16.5.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 120/15


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/719 DELLA COMMISSIONE

del 14 maggio 2018

che modifica la decisione 2009/821/CE per quanto riguarda gli elenchi dei posti d'ispezione frontalieri e delle unità veterinarie del sistema TRACES

[notificata con il numero C(2018) 2783]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l'articolo 20, paragrafi 1 e 3,

vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 4, seconda frase del secondo comma, e l'articolo 6, paragrafo5,

vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (3), in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2009/821/CE della Commissione (4) stabilisce un elenco di posti d'ispezione frontalieri riconosciuti in conformità alle direttive 91/496/CEE e 97/78/CE. Tale elenco figura nell'allegato I di detta decisione.

(2)

A seguito della proposta della Danimarca e di un'ispezione soddisfacente effettuata dalla Commissione, il posto d'ispezione frontaliero all'aeroporto di Aalborg in Danimarca dovrebbe essere riconosciuto per determinati animali della categoria O, in particolare per cani e gatti. È quindi opportuno modificare di conseguenza l'elenco delle voci relative a tale Stato membro figurante nell'allegato I della decisione 2009/821/CE.

(3)

A seguito della proposta della Spagna e della valutazione della Commissione, dovrebbe essere revocata la sospensione del riconoscimento del posto d'ispezione frontaliero all'aeroporto di Vitoria per alcune catogorie di prodotti di origine animale. È quindi opportuno modificare di conseguenza l'elenco delle voci relative a tale Stato membro figurante nell'allegato I della decisione 2009/821/CE.

(4)

I Paesi Bassi hanno informato la Commissione che sono stati cambiati i nomi del posto d'ispezione frontaliero e dei centri d'ispezione all'aeroporto di Maastricht. È quindi opportuno modificare di conseguenza l'allegato I della decisione 2009/821/CE.

(5)

L'allegato II della decisione 2009/821/CE stabilisce l'elenco delle unità centrali, regionali e locali del sistema informatico veterinario integrato (TRACES).

(6)

In seguito alle informazioni fornite dal Belgio e dall'Austria, per tali Stati membri dovrebbero essere apportate alcune modifiche ai nomi dell'elenco delle unità centrali, regionali e locali di TRACES. È quindi opportuno modificare di conseguenza l'allegato II della decisione 2009/821/CE.

(7)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2009/821/CE.

(8)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli allegati I e II della decisione 2009/821/CE sono modificati conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 maggio 2018

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione


(1)   GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

(2)   GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56.

(3)   GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9.

(4)  Decisione 2009/821/CE della Commissione, del 28 settembre 2009 che stabilisce un elenco di posti d'ispezione frontalieri riconosciuti, fissa talune modalità relative alle ispezioni eseguite dagli esperti veterinari della Commissione e stabilisce le unità veterinarie del sistema TRACES (GU L 296 del 12.11.2009, pag. 1).


ALLEGATO

Gli allegati I e II della decisione 2009/821/CE sono così modificati:

1)

l'allegato I è così modificato:

a)

nella parte concernente la Danimarca, la voce relativa all'aeroporto di Aalborg è sostituita dalla seguente:

«Aalborg

DK AAL 4

A

 

 

O (14)»;

b)

nella parte concernente la Spagna, la voce relativa all'aeroporto di Vitoria è sostituita dalla seguente:

«Vitoria

ES VIT 4

A

 

HC(2), NHC-NT(2) (*), NHC-T(CH)(2) (*)

U (*), E (*), O (*)»;

c)

nella parte concernente i Paesi Bassi, la voce relativa all'aeroporto di Maastricht è sostituita dalla seguente:

«Maastricht Aachen Airport

NL MST 4

A

MAA Live

 

U, E, O (14)

MAA Products

HC(2), NHC(2)»;

 

2)

l'allegato II è così modificato:

a)

nella parte concernente il Belgio, le voci sono sostituite dalle seguenti:

« BE20001 REGIO VLAANDEREN

BE00103

WEST-VLAANDEREN

BE00404

OOST-VLAANDEREN VLAAMS-BRABANT

BE00701

ANTWERPEN

BE01007

VLAAMS-BRABANT LIMBURG

BE20002 REGIO BRUSSEL/RÉGION BRUXELLES

BE01202

BRUSSEL/BRUXELLES

BE20003 RÉGION WALLONNE

BE01505

HAINAUT

BE01809

BRABANT WALLON NAMUR

BE02206

LIÈGE

BE02508

LUXEMBOURG NAMUR»;

b)

nella parte concernente l'Austria, la voce relativa all'unità centrale «AT000000 BUNDESMINISTERIUM FÜR GESUNDHEIT» è sostituita dalla seguente «AT000000 BUNDESMINISTERIUM FÜR ARBEIT, SOZIALES, GESUNDHEIT UND KONSUMENTENSCHUTZ».