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18.5.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 123/115 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/743 DELLA COMMISSIONE
del 16 maggio 2018
riguardante un progetto pilota per attuare le disposizioni in materia di cooperazione amministrativa di cui al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio attraverso il sistema di informazione del mercato interno
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno e che abroga la decisione 2008/49/CE della Commissione («regolamento IMI») (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il sistema di informazione del mercato interno («IMI»), istituito dal regolamento (UE) n. 1024/2012, è un'applicazione software accessibile tramite internet, sviluppata dalla Commissione in collaborazione con gli Stati membri, al fine di assistere gli Stati membri nell'attuazione concreta dei requisiti relativi allo scambio di informazioni stabiliti in atti dell'Unione fornendo un meccanismo di comunicazione centralizzato che faciliti lo scambio di informazioni transfrontaliero e la mutua assistenza. |
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(2) |
Il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e norme relative alla libera circolazione di tali dati. Detto regolamento stabilisce procedure per la cooperazione amministrativa tra le autorità di controllo, tra le autorità di controllo e il comitato europeo per la protezione dei dati (di seguito: «il comitato») e, se del caso, con la Commissione. L'IMI potrebbe costituire uno strumento efficace per l'attuazione delle disposizioni in materia di cooperazione amministrativa di cui al regolamento (UE) 2016/679. È pertanto necessario realizzare un progetto pilota come previsto all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1024/2012. |
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(3) |
Nei casi in cui gli Stati membri hanno designato, in linea con il regolamento (UE) 2016/679, l'autorità di controllo che funge da punto di contatto unico, tale punto di contatto dovrebbe anche essere considerato un'autorità competente ai fini del suddetto progetto pilota. |
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(4) |
Al fine di garantire l'applicazione uniforme delle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679, che definisce la cooperazione tra le autorità di controllo, la Commissione e il comitato, l'IMI dovrebbe provvedere alla conservazione di tutti i dati pertinenti per gli scambi di informazioni. L'IMI dovrebbe consentire alle autorità di controllo di riutilizzare tali dati per qualsiasi trattamento successivo negli scambi di informazioni di cui all'articolo 56 e agli articoli da 60 a 66 del regolamento (UE) 2016/679. |
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(5) |
L'IMI dovrebbe prevedere una funzionalità che consenta al comitato europeo per la protezione dei dati, per un trattamento dei casi coerente e tempestivo, di condividere documenti e informazioni in conformità dell'articolo 70, paragrafo 1, lettere da d) a k), m) e x), del regolamento (UE) 2016/679. |
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(6) |
In conformità dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1024/2012, la Commissione è tenuta a presentare una valutazione dei risultati del progetto pilota al Parlamento europeo e al Consiglio. È opportuno prevedere un termine entro il quale la suddetta valutazione dovrebbe essere presentata. |
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(7) |
Il regolamento (UE) 2016/679 si applica a decorrere dal 25 maggio 2018. La presente decisione dovrebbe pertanto applicarsi a decorrere dalla stessa data. |
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(8) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 24 del regolamento (UE) n. 1024/2012, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il progetto pilota
Gli articoli 56, da 60 a 66 e 70, paragrafo 1, lettere da d) a k), m) e x), del regolamento (UE) 2016/679 sono oggetto di un progetto pilota per l'attuazione delle disposizioni in materia di cooperazione amministrativa di cui a tali articoli attraverso il sistema di informazione del mercato interno («IMI»).
Articolo 2
Autorità competenti
Ai fini del progetto pilota, le autorità di controllo di cui all'articolo 51 del regolamento (UE) 2016/679 e il comitato europeo per la protezione dei dati di cui all'articolo 68 del regolamento (UE) 2016/679 («il comitato») sono considerati autorità competenti.
