25.4.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 105/31


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/638 DELLA COMMISSIONE

del 23 aprile 2018

che istituisce misure d'emergenza per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione dell'organismo nocivo Spodoptera frugiperda (Smith)

[notificata con il numero C(2018) 2291]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), in particolare l'articolo 16, paragrafo 3, terza frase,

considerando quanto segue:

(1)

La Spodoptera frugiperda (Smith) (di seguito: «l'organismo specificato») figura nell'elenco dell'allegato I, parte A, sezione I, lettera a), punto 22, della direttiva 2000/29/CE come organismo nocivo di cui non sia nota la presenza nell'Unione.

(2)

Le misure specifiche per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione dell'organismo specificato sono stabilite all'allegato IV, parte A, sezione I, punto 27.2 della direttiva 2000/29/CE. Tali misure consistono nei requisiti particolari riguardanti l'introduzione nell'Unione di vegetali di Dendranthema (DC.) Des Moul., Dianthus L. e Pelargonium l'Hérit. ex Ait., che possono ospitare l'organismo nocivo.

(3)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha emesso un parere scientifico, adottato il 28 giugno 2017 (2), sulla classificazione dell'organismo specificato quale organismo nocivo. Gli Stati membri hanno inoltre presentato dati sulle intercettazioni di tale organismo in prodotti di base commercializzati.

(4)

In considerazione della recente introduzione e diffusione dell'organismo specificato in Africa, della sua distribuzione nelle Americhe e dei dati di intercettazione presentati dagli Stati membri, determinati altri vegetali che ospitano l'organismo specificato, originari dell'Africa o delle Americhe (di seguito: i «vegetali specificati»), dovrebbero essere oggetto di misure specifiche al momento dell'introduzione nell'Unione.

(5)

Tali misure specifiche dovrebbero prevedere un tempestivo rilevamento dell'organismo specificato nel territorio dell'Unione, requisiti per l'introduzione nell'Unione dei vegetali specificati, compreso un certificato fitosanitario, nonché controlli ufficiali al momento dell'introduzione di tali vegetali nell'Unione. Gli Stati membri dovrebbero effettuare indagini annuali per individuare l'eventuale presenza dell'organismo specificato nei loro territori e dovrebbero garantire che gli operatori professionali siano informati in merito alla sua potenziale presenza e alle misure da adottare.

(6)

Tali misure sono necessarie per garantire una maggiore protezione del territorio dell'Unione dall'entrata, dall'insediamento e dalla diffusione dell'organismo specificato.

(7)

Per consentire agli organismi ufficiali responsabili e agli operatori professionali di adeguarsi a tali requisiti, la presente decisione dovrebbe applicarsi dal 1o giugno 2018.

(8)

La presente decisione dovrebbe essere provvisoria e applicarsi fino al 31 maggio 2020 per consentirne il riesame prima di tale data.

(9)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini della presente decisione si intende per:

a)   «organismo specificato»: Spodoptera frugiperda (Smith);

b)   «vegetali specificati»: frutti di Capsicum L., Momordica L., Solanum aethiopicum L., Solanum macrocarpon L. e Solanum melongena L. e vegetali, diversi da pollini vivi, culture di tessuti vegetali, sementi e semi, di Zea mays L. originari dell'Africa o delle Americhe;

c)   «sito di produzione»: una parte definita di un luogo di produzione, gestita come unità separata per motivi fitosanitari. Per «luogo di produzione» s'intende qualsiasi locale o insieme di campi gestiti come singola unità di produzione o azienda agricola.

Articolo 2

Rilevamento o presenza sospetta dell'organismo specificato

1.   Gli Stati membri garantiscono che chiunque sospetti la presenza dell'organismo specificato nel proprio territorio o ne venga a conoscenza, ne informi immediatamente l'organismo ufficiale responsabile e fornisca tutte le informazioni pertinenti sulla presenza effettiva o sospetta dell'organismo specificato.

2.   L'organismo ufficiale responsabile registra immediatamente tale informazione.

3.   L'organismo ufficiale responsabile, qualora sia stato informato della presenza effettiva o sospetta dell'organismo specificato, adotta tutte le misure necessarie per confermare tale presenza effettiva o sospetta.

4.   Gli Stati membri garantiscono che chiunque abbia sotto il suo controllo vegetali che possono essere stati infestati dall'organismo specificato sia immediatamente informato della presenza effettiva o sospetta dell'organismo specificato, delle possibili conseguenze, dei rischi e delle misure da adottare.

