruppo di lavoro permanente |
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6 |
OTIF/RID/CE/GTP/2017/15 |
Testi consolidati adottati dalle riunioni congiunte negli anni 2016 e 2017 e dal gruppo di lavoro permanente del comitato di esperti RID nel novembre 2016 |
Consenso tecnico del gruppo di lavoro permanente dell'OTIF riguardo all'adozione del testo modificato |
Concorda con le modifiche rivedute dal gruppo di lavoro permanente |
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7 |
Ibidem |
Modifiche che necessitano di un ulteriore esame da parte del gruppo di lavoro permanente |
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— |
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8 |
Ibidem |
Modifiche che necessitano di un parere comune nella riunione congiunta UNECE – OTIF |
Occorre agevolare un trasporto multimodale efficiente |
Concorda con le modifiche raccomandate dalla riunione congiunta |
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9 |
OTIF/RID/CE/GTP/2017/INF.8 |
Trattini doppi al punto 4.3.3.5. |
Consenso tecnico del gruppo di lavoro permanente dell'OTIF riguardo all'adozione del testo modificato |
Concorda con le modifiche rivedute dal gruppo di lavoro permanente |
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10 |
OTIF/RID/CE/GTP/2017/INF.10 |
Disposizioni transitorie |
Consenso tecnico del gruppo di lavoro permanente dell'OTIF riguardo all'adozione del testo modificato |
Concorda con le modifiche rivedute dal gruppo di lavoro permanente |
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11 |
OTIF/RID/CE/GTP/2017/INF.12 |
Modifica proposta del punto 2.1.3.5.5 nel documento OTIF/RID/CE/GTP/2017/15 |
Consenso tecnico del gruppo di lavoro permanente dell'OTIF riguardo all'adozione del testo modificato |
Concorda con le modifiche rivedute dal gruppo di lavoro permanente |
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12 |
OTIF/RID/CE/GTP/2017/INF.16 |
103a sessione del WP.15 (Ginevra, dal 6 al 10 novembre 2017) |
Consenso tecnico del gruppo di lavoro permanente dell'OTIF riguardo all'adozione del testo modificato |
Concorda con le modifiche rivedute dal gruppo di lavoro permanente |