Articolo 3
Cooperazione amministrativa tra le autorità di controllo
1. Ai fini dell'articolo 56 del regolamento (UE) 2016/679 l'IMI prevede, in particolare, la seguente funzionalità tecnica fondamentale:
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a) |
avvio di una consultazione volta a determinare l'autorità di controllo capofila e le altre autorità di controllo interessate per un determinato trattamento transfrontaliero; |
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b) |
comunicazione dell'intenzione di partecipare a una consultazione di cui alla lettera a); |
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c) |
comunicazione dell'intenzione di trattare un caso a livello locale; |
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d) |
comunicazione dell'intenzione dell'autorità di controllo capofila di trattare o di non trattare il caso. |
2. Ai fini dell'articolo 60 del regolamento (UE) 2016/679 l'IMI prevede, in particolare, la seguente funzionalità tecnica fondamentale:
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a) |
comunicazione e avvio di una consultazione su un progetto di decisione; |
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b) |
comunicazione e avvio di una consultazione su un progetto di decisione riveduto; |
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c) |
comunicazione dell'intenzione di partecipare alla consultazione di cui alle lettere a) e b), compresa la comunicazione delle obiezioni pertinenti e motivate; |
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d) |
comunicazione di una decisione adottata. |
3. Ai fini dell'articolo 61 del regolamento (UE) 2016/679 l'IMI prevede, in particolare, la seguente funzionalità tecnica fondamentale:
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a) |
chiedere assistenza reciproca, sotto forma di informazioni e/o misure di controllo, a un'altra autorità di controllo; |
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b) |
rispondere ad una richiesta di assistenza reciproca, compresa l'accettazione, oppure, in casi eccezionali, il rifiuto di dare seguito alla richiesta; |
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c) |
comunicazioni relative ai progressi e all'esito delle misure adottate per rispondere alla richiesta; |
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d) |
comunicazione di eventuali considerazioni in materia di costi. |
4. Ai fini dell'articolo 62 del regolamento (UE) 2016/679 l'IMI prevede, in particolare, la seguente funzionalità tecnica fondamentale:
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a) |
invito a partecipare ad operazioni congiunte, incluse indagini congiunte e misure di contrasto congiunte; |
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b) |
comunicazione della richiesta di partecipare o di non partecipare all'operazione congiunta; |
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c) |
comunicazione dell'accordo a condurre un'operazione congiunta. |
Articolo 4
Cooperazione amministrativa tra le autorità di controllo, il comitato e la Commissione
1. Ai fini dell'articolo 64 del regolamento (UE) 2016/679 l'IMI prevede, in particolare, la seguente funzionalità tecnica fondamentale:
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a) |
presentare una richiesta di parere del comitato su quanto segue:
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b) |
comunicare un progetto di parere del comitato; |
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c) |
comunicazione relativa alla richiesta e in particolare al progetto di parere del comitato; |
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d) |
comunicare un parere definitivo del comitato; |
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e) |
comunicare l'intenzione di seguire o di non seguire il parere del comitato e, se del caso, di modificare il progetto di decisione e di comunicare il progetto di decisione modificato. |
2. Ai fini dell'articolo 65 del regolamento (UE) 2016/679 l'IMI prevede, in particolare, la seguente funzionalità tecnica fondamentale:
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a) |
presentare una richiesta di decisione vincolante del comitato se:
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b) |
comunicare un progetto di decisione vincolante del comitato; |
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c) |
comunicazione relativa alla richiesta e in particolare alla decisione vincolante del comitato; |
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d) |
comunicare la decisione vincolante adottata dal comitato; |
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e) |
comunicare che un'autorità di controllo ha notificato rispettivamente al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento e all'interessato la decisione definitiva e la data della notifica. |
3. Ai fini dell'articolo 66 del regolamento (UE) 2016/679 l'IMI prevede, in particolare, la seguente funzionalità tecnica fondamentale:
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a) |
comunicazione delle misure provvisorie e della motivazione della loro adozione; |
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b) |
presentare una richiesta di parere d'urgenza o di decisione d'urgenza del comitato; |
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c) |
comunicare un progetto di parere o un progetto di decisione del comitato; |
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d) |
comunicazione relativa alla richiesta e in particolare al progetto di parere o al progetto di decisione del comitato; |
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e) |
comunicare il parere definitivo o la decisione definitiva del comitato; |
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f) |
comunicare l'intenzione di seguire o di non seguire il parere del comitato e, se del caso, di modificare il progetto di decisione; |
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g) |
comunicare che un'autorità di controllo ha notificato la decisione alle parti interessate. |
Articolo 5
Conservazione e riutilizzo dei dati per un trattamento successivo
L'IMI provvede alla conservazione dei dati trattati durante gli scambi di informazioni di cui all'articolo 56 e agli articoli da 60 a 66 del regolamento (UE) 2016/679. Qualora tali dati siano necessari per un trattamento successivo a norma di tali articoli, l'IMI consente il riutilizzo dei dati conservati.
Articolo 6
Garantire l'applicazione coerente del regolamento (UE) 2016/679
L'IMI prevede una funzionalità che consenta al comitato europeo per la protezione dei dati di condividere i documenti e le informazioni di cui all'articolo 70, paragrafo 1, lettere da d), a k), m) e x), del regolamento (UE) 2016/679.
Articolo 7
Valutazione
Entro il 31 dicembre 2021 è presentata al Parlamento europeo e al Consiglio una valutazione dei risultati del progetto pilota di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1024/2012.
Articolo 8
Entrata in vigore ed applicazione
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Essa si applica a decorrere dal 25 maggio 2018.
Fatto a Bruxelles, il 16 maggio 2018
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 316 del 14.11.2012, pag. 1.
(2) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).