Articolo 3

Requisiti per l'introduzione nell'Unione dei vegetali specificati

I vegetali specificati sono introdotti nell'Unione solo se sono rispettati i seguenti requisiti:

a)

sono accompagnati dal certificato fitosanitario di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), della direttiva 2000/29/CE;

b)

sono conformi all'articolo 4, lettere a), b), c), d) o e) della presente decisione. La lettera pertinente è indicata nel certificato fitosanitario alla rubrica «Dichiarazione supplementare». Nei casi di cui all'articolo 4, lettere c) e d), il certificato fitosanitario riporta inoltre le informazioni che garantiscono la tracciabilità di cui al punto iv), lettera c);

c)

al loro ingresso nell'Unione sono controllati dall'organismo ufficiale responsabile conformemente all'articolo 5 della presente decisione e non è rilevata la presenza dell'organismo specificato.

Articolo 4

Origine dei vegetali specificati

I vegetali specificati soddisfano i requisiti enunciati in una delle seguenti lettere:

a)

sono originari di un paese terzo in cui la presenza dell'organismo specificato non è nota;

b)

sono originari di una zona che l'organizzazione nazionale competente per la protezione dei vegetali ha riconosciuto indenne dall'organismo specificato, conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie; il nome di tale zona è indicato nel certificato fitosanitario nella rubrica «Luogo d'origine»;

c)

sono originari di zone diverse da quelle di cui alle lettere a) e b) e soddisfano le seguenti condizioni:

i)

i vegetali specificati sono stati coltivati in un sito di produzione registrato e controllato dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel paese di origine;

ii)

sono state effettuate ispezioni ufficiali nel sito di produzione nei tre mesi precedenti l'esportazione e non è stata rilevata la presenza dell'organismo specificato nei vegetali specificati;

iii)

prima dell'esportazione, i vegetali specificati sono stati sottoposti a un'ispezione ufficiale e sono risultati indenni dall'organismo specificato;

iv)

durante il trasporto prima dell'esportazione è stata assicurata la condivisione delle informazioni che garantiscono la tracciabilità del sito di produzione dei vegetali specificati;

v)

i vegetali specificati sono stati prodotti in un sito di produzione dotato di protezione fisica totale contro l'introduzione dell'organismo specificato;

d)

sono originari di zone diverse da quelle di cui alle lettere a) e b), soddisfano le condizioni di cui alla lettera c), punti da i) a iv), e sono stati sottoposti a un trattamento efficace atto ad eliminare l'organismo specificato;

e)

sono originari di zone diverse da quelle di cui alle lettere a) e b), dopo la raccolta sono stati sottoposti a un trattamento efficace atto ad eliminare l'organismo specificato e tale trattamento è indicato nel certificato fitosanitario.

Articolo 5

Controlli ufficiali al momento dell'introduzione nell'Unione

1.   Tutte le partite di vegetali specificati introdotte nell'Unione sono ufficialmente controllate al punto di entrata nell'Unione o nel luogo di destinazione stabiliti a norma della direttiva 2004/103/CE della Commissione (3).

2.   L'organismo ufficiale responsabile svolge i seguenti controlli:

a)

ispezione visiva

e

b)

in caso di presenza sospetta dell'organismo specificato, campionamento e identificazione dell'organismo nocivo rilevato.

Articolo 6

Indagini relative all'organismo specificato nei territori degli Stati membri

1.   Gli Stati membri effettuano sul loro territorio indagini annuali per rilevare l'eventuale presenza dell'organismo specificato su vegetali ospiti.

2.   Tali indagini sono effettuate dall'organismo ufficiale responsabile o sotto la sua sorveglianza ufficiale e comprendono almeno l'uso di trappole adeguate, per esempio quelle a feromoni o luminose e, in caso di sospetta infestazione dall'organismo specificato, il prelievo di campioni e l'identificazione. Tali indagini si basano su principi tecnici e scientifici validi e si effettuano nei periodi dell'anno opportuni per rilevare la presenza dell'organismo specificato.

3.   Ciascuno Stato membro notifica alla Commissione e agli altri Stati membri, entro il 30 aprile di ogni anno, i risultati delle indagini effettuate nell'anno civile precedente.

Articolo 7

Data di applicazione

La presente decisione si applica a decorrere dal 1o giugno 2018.

Articolo 8

Data di scadenza

La presente decisione si applica fino al 31 maggio 2020.

Articolo 9

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 aprile 2018

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione


(1)   GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1.

(2)   EFSA Journal (2017); 15(7):4927.

(3)  Direttiva 2004/103/CE della Commissione, del 7 ottobre 2004, concernente i controlli di identità e fitosanitari su vegetali, prodotti vegetali e altre voci elencati nell'allegato V, parte B, della direttiva 2000/29/CE del Consiglio, che possono essere svolti in un luogo diverso dal punto di entrata nella Comunità o in un luogo vicino e che specifica le condizioni relative a tali controlli (GU L 313 del 12.10.2004, pag. 